N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 1995

                                N. 140
   Ordinanza  emessa  il  12  dicembre  1995  dalla corte d'appello di
 Trieste nel procedimento penale a carico di Pahor Samo
 Processo  penale  -  Rimessione  del  processo  ad  altro  giudice  -
    Richiesta  da  parte  dell'imputato  -  Competenza  della Corte di
    cassazione - Divieto per il giudice  di  pronunciare  sentenza  in
    attesa della decisione - Possibile riproposizione per nuovi motivi
    -  Pericolo  di  prescrizione  dei reati in caso di ripetute nuove
    richieste - Lamentata omessa previsione di sindacato  del  giudice
    di  merito  sull'istanza  anche nel caso di reiterazione basata su
    elementi  solo  apparentemente  nuovi   -   Irragionevolezza   con
    incidenza  sul  principio  di  buon andamento dell'amministrazione
    della  giustizia  -  Lesione  del  principio  di   obbligatorieta'
    dell'azione  penale e di quello del giudice naturale precostituito
    per legge.
 (C.P.P. 1988, artt. 46, terzo comma, 47 e 49).
 (Cost., artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 112).
(GU n.9 del 28-2-1996 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Letta l'istanza proposta ex art. 49, comma II c.p.p. da Pahor Samo,
 confermata e ribadita  all'odierna  udienza,  appellante  avverso  la
 sentenza  di  data  16  febbraio 1988 del tribunale di Trieste che lo
 aveva condannato alla pena di mesi 5 di reclusione per i reati di cui
 agli artt. 337, 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 1, 61 n.   2  e
 10  c.p.,  e  con  la  quale  si  chiede  la  remissione del presente
 procedimento alla  Corte  di  cassazione  in  quanto,  asseritemente,
 fondata  su  fatti  nuovi  rispetto  a  quelli  precedentemente fatti
 valere;
   vista la eccezione di incostituzionalita' degli artt. 46, 47  e  49
 c.p.p.  sollevata  all'odierna  udienza dal p.g. con riferimento agli
 artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 112 Cost.;
   Rilevato  che  l'imputato con atti del 9 marzo 1993 e del 5 ottobre
 1993 ha  proposto  altre  istanze  di  remissione  che  la  Corte  di
 cassazione  con  sentenze,  rispettivamente,  del  5 maggio 1993 e 19
 gennaio  1994  ha   rigettato   non   ritenendo   sussistere,   nella
 fattispecie,  motivi  idonei  alla  transalatio  iudicii, considerata
 dalla suprema Corte ipotesi del tutto eccezionale;
   Atteso che la  predetta  Corte  ha  fin  qui  sempre  escluso  ogni
 possibilita'  di  sindacato  da  parte  del  giudice  di merito sulla
 ammissibilita' o meno della istanza di rimessione,  anche  nel  caso,
 come  quello  in esame, di reiterazione della stessa fondata, come la
 presente, su motivi solo apparentemente nuovi  (Cass.  3839/92  e  13
 novembre 1990);
   Considerato  che,  con  ordinanza  del 2 dicembre 1993 questa Corte
 aveva espressamente, ed inutilmente, richiesto alla suprema Corte  di
 cassazione,  quale  giudice  delle leggi, di fornire espressamente la
 sua  interpretazione  della  norma  in  esame,  paventando  anche  il
 pericolo di una prossima prescrizione dei reati;
   Rilevato,  peraltro,  che  una  interpretazione come quella sin qui
 offerta dalla suprema Corte contrasta in modo palese con il principio
 della obbligatorieta'  dell'azione  penale  (art.  112  Corte  Cost.)
 evidente  essendo  che  ove  il giudice di merito dovesse limitarsi a
 trasmettere alla Corte di cassazione ogni istanza di remissione,  pur
 infondata,   l'imputato   potrebbe   fino   alla   maturazione  della
 prescrizione, nella  fattispecie  di  verificazione  assai  prossima,
 sottrarsi  al  processo  ed  al  conseguente  giudizio  del  giudice,
 rendendo vano, nella  sostanza  se  non  nella  forma,  il  principio
 costituzionale di riferimento;
     che  anche  il  principio e l'escamotage suggeriti dalle sez. un.
