N. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 1995
N. 154 Ordinanza emessa il 27 novembre 1995 dal pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di El Bani Larbi Sicurezza pubblica - Immigrati extracomunitari - Espulsione per lo straniero ritenuto socialmente pericoloso, condannato o che abbia "patteggiato" la pena per uno dei delitti previsti dagli artt. 380 e 381 del cod. proc. pen. - Mancata previsione di applicazione di detta misura di sicurezza solo dopo la sentenza definitiva di condanna - Ingiustificata disparita' rispetto al trattamento riservato al cittadino italiano - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza. Sicurezza pubblica - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Espulsione a richiesta di parte - Previsione della richiesta anche da parte del pubblico ministero - Ritenuto venir meno della funzione di pena "alternativa" alla detenzione di detta espulsione - Irragionevolezza - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza. (Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7, primo comma; legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-ter, terzo comma, aggiunto dal d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.9 del 28-2-1996 )
IL PRETORE Premesso: che in data 27 novembre 1995 e' stata celebrata udienza di convalida dell'arresto operato dalla p.g. nei confronti di El Bani Labri, cittadino non appartenente ai paesi dell'Unione Europea, arresto avvenuto in data 26 novembre 1995 in stato di flagranza del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7, 81, secondo comma, c.p.; che nella medesima sede, in procinto di celebrare il contestuale rito direttissimo, nella fase degli atti preliminari, il p.m. anticipava la sua richiesta di espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 7 del d.-l. 18 novembre 1995, n. 489; Considerato che nel caso in esame risulterebbe comunque adottabile un provvedimento di espulsione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 39/1990, come sostituito dall'art. 7, primo comma, della legge n. 489/1990, cioe' l'espulsione come "pena alternativa" disposta su richiesta di parte, e nello specifico dal p.m.; Rilevato quanto appresso esposto: a) il recente d.-l. n. 489/1995 "Disposiziorn urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea", con l'art. 7, che prevede l'espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie, ha introdotto profonde modifiche all'art. 76 e 7-bis cosi' come formulati dal precedente decreto Martelli, convertito con legge n. 39/1990 e successivamente in parte modificato dal d.-l. n. 187/1993, convertito con legge n. 290/1993. L'art. 7 nella nuova formulazione, prevede cosi' al primo comma l'espulsione quale misura di sicurezza sic et simpliciter applicabile agli stranieri ritenuti socialmente pericolosi e che siano stati condannati o che abbiano patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui agli artt. 380 o 381 c.p.p. Ai sensi dell'art. 211 c.p., la misura di sicurezza aggiunta a pena detentiva va eseguita dopo l'esecuzione della pena o dopo l'avvenuta estinzione di questa. Percio' presupposto indefettibile, anche ai fini dell'ipotesi che qui rileva, e' che la condanna sia divenuta irrevocabile, cosi' da dar luogo all'espiazione della pena inflitta. Tale presupposto, invece, sembra essere stato del tutto pretermesso dall'art. 7, primo comma, del d.-l. n. 489/1995 laddove questa norma, rubricata "espulsione come misura di sicurezza", non preveda, per l'appunto che la condanna dello straniero o l'applicazione della pena patteggiata ex art. 444 c.p.p., debbano essere definite con sentenza irrevocabile. Una siffatta disposizione appare a questo giudice in palese contrasto con l'art. 27, primo comma, della Costituzione. Infatti, l'espulsione anticipata dello straniero, come misura di sicurezza applicabile in mancanza dell'accertamento definitivo ed incontrovertibile della sua penale responsabilita', sembra rispondere esclusivamente ad una funzione di prevenzione e repressione sociale del fenomeno immigratorio, funzione afflittiva e sanzionatoria nei confronti dell'extracomunitario, in totale spregio della cd. "presunzione di innocenza", enunciata dall'art. 27, secondo comma della Costituzione. Allo stesso tempo, l'art. 7, primo comma, del d.-l. n. 489/1995 viola anche il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto priva di giustificazione e' la palese disparita' di trattamento riservata al cittadino straniero extracomunitario che, comunque destinatario della norma penale, in quanto presente sul territorio nazionale, e quindi sottoposto a procedimento penale, subisce, per effetto di questa nuova disposinone di legge, l'esecuzione preventiva di una misura di sicurezza in mancanza di una sentenza di condanna definitiva; b) nel caso in esame, stante l'avvenuto arresto in flagranza, nonche' la richiesta del p.m. in ordine all'espulsione dello straniero troverebbe comunque applicazione, quale norma rilevante ai fini del procedimento a quo, la disposizione di cui all'art. 7, comma 3 del d.-l. n. 489/1995, "Espulsione a richiesta di parte", in base alla quale, nei confronti degli stranieri arrestati per un reato diverso da quelli elencati all'art. 407, comma 2, n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 c.p.p., quale per l'appunto il furto aggravato per cui e' processo, e' disposta l'espulsione immediata con ordinanza motivata del giudice che procede, individuato ex art. 279 c.p.p., su richiesta o dell'interessato medesimo, o del suo difensore, o ancora del pubblico ministero. La presente disposizione che va ad inserirsi quale art. 7-ter all'interno della legge n. 39/1990, riproduce nella sostanza una parte del contenuto del precedente art. 7, comma 12-bis (comma che era stato aggiunto dal d.-l. n. 187 del 1993) della legge Martelli, ora sostituito dal sopracitato art. 7, comma 1, d.-l. n. 39/1990 (espulsione quale misura di sicurezza). Tale art. 7-ter introduce pero' due importanti novita': la prima consiste nel fatto che l'espulsione a richiesta di parte ora puo' essere disposta anche nei casi di arresto in flagranza, oltre che di applicazione della custodia cautelare, e che la parte legittimata a fare richiesta non e' piu' solo il diretto interessato, cