N. 35 ORDINANZA 5 - 12 febbraio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Provvedimenti  del  g.i.p.  -  Gravi  indizi  di
 colpevolezza - Sostituzione nel corso del procedimento  penale  della
 misura  cautelare  della custodia in carcere con quella degli arresti
 domiciliari - Preclusione - Ius superveniens: legge 8 agosto 1995, n.
 332, art.  5 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della
 questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.
 
 (C.P.P., art. 275, terzo comma, e art. 299, secondo comma).
 
(GU n.8 del 21-2-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:  prof. Luigi MENGONI;
   Giudici:  prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
 VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,    prof. Cesare MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 275, comma 3,
 e 299, comma 2, del codice di procedura penale promossi con ordinanze
 emesse:
     1) il 13 luglio 1995 dal tribunale - sezione per il riesame -  di
 Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Di Sette
 Michele,  iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  41,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1995;
     2)  il 13 luglio 1995 dal tribunale - sezione per il riesame - di
 Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Martucci
 Francesco,  iscritta  al  n.  600  del  registro  ordinanze  1995   e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 41, prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 10 gennaio 1996 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che,  nell'ambito  di  due  separati  giudizi  di  appello
 instaurati,  ai  sensi  dell'art. 310 del codice di procedura penale,
 avverso  provvedimenti  del  giudice  per  le  indagini   preliminari
 reiettivi di istanze proposte da persone sottoposte a indagini per la
 revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
 loro   confronti,  il  tribunale  di  Santa  Maria  Capua  Vetere  ha
 sollevato, con due distinte ordinanze - di identico contenuto  -  del
 13  luglio  1995,  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
 articoli 275, comma 3, e  299,  comma  2,  del  codice  di  procedura
 penale,  nella  parte in cui dette norme, in presenza di gravi indizi
 di colpevolezza in ordine a taluno dei reati indicati dalla prima  di
 esse,  non  consentono  la  sostituzione,  nel corso del procedimento
 penale, della misura cautelare della custodia in carcere  con  quella
 degli   arresti  domiciliari  o,  comunque,  con  altra  misura  meno
 afflittiva, in riferimento agli articoli 3, 13 e 27,  secondo  comma,
 della Costituzione;
     che  il tribunale rimettente censura l'accennata preclusione alla
 applicazione di misure cautelari gradate, in presenza di un titolo di
 reato ostativo (nella specie, in entrambi i giudizi a quibus,  quello
 di estorsione aggravata), in primo luogo in relazione al parametro di
 ragionevolezza,  poiche'  la  disciplina impugnata, mentre accorda al
 giudice il potere  di  verificare  l'esistenza  o  meno  di  esigenze
 cautelari  e  dunque  di  decidere  se  applicare, o meno, una misura
 cautelare,  non  gli  affida  alcuna  discrezionalita'  rispetto   al
 criterio  di adeguatezza e quindi circa la determinazione del tipo di
 misura in concreto sufficiente alla tutela delle esigenze cautelari;
     che la presunzione normativa di adeguatezza della  sola  custodia
 carceraria  (per  i  titoli di reato previsti dall'art. 275, comma 3,
 cod.  proc.  pen.)  e'  ulteriormente  censurata  dal  rimettente  in
 riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  perche'  determina un
 eguale  trattamento  cautelare  rispetto  a  situazioni  che  possono
 essere, in concreto, notevolmente diversificate sul piano oggettivo e
 soggettivo;
     che inoltre e' dedotto il contrasto delle norme impugnate con gli
 articoli  13 e 27, secondo comma, della Costituzione, assumendosi che
 dalle norme medesime conseguirebbe  l'equiparazione  della  posizione
 del  "giudicabile"  a  quella  del  condannato  e  dunque  la  misura
 cautelare verrebbe a configurarsi come anticipazione del  trattamento
 punitivo;
   che  in  entrambi  i  giudizi  cosi'  promossi  e'  intervenuto  il
 Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato    e  difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per  una
 declaratoria di non fondatezza della  questione;
   Considerato che le due ordinanze di rimessione pongono la  medesima
 questione, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e
 definiti con unica pronuncia;
     che  le  censure  sollevate  investono  l'art. 275, comma 3, cod.
 proc. pen. - e l'art. 299, comma 2, dello stesso codice che al  primo
 fa  richiamo,  con  clausola  di  salvaguardia - nel testo risultante
 dalle modifiche apportate dal decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e
 poi, specificamente sul punto della presunzione di adeguatezza  della
 sola misura carceraria per certi titoli di reato, dal decreto-legge 9
 settembre  1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
 novembre 1991, n. 356;
     che, successivamente all'emissione delle ordinanze di rimessione,
 e' intervenuta la legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di
 procedura penale in tema  di  semplificazione  dei  procedimenti,  di
 misure cautelari e di diritto di difesa), il cui art. 5 ha modificato
 l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., delimitando a talune specifiche
 fattispecie  di reato (di "criminalita' organizzata": associazioni di
 tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., delitti commessi  avvalendosi
 delle  condizioni  previste  da detto articolo o al fine di agevolare
 l'attivita' delle associazioni medesime) la  prescrizione  presuntiva
 dell'adeguatezza   della   misura   cautelare   di   maggior  rigore,
 restituendo in pari tempo al giudice un potere di apprezzamento della
 scelta circa la misura da adottarsi, nel caso  concreto,  ab  origine
 ovvero nel corso del procedimento, per ogni altro titolo di reato;
     che, pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti al
 giudice  rimettente  perche'  valuti  la  rilevanza  della  questione
 sollevata alla luce della normativa sopravvenuta.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti  al  tribunale
 di Santa Maria Capua Vetere.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
                        Il Presidente:  Mengoni
                      Il redattore:  Zagrebelsky
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
 96C0213