N. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 marzo 1995- 29 gennaio 1996
N. 148 Ordinanza emessa il 15 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 gennaio 1996) dalla commissione tributaria di secondo grado di Torino sul ricorso proposto da Griffa Teresa contro l'Ufficio del registro di Torino successioni. Imposta sulle successioni e sulle donazioni - Aggiunta dell'importo dell'imposta globale dovuta dall'erede indiretto a quella sulla quota ereditaria - Mancata previsione della deduzione dal valore di detta quota dell'imposta globale o della parte di essa attribuita all'erede in sede di ripartizione - Incidenza sul principio di capacita' contributiva. (Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 8, n. 2; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 6, secondo comma; d.lgs. 11 ottobre 1990, n. 346, art. 7, secondo comma). (Cost., art. 53).(GU n.9 del 28-2-1996 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul seguente fascicolo: r.g. fasc. n. 6108/93 contenente: appello principale n. 6453/91 presentato a mano in data 6 dicembre 1991 con ricevuta n. 15865/91 da: Griffa Teresa, residente a: Arenzano, in: piazza dei Gerani n. 1/26, controparte: Ufficio del registro di Torino successioni: contro la decisione: n. 591/18/91 pronunciata in data 18 giugno 1991, atti citati: ist. rimborso n. den. 42/47. Imposta: successione (succ.: Bussone A.) (decisioni pronunciate dalla comm.ne tributaria di primo grado di Torino). Il 18 giugno 1977, si e' aperta, in Torino, la successione di Arcangela Bussone, ved. Morgando, deceduta senza prole. Chiamate all'eredita' sono state le sorelle Rosa ved. Viotto, Maria ved. Losno, entrambe senza prole, e Maria Clotilde ved. Griffa, madre della attuale appellante Teresa Griffa. Le tre sorelle Rosa, Maria e Maria Clotilde Bussone rinunciarono all'eredita', donde a succedere alla de cujus Arcangela Bussone venne chiamata la nipote Teresa Griffa la quale, col ricorso, di primo grado, ebbe ad impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, chiedendo il rimborso di quanto corrisposto, per illegittimita' della liquidazione stessa in conseguenza della eccepita incostituzionalita' di norme in materia. Resisteva l'ufficio il quale, da un lato, assumeva l'inammissibilita' del ricorso perche' tardivo e, dall'altro lato e nel merito, la corretta applicazione delle norme in materia di imposizione successoria. La commissione di primo grado respingeva il ricorso nel merito, ritenendo le norme in materia correttamente applicate, senza pronunciarsi espressamente ne' sulle eccezioni di incostituzionalita' proposte dalla ricorrente ne' su quella di intempestivita' del ricorso proposto dall'ufficio, donde si puo' ritenere che dette eccezioni, preliminari alla pronuncia sul merito, siano state disattese. La decisione era impugnata solamente dalla contribuente la quale, chiedendo il rimborso di quanto corrisposto, lamentava che la commissione di primo grado aveva omesso l'esame delle proposte eccezioni di incostituzionalita': esse venivano riproposte con l'appello, principalmente per quanto riflette l'art. 6, secondo comma, d.P.R. n. 637/72 e venivano ulteriorimente illustrate con memorie difensive. Questa Commissione, premesso che il ricorso di primo grado non puo' esser considerato intempestivo perche' - secondo giurisprudenza prevalente e qui condivisa - in caso di dilazione dell'imposta di successione come nel caso de quo, il termine per impugnare l'avviso di liquidazione non decorre dalla notifica dell'avviso stesso bensi' dal giorno del pagamento dell'ultima rata, non ritiene che le eccezioni di incostituzionalita' come sollevate dalla contribuente siano fondate. Ritiene peraltro che le norme in questione possano esser censurate per motivi diversi. Invero non pare contrario all'ordinamento costituzionale la normativa in punto dilazione di pagamento dell'imposta di successione con garanzia ipotecaria (art. 43, d.P.R. n. 637/72) tanto piu' che - a differenza di quanto assume la contribuente - il debito erariale si trasferisce agli eventuali eredi del debitore principale stante il vincolo ipotecario. Ne' si ravvisano quali possano essere i principi costituzionali violati dall'art. 45 d.P.R. n. 637/72 vista anche la legge n. 43/88 art. 130. Per