N. 32 ORDINANZA 5 - 12 febbraio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Caccia - Violazione alle norme in materia - Trattamento sanzionatorio
 penale - Identica questione gia' dichiarata inammissibile dalla Corte
 (v.  ordinanze nn. 25/1995 e 146/1993) - Discrezionalita' legislativa
 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 11  febbraio  1992,  n.  157,  art.  30,  terzo  comma,  primo
 periodo).
 
 (Cost., artt. 3 e 9).
(GU n.8 del 21-2-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:   prof. Luigi MENGONI;
   Giudici:  prof.  Enzo  CHELI,  dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
 VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  30,  comma  3,
 primo  periodo,  della  legge  11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
 protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
 venatorio),  promosso  con  ordinanza  emessa  il 31 gennaio 1995 dal
 giudice per le indagini preliminari presso la Pretura  di  Trani  nel
 procedimento  penale  a carico di Guarino Antonio, iscritta al n. 475
 del registro ordinanze 1995 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 10 gennaio 1996 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
   Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di  Guarino
 Antonio,  imputato  del  reato  di cui all'art. 31, lettera e), della
 legge  22  dicembre  1977,  n.  968,  il  giudice  per  le   indagini
 preliminari  presso la Pretura di Trani, con ordinanza del 31 gennaio
 1995,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e   9   della
 Costituzione, la
  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  30, comma 3,
 primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n.  157  (Norme  per  la
 protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
 venatorio);
     che il giudice remittente, chiamato a decidere sulla richiesta di
 archiviazione - formulata dal pubblico ministero - perche'  il  fatto
 non  costituisce  piu'  reato  dopo  l'entrata  in vigore della norma
 impugnata, osserva che tale  norma,  impedendo  l'applicazione  degli
 artt.  624,  625  e  626 del codice penale a fattispecie quali quelle
 oggetto del giudizio a quo, appare in contrasto con  le  esigenze  di
 protezione  della  fauna che sono alla base della stessa legge n. 157
 del 1992;
     che, inoltre, nell'ordinanza si afferma che la norma impugnata ha
 realizzato una immotivata disparita'  di  trattamento  a  favore  dei
 cacciatori,  dal  momento che in ipotesi analoghe a quelle contestate
 all'imputato, relative a condotte di coloro  che  si  appropriano  di
 beni   di   natura   non   faunistica   appartenenti   al  patrimonio
 indisponibile dello Stato, restano applicabili le disposizioni penali
 di cui agli artt. 624 e  seguenti  del  codice  penale,  e  che  tale
 disparita' risulta ancor piu' immotivata se letta alla luce dell'art.
 9  della Costituzione, dal momento che la norma costituzionale tutela
 non solo la mera bellezza estetica del paesaggio,  bensi'  l'ambiente
 naturale   in  senso  lato,  comprensivo  delle  specie  animali  che
 rischiano l'estinzione;
     che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il  Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello Stato, per chiedere che la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile e infondata.
   Considerato   che   la  Corte  ha  gia'  dichiarato  manifestamente
 inammissibile una identica questione di legittimita'  costituzionale,
 dal  momento  che  sono precluse al giudice costituzionale decisioni,
 come quella richiesta dal giudice a quo nel presente giudizio,  dalle
 quali   derivi   la   creazione  di  una  nuova  fattispecie  penale,
 esclusivamente  riservata  al  legislatore  in  forza  dell'art.  25,
 secondo  comma,  della Costituzione (v. ordinanze n. 25 del 1995 e n.
 146 del  1993),  rappresentando,  altresi',  la  caccia  un  organico
 settore  dell'ordinamento  nel  cui  ambito  l'identificazione  della
 fattispecie da sanzionare, del tipo di sanzioni da applicare e  della
 graduazione  delle  sanzioni  stesse spetta alla discrezionalita' del
 legislatore (ordinanze n. 215 del 1994 e n. 146 del 1993);
     che,  pertanto,  la  questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile, dal momento che il giudice remittente ripropone, senza
 svolgere  ulteriori  argomentazioni,  le  censure esaminate da questa
 Corte nelle ordinanze richiamate.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 30,  comma  3,  primo  periodo,
 della  legge  11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
 fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sollevata,  in
 riferimento  agli  artt. 3 e 9 della Costituzione, dal giudice per le
 indagini preliminari presso  la  Pretura  di  Trani  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
                        Il Presidente: Mengoni
                         Il redattore:  Cheli
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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