N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 1995
N. 149 Ordinanza emessa il 21 settembre 1995 dal tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Vladimorova Eva contro il Ministero dell'Interno Famiglia - Cittadina extracomunitaria convivente more uxorio con extracomunitario e con figlio minore nato dall'unione e riconosciuto da entrambi - Revoca del permesso di soggiorno richiesto per motivi di famiglia perche' non coniugata e conseguente immediata espulsione - Ritenuto non consentito ricongiungimento con il figlio minore - Lesione del principio di equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio con quelli legittimi - Omessa tutela dei minori - Violazione delle norme di diritto internazionale in materia. (Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 4, primo comma). (Cost., artt. 10, 30 e 31).(GU n.9 del 28-2-1996 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 507/95, proposto da Vladimorova Eva, rappresentata e difesa dagli avvocati Furio Stradella e Marco A. Bianca e domiciliata presso lo studio del primo, sito in Trieste, viale XX Settembre 16, come da mandato a margine del ricorso; contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria, ex lege; per l'annullamento del decreto di revoca del permesso di soggiorno della ricorrente, emesso dal questore di Udine in data 16 maggio 1995; Visto il ricorso, notificato il 9 giugno 1995 e depositato presso la segreteria generale il 24 giugno 1995 con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato, depositato il 7 luglio 1995; Visti gli atti tutta della causa; Data per letta alla camera di consiglio del 21 settembre 1994 la relazione del consigliere Umberto Zuballi ed uditi altresi' gli avvocati Stradella per la ricorrente e Galluzzo per l'amministrazione; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o La ricorrente, cittadina bulgara, in Italia con regolare permesso lavorativo, convisse more uxorio con il signor Dabir Mohamed, cittadino extracomunitario munito anch'esso di regolare permesso di soggiomo, e dalla loro unione nacque il 7 ottobre 1992 la figlia Nadia, riconosciuta da entrambi i genitori. Alla ricorrente venne rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia; senonche', in sede di rinnovo, detto permesso venne revocato con il provvedimento qui impugnato, nell'assunto che la straniera risulta non regolarmente coniugata. L'interessata considera illegittimo detto provvedimento per le ragioni di seguito riassunte: 1. - Illeggittimita', irrazionalita' della motivazione e violazione di legge. Invero la ricorrente, ancorche' non ancora regolarmente coniugata, convive more uxorio con un cittadino extracomunitario e con la figlia avuta da lui; pertanto l'espulsione, conseguente in via immediata alla revoca del permesso di soggiorno, comporterebbe inevitabilmente il distacco della bambine da uno dai genitori. Inoltre l'articolo 4 della legge n. 943/86 sarebbe - ad avviso dell'interessata - applicabile anche alla famiglia di fatto e non solo a quella fondata sul matrimonio; qualora l'interpretazione fosse diversa, allora la norma risulterebbe contraria agli artt. 3 e 30 della Costituzione, che sanciscono l'eguaglianza tra i figli nati fuori e nel matrimonio. La resistente amministrazione considera la questione di costituzionalita' manifestamente infondata, risultando gli artt. 3 e 30 della Costituzione applicabili solo ai cittadini italiani. D i r i t t o Come si evince dalla narrativa, la questione di costituzionalita' riguarda la norma di cui all'art. 4, comma primo, della legge 30 dicembre 1996 n. 943, nella parte in cui non consente al cittadino extracomunitario il soggiorno in ltalia per ricongiungersi con il figlio, qualora questi non sia inserito in una famiglia legittima. Sulla portata della menzionata norma non vi possono essere dubbi, in quanto il termine "coniuge" in essa contenuto fa pacificamente riferimento ad un vincolo matrimoniale legittimo, vale a dire riconosciuto dall'ordinamento. Ne discende come la revoca del permesso di soggiomo per ricongiungimento familiare, disposta con l'atto gravato, risulta conforme alla normativa citata. Da qui discende la rilevanza della questione di costituzionalita', in quanto il provvedimento impugnato, immediatamente lesivo dei diritti della ricorrente, appare fondato appunto sul citato art. 4, comma primo, della citata legge n. 943 del 1986. La questione di costituzionalita' risulta altresi' rilevante e decisiva ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare proposta della ricorrente, una volta acclarata la sussistenza del danno e del fumus boni iuris con la separata ordinanza n. 316/95 di questo tribunale, che ha provvisoriamente accolto detta istanza in attesa della pronuncia sulla questione di costituzionalita'. La suaccennata questione di costituzionalita' dell'art. 4, primo comma, della legge 30 dicembre 1986 n. 943 appare a questo Collegio non manifestamente infondata. La norma, ancorche' inserita in una legge relativa al collocamento a trattamento dei lavoratori extracomunitari, presente l'ulteriore scopo di favorire la riunificazione della famiglia. Senonche' appare contrastante con tale finalita' la limitazione, contenuta nella norma, del ricongiungimento ai soli figli nati in un rapporto di coniugio, con cio' discriminando sostanzialmente tra i figli nati nel matrimonio e quelli fuori e ponendosi in contrasto con gli articoli 30 e 31 della Costituzione. In sostanza la norma limita il diritto e dovere dei genitori di educare i figli anche se nati fuori del matrimonio, e correlativamente limita il diritto dei figli ad essere accuditi da entrambi i genitori. Inoltre tale disposizione contrasta con la speciale protezione dell'infanzia, garantita anch'esse dalla Costituzione, in specie del citato art. 31. Inoltre, ad avviso di questo Collegio, la norma contrasta altresi' con l'art. 10 della Costituzione, che garantisce una protezione allo straniero e lo tutela in conformita' ai trattati internazionali, tra cui assume particolare rilievo nel caso in esame la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata in data 4 novembre 1950 (ratificata dall'Italia il 26 ottobre 1955 sulla base della legge 4 agosto 1955 n. 648) ed in particolare l'art. 8. Del pari importante nella fattispecie in esame appare la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, datata a New York il 20 novembre 1959, ed in particolare il principio sesto. Essendo stata ritenuta, nei limiti suindicati, non manifestamente infondata la questione di costituzionalita', questo Collegio ritiene di disporre la sospensione del giudizio e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci in merito.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87; Sospende il giudizio e rimette gli atti della Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 30 dicembre 1986 n. 943, nella parte in cui non consente il ricongiungimento ad un figlio minore di un cittadino extracomunitario non legato all'altro genitore da vincolo di coniugio, per contrasto con gli artt. 10, 30 e 31 della Costituzione; Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 21 settembre 1995 Il presidente f.f. estensore: Zuballi 96C0226