quanto, poi, concerne la eccepita illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, e relativa tariffa lett. B del d.P.R. n. 637/72 sulla supposta disparita' di trattamento tra eredi diretti ed eredi collaterali, non pare condivisibile l'eccezione sollevata dal momento che non uguali sono tra loro le situazioni regolate, donde non puo' ipotizzarsi disparita' di trattamento. Ne' puo' sostenersi che le norme di ci si discute violino il principio della capacita' contributiva perche' prescindono dai redditi e dal patrimonio dell'erede ante devoluzione, dal momento che la capacita' contributiva e', nel caso, ragguagliata alla entita' della eredita' pertoccante all'erede o, in caso di pluralita' di eredi, a ciascuno di essi. Pare pero' a questa commissione che il medesimo art. 6, secondo comma, d.P.R. n. 637/72 nonche' l'art. 8 n. 2 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 e - medesimo essendo il principio dell'imposizione - l'art. 7, comma 2, del d.lgs. 11 ottobre 1990 n. 346 abbiano a concretizzare violazione dell'art. 53 della Costituzione sotto un profilo diverso da quello prospettato dall'appellante. Invero sia la legge delega n. 825/71 sia il d.P.R. n. 637/72 sia il t.u. n. 346/90 stabiliscono, in materia di imposizione sulle successioni, che sull'intero asse ereditario si applichino determinate aliquote proporzionali e progressive e che, nei casi in cui l'erede o taluni tra gli eredi siano persone diverse dal coniuge o dagli ascendenti e discendenti in linea retta, si applichino ulteriori aliquote proporzionali (e progressive) alle singole quote spettanti agli stessi eredi indiretti. La violazione del principio costituzionale ex art. 53 in punto capacita' contributiva appare violato ne' dal sovrapporsi dell'imposta globale e di quella sulle singole quote degli eredi indiretti ne' dal fatto che la globale prescinda dalle quote di ciascun erede (questioni gia' dichiarate infondate) ma sotto un diverso profilo. Ai fini dell'imposta di successione ed a parere di questa Commissione, la capacita' contributiva - come gia' si e' accennato - e' determinata per ciascun erede dalla sua quota di eredita'; e nel caso di erede o di eredi che non siano ne' il coniuge ne' gli ascendenti o discendenti diretti del de cujus, l'entita' della quota va necessariamente considerata al netto dell'imposta globale la quale colpisce l'intera massa ereditaria a prescinderer dal numero degli eredi e dal loro grado di parentela con il de cujus. Se cosi' non fosse, del resto, si verrebbe a verificare non solo una duplicazione di imposta ma la sussistenza di una imposta su altra voce dell'imposta stessa. Ne consegue che la capacita' contributiva dell'erede colpito dall'imposta sulla quota (e cioe' dell'erede che non sia ne' coniuge ne' ascendente o discendente del de cujus) dovrebbe esser individuata dalla sua quota di eredita' al netto dell'imposta globale o della parte di essa che, in sede di riparto della globale medesima, lo viene a colpire. Donde paiono in violazione dell'art. 53 della Costituzione l'art. 8 n. 2 della legge n. 825/71, l'art. 6, secondo comma, del d.P.R. n. 637/72 e l'art. 7, secondo comma, del d.lgs. n. 346/90 la' ove viene disposto che all'imposta globale si aggiunge l'imposta sulla quota ereditaria pertoccante all'erede indiretto, senza che dal valore di detta quota sia dedotto quanto dell'imposta globale vanga a cadere sull'erede medesimo.
P. Q. M. La Commissione dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 8 della legge n. 825/1971, dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. n. 637/72 e dell'art. 7, secondo comma, del d.lgs. n. 346/1990 con riferimento all'art. 53 della Costituzione perche', nella determinazione dell'imponibile su cui grava l'imposta prevista dal secondo comma, dell'art. 6 del d.P.R. n.637/1972 e dal secondo comma dell'art. 7 del d.lgs. n. 346/1990, non e' prevista la deduzione dell'imposta globale per la parte incidente sull'erede o su ciascuno degli eredi assoggettati anche all'imposta sulla quota d'eredita' ad essi spettante; Dispone la rimessione degli atti della Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle parti in causa e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Torino, il 15 marzo 1995 Il presidente: Garibaldi Il relatore: Razzini 96C0225