N. 151 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 1995

                                N. 151
   Ordinanza emessa l'11 dicembre 1995 dal tribunale di  Avellino  nel
 procedimento penale a carico di Vaccaro Matteo ed altri
 Processo  penale  -  Dibattimento - Giudice che, quale componente del
    tribunale  della  liberta',   ha   concorso   a   pronunciare   un
    provvedimento  sulla liberta' personale nei confronti degli stessi
    imputati - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni  di  giudice
    del  dibattimento  -  Omessa previsione - Lesione del principio di
    eguaglianza - Compressione del diritto di  difesa  -  Richiamo  ai
    principi  espressi  dalla  Corte  costituzionale nella sentenza n.
    432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.9 del 28-2-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Premesso che  con  ordinanza  in  data  4  maggio  1995,  ai  sensi
 dell'art.    309,  il tribunale del riesame di Avellino confermava il
 provvedimento con cui e' stata disposta la applicazione nei confronti
 degli imputati della misura cautelare coercitiva  della  custodia  in
 carcere,  che del Collegio giudicante chiamato a svolgere le funzioni
 di giudice dibattimentale all'Udienza odierna fanno parte,  in  vesti
 di  presidente  e  giudice  a  latere,  i  medesimi giudici che hanno
 composto il Collegio del tribunale di riesame che ebbe a  pronunciare
 l'ordinanza  di  cui  sopra; considerato che la Corte costituzionale,
 modificando  il  proprio  precedente  orientamento,  espresso   nella
 sentenza  n.  502/1992,  ha  di  recente  dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. nella parte in cui
 non prevede che non possa partecipare al giudizio  dibattimentale  il
 Giudice  per  le  indagini preliminari che abbia applicato una misura
 cautelare  personale  nei  confronti   dell'imputato,   sentenza   n.
 432/1995;
   Ritenuto  che sia ravvisabile una palese analogia tra la situazione
 presa in esame dalla Corte e quella relativa  al caso di  specie,  in
 quanto  le  valutazioni  che  il tribunale del riesame deve compiere,
 attraverso  lo  strumento    del  riesame,  previsto  dall'art.  309,
 configurato  dal  legislatore  come  mezzo di impugnazione di merito,
 hanno lo stesso oggetto  relativamente  alla  sussistenza  dei  gravi
 indizi   di   colpevolezza  e  delle  altre  condizioni  legittimanti
 l'adozione della misura cautelare  e  sono  dello  stesso  tenore  di
 quelle che la Corte, con la sentenza n. 432/1995,  ha reputato idonee
 a  radicare  in  capo  al  g.i.p. una situazione di incompatibilita',
 fondata sul principio della  cosiddetta prevenzione;
                                P. Q. M.
   Visti ed applicati gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo  1953,
 n. 87, solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e  non manifestamente
 infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  34,
 comma secondo, del c.p.p. in  riferimento agli artt. 3, comma primo e
 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede
 che  non possano partecipare al giudizio dibattimentale i giudici che
 hanno composto il tribunale del riesame, il  quale si sia pronunciato
 sulla richiesta di riesame dell'ordinanza che ha disposto una  misura
 coercitiva nei  confronti dell'imputato;
   Ordina    l'immediata    trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri e sia comunicata al  Presidente della Camera
 dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
 Il presidente: (firma illeggibile)
 96C0228