 della Cassazione (Cass. sez un. 6925/95) non  appaiono  assolutamente
 appaganti  ed  idonei a raggiungere il fine di giustizia sotteso alla
 presente denuncia di illegittimita' costituzionale;
   Atteso che l'incidente di costituzionalita'  ha,  quanto  meno,  il
 pregio  della  sterilizzazione  del termine di prescrizione del reato
 (art. 159 c.p.), termine sempre piu' vicino alla consunsione;
   Ritenuto che con sentenza n. 460 datata 19-26 ottobre 1995 la Corte
 costituzionale  ha  dichiarato   "inammissibile   la   questione   di
 legittimita' Costituzionale degli artt. 46 comma 3 e 49 ultimo comma,
 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 112
 della  Costituzione  dalla  Corte  di  appello di Trieste" in quanto,
 leggesi nella  motivazione  della  citata  sentenza,  non  era  stato
 coinvolto  nella  denuncia  della corte di merito l'art. 47, comma 1,
 del codice di rito, che sancisce per il giudice l'obbligo di fermarsi
 alle  soglie  della   sentenza   e   perche'   l'invocato   principio
 costituzionale  (art.    122)  e'  inidoneo, ad avviso della Corte, a
 garantire, oltre il momento iniziale dell'impulso dato  dal  pubblico
 ministero,  l'efficienza  del  processo  penale,  che  pure  e'  bene
 costituzionalmente protetto;
   Atteso che nulla impedisce a questa Corte di merito -  come  sembra
 suggerire  anche la Corte costituzionale nella predetta sentenza - di
 "coinvolgere"   nella    presente    denuncia    di    illegittimita'
 costituzionale   anche   il   predetto   art.  47  c.p.p.  il  quale,
 nell'imporre al giudice di  merito  di  fermarsi  alle  soglie  della
 sentenza,   (di  diverso  parere  sembra  siano  le  sez.  un.  della
 Cassazione - sent. 12 maggio  -  17  giugno  1995  n.  6925,  citata)
 consente  all'imputato  remittente  di  conseguire  comunque  il fine
 (prescrizione  del  reato)  per  il  quale   propone   reiteratamente
 l'istanza di rimessione, anche per avventura infondata;
     che, anche il richiamo all'art. 112 come parametro di riferimento
 che,  ad  avviso  della  Corte  Costituzionale  "sarebbe"  inidoneo a
 garantire, oltre il momento di impulso  iniziale  dato  dal  pubblico
 ministero,  l'efficienza  del  processo  penale,  che  pure  e'  bene
 costituzionalmente protetto, va necessariamente ribadito ed  ampliato
 sia  perche'  ritiene,  da  un  lato,  questa  Corte  che il predetto
 principio debba essere inteso come  volto  a  tutelare  non  solo  il
 momento  di  impulso  ma  anche  i successivi svolgimenti processuali
 dell'azione penale, quanto meno fino a quanto una  sentenza  non  sia
 stata  pronunciata  quale  risposta  all'impulso dato dal p.m. sia in
 quanto, dall'altro, appare opportuno affiancare ad esso  il  richiamo
 all'art.  101,  comma  2,  Costituzione  dal momento che la normativa
 processual-penalistica denunciata finirebbe -  in  contrasto  con  il
 menzionato  principio  costituzionale - con l'assoggettare il giudice
 non soltanto alla legge bensi' anche  alle  iniziative  piu'  o  meno
 legittime  dell'imputato  o  di  piu' imputati accomunati da un'unica
 strategia dilatoria, ed agli artt. 3 e 97  Cost.,  sotto  il  profilo
 della  irragionevolezza  delle  disposizioni  ordinarie  in  esame  a
 garantire l'uguaglianza fra cittadini ed il  perseguimento  del  fine
 "del buon andamento" della amministrazione della giustizia;
     che,  infine,  ritiene  la  Corte  di poter qui invocare anche la
 violazione dell'art. 25,  primo  comma,  Cost.,  laddove  recita  che
 "Nessuno  puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per
 legge" evidente essendo che l'istituto della remissione consente  che
 l'imputato,  fruendo artatamente della prescrizione, si sottragga non
 solo al giudice assegnatogli dalla legge, bensi', in  definitiva,  ad
 ogni e qualsiasi giudice;
     che   la   questione   insorta   si   pone   come  essenzialmente
 pregiudiziale  e  rilevante  rispetto  alla  possibilita'  di  questo
 giudice a decidere la fattipecie in esame;
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953 n. 87, in accoglimento della eccezione sollevata dal p.g.;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli
 artt. 3, 25, primo  comma,  97,  101  e  112  della  Costituzione  la
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, comma terzo,
 47 e 49 del c.p.p.;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  e  la  sospensione  del  presente  procedimento  fino
 all'esito di quello costituzionalmente insorto;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed  al  Presidene  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
     Trieste, 12 dicembre 1995
                       Il presidente: SAMMARTANO
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