N. 138 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 1995
N. 138 Ordinanza emessa il 6 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze nel procedimento penaled a carico di Hachana Salem Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di uguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di non colpevolezza - Richiamo a principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 439/1993 e 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).(GU n.9 del 28-2-1996 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Premesso che: l'imputato del presente procedimento, Hachana Salem, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli da questo giudice con ordinanza emessa in data 12 settembre 1995, ha chiesto, all'odierna udienza preliminare, con il consenso del p.m., di essere giudicato con il rito abbreviato; Considerato che: con la sentenza n. 432/1995 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; nella motivazione di tale sentenza si rileva che le valutazioni demandate al g.i.p., allorquando dispone una misura cautelare, comportano la formulazione di un giudizio non di mera legittimita', ma di merito (sia pure prognostico ed allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato, evidenziandosi, altresi', la sostanziale analogia con le valutazioni compiute dal g.i.p. allorche', decidendo sulla richiesta di archiviazione, abbia ordinato di formulare l'imputazione o quando, a fronte di una richiesta di applicazione di pena concordata tra le parti, l'abbia respinta; con riferimento a tali situazioni la Corte costituzionale ha gia' riconosciuto l'incompatibilita' del g.i.p. a partecipare al successivo giudizio abbreviato (sentenze n. 401 del 12 novembre 1991 e n. 439 del 16 dicembre 1993) sul rilievo che "non puo' essere lo stesso giudice che ha compiuto una cosi' incisiva valutazione di merito ad adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilita' dell'imputato"; gli stessi profili di incostituzionalita' dell'art. 34, secondo comma c.p.p. che hanno portato all'adozione di tali decisioni possono essere dedotti con riferimento alla situazione in esame. Infatti, la mancata previsione dell'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del g.i.p. che abbia disposto nel corso delle indagini preliminari una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato si porrebbe in contrasto con i principii costituzionali di eguaglianza (art.3), sotto il profilo che l'imputato assoggettato a misure coercitive non godrebbe in sede di giudizio abbreviato delle medesime garanzie di ogni altro imputato; con il principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27) e con il diritto di difesa (art. 24) per il rischio che detta presunzione possa soccombere di fronte alla prognosi di colpevolezza compiuta in sede cautelare e che la valutazione conclusiva della responsabilita' penale sia, o possa apparire, condizionata dalla propensione del giudice a confermare la propria precedente decisione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 6 dicembre 1995 Il giudice per le indagini preliminari: Banci 96C0201