N. 151 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 1995
N. 151 Ordinanza emessa l'11 dicembre 1995 dal tribunale di Avellino nel procedimento penale a carico di Vaccaro Matteo ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.9 del 28-2-1996 )
IL TRIBUNALE Premesso che con ordinanza in data 4 maggio 1995, ai sensi dell'art. 309, il tribunale del riesame di Avellino confermava il provvedimento con cui e' stata disposta la applicazione nei confronti degli imputati della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere, che del Collegio giudicante chiamato a svolgere le funzioni di giudice dibattimentale all'Udienza odierna fanno parte, in vesti di presidente e giudice a latere, i medesimi giudici che hanno composto il Collegio del tribunale di riesame che ebbe a pronunciare l'ordinanza di cui sopra; considerato che la Corte costituzionale, modificando il proprio precedente orientamento, espresso nella sentenza n. 502/1992, ha di recente dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, sentenza n. 432/1995; Ritenuto che sia ravvisabile una palese analogia tra la situazione presa in esame dalla Corte e quella relativa al caso di specie, in quanto le valutazioni che il tribunale del riesame deve compiere, attraverso lo strumento del riesame, previsto dall'art. 309, configurato dal legislatore come mezzo di impugnazione di merito, hanno lo stesso oggetto relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle altre condizioni legittimanti l'adozione della misura cautelare e sono dello stesso tenore di quelle che la Corte, con la sentenza n. 432/1995, ha reputato idonee a radicare in capo al g.i.p. una situazione di incompatibilita', fondata sul principio della cosiddetta prevenzione;
P. Q. M. Visti ed applicati gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p. in riferimento agli artt. 3, comma primo e 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possano partecipare al giudizio dibattimentale i giudici che hanno composto il tribunale del riesame, il quale si sia pronunciato sulla richiesta di riesame dell'ordinanza che ha disposto una misura coercitiva nei confronti dell'imputato; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica; Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Il presidente: (firma illeggibile) 96C0228