N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 1995

                                N. 149
   Ordinanza emessa il 21 settembre 1995 dal tribunale  amministrativo
 regionale   del   Friuli-Venezia   Giulia  sul  ricorso  proposto  da
 Vladimorova Eva contro il Ministero dell'Interno
 Famiglia - Cittadina  extracomunitaria  convivente  more  uxorio  con
    extracomunitario   e   con   figlio   minore  nato  dall'unione  e
    riconosciuto da  entrambi  -  Revoca  del  permesso  di  soggiorno
    richiesto   per   motivi  di  famiglia  perche'  non  coniugata  e
    conseguente  immediata  espulsione  -  Ritenuto   non   consentito
    ricongiungimento  con  il figlio minore - Lesione del principio di
    equiparazione dei figli  nati  fuori  dal  matrimonio  con  quelli
    legittimi  -  Omessa tutela dei minori - Violazione delle norme di
    diritto internazionale in materia.
 (Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 4, primo comma).
 (Cost., artt. 10, 30 e 31).
(GU n.9 del 28-2-1996 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  507/95,
 proposto  da  Vladimorova  Eva, rappresentata e difesa dagli avvocati
 Furio Stradella e Marco A. Bianca e domiciliata presso lo studio  del
 primo,  sito  in  Trieste,  viale  XX Settembre 16, come da mandato a
 margine del ricorso; contro il Ministero dell'interno, in persona del
 Ministro  in   carica,   rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura
 distrettuale  dello  Stato  di  Trieste, domiciliataria, ex lege; per
 l'annullamento del decreto di revoca del permesso di soggiorno  della
 ricorrente, emesso dal questore di Udine in data 16 maggio 1995;
   Visto  il  ricorso, notificato il 9 giugno 1995 e depositato presso
 la segreteria generale il 24 giugno 1995 con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio  del  Ministero  intimato,
 depositato il 7 luglio 1995;
   Visti gli atti tutta della causa;
   Data  per  letta  alla camera di consiglio del 21 settembre 1994 la
 relazione del consigliere  Umberto  Zuballi  ed  uditi  altresi'  gli
 avvocati    Stradella    per    la    ricorrente   e   Galluzzo   per
 l'amministrazione;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   La ricorrente, cittadina bulgara,  in Italia con regolare  permesso
 lavorativo,  convisse  more  uxorio  con  il  signor  Dabir  Mohamed,
 cittadino extracomunitario munito anch'esso di regolare  permesso  di
 soggiomo,  e  dalla  loro  unione  nacque il 7 ottobre 1992 la figlia
 Nadia, riconosciuta da entrambi i  genitori.  Alla  ricorrente  venne
 rilasciato   un   permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  famiglia;
 senonche', in sede di rinnovo, detto permesso venne revocato  con  il
 provvedimento qui impugnato,
  nell'assunto che la straniera risulta non regolarmente coniugata.
   L'interessata  considera  illegittimo  detto  provvedimento  per le
 ragioni di seguito riassunte:
   1. - Illeggittimita', irrazionalita' della motivazione e violazione
 di legge.
   Invero la ricorrente, ancorche' non ancora regolarmente  coniugata,
 convive more uxorio con un cittadino extracomunitario e con la figlia
 avuta  da  lui;  pertanto  l'espulsione, conseguente in via immediata
 alla revoca del permesso di soggiorno, comporterebbe  inevitabilmente
 il distacco della bambine da uno dai genitori.
   Inoltre  l'articolo  4  della  legge  n. 943/86 sarebbe - ad avviso
 dell'interessata - applicabile anche alla famiglia  di  fatto  e  non
 solo a quella fondata sul matrimonio; qualora l'interpretazione fosse
 diversa,  allora  la  norma  risulterebbe contraria agli artt. 3 e 30
 della Costituzione, che sanciscono l'eguaglianza  tra  i  figli  nati
 fuori e nel matrimonio.
   La   resistente   amministrazione   considera   la   questione   di
 costituzionalita' manifestamente infondata, risultando gli artt. 3  e
 30 della Costituzione applicabili solo ai cittadini italiani.
                             D i r i t t o
   Come  si  evince dalla narrativa, la questione di costituzionalita'
 riguarda la norma di cui all'art. 4,  comma  primo,  della  legge  30
 dicembre  1996  n.  943, nella parte in cui non consente al cittadino
 extracomunitario il soggiorno in ltalia  per  ricongiungersi  con  il
 figlio, qualora questi non sia inserito in una famiglia legittima.
   Sulla  portata  della menzionata norma non vi possono essere dubbi,
 in quanto il termine "coniuge" in  essa  contenuto  fa  pacificamente
 riferimento  ad  un  vincolo  matrimoniale  legittimo,  vale  a  dire
 riconosciuto dall'ordinamento.
   Ne  discende  come  la  revoca  del  permesso   di   soggiomo   per
 ricongiungimento  familiare,  disposta  con  l'atto  gravato, risulta
 conforme alla normativa citata. Da qui discende  la  rilevanza  della
 questione di costituzionalita', in quanto il provvedimento impugnato,
 immediatamente  lesivo  dei  diritti della ricorrente, appare fondato
 appunto sul citato art. 4, comma primo, della citata legge n. 943 del
 1986.
   La  questione  di  costituzionalita'  risulta  altresi' rilevante e
 decisiva ai fini dell'accoglimento  dell'istanza  cautelare  proposta
 della  ricorrente, una volta acclarata la sussistenza del danno e del
 fumus boni iuris con  la  separata  ordinanza  n.  316/95  di  questo
 tribunale,  che  ha  provvisoriamente accolto detta istanza in attesa
 della pronuncia sulla questione di costituzionalita'.
   La suaccennata questione di costituzionalita'  dell'art.  4,  primo
 comma,  della  legge 30 dicembre 1986 n. 943 appare a questo Collegio
 non manifestamente infondata.
   La norma, ancorche' inserita in una legge relativa al  collocamento
 a  trattamento  dei  lavoratori extracomunitari, presente l'ulteriore
 scopo di favorire la riunificazione della famiglia. Senonche'  appare
 contrastante  con  tale  finalita'  la  limitazione,  contenuta nella
 norma, del ricongiungimento ai soli figli  nati  in  un  rapporto  di
 coniugio, con cio' discriminando sostanzialmente tra i figli nati nel
 matrimonio  e  quelli fuori e ponendosi in contrasto con gli articoli
 30 e 31 della Costituzione. In sostanza la norma limita il diritto  e
 dovere  dei  genitori  di  educare  i  figli  anche se nati fuori del
 matrimonio, e correlativamente limita il diritto dei figli ad  essere
 accuditi  da entrambi i genitori. Inoltre tale disposizione contrasta
 con la speciale protezione dell'infanzia, garantita  anch'esse  dalla
 Costituzione, in specie del citato art. 31.
   Inoltre,  ad avviso di questo Collegio, la norma contrasta altresi'
 con l'art. 10 della Costituzione, che garantisce una protezione  allo
 straniero  e lo tutela in conformita' ai trattati internazionali, tra
 cui assume particolare rilievo nel caso in esame la  Convenzione  per
 la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo, firmata in data 4 novembre
 1950 (ratificata dall'Italia il 26  ottobre  1955  sulla  base  della
 legge 4 agosto 1955 n. 648) ed in particolare l'art. 8.
   Del   pari   importante   nella  fattispecie  in  esame  appare  la
 Dichiarazione dei diritti del fanciullo, datata  a  New  York  il  20
 novembre 1959, ed in particolare il principio sesto.
   Essendo  stata  ritenuta, nei limiti suindicati, non manifestamente
 infondata la questione di costituzionalita', questo Collegio  ritiene
 di  disporre la sospensione del giudizio e di rimettere gli atti alla
 Corte costituzionale affinche' si pronunci in merito.
                                P. Q.  M.
   Visti  gli  artt.   134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  9  febbraio  1948 n. 1 e 23 e seguenti della legge 11
 marzo 1953 n.  87;
   Sospende il giudizio e rimette gli atti della Corte  costituzionale
 per  l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 4, primo comma,  della legge 30 dicembre 1986 n. 943, nella parte  in
 cui  non  consente  il  ricongiungimento  ad  un  figlio minore di un
 cittadino extracomunitario non legato all'altro genitore  da  vincolo
 di  coniugio,  per  contrasto  con  gli  artt.  10,  30  e  31  della
 Costituzione;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  eseguita  dall'Autorita'
 amministrativa.
   Cosi' deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 21 settembre
 1995
                Il presidente f.f. estensore:  Zuballi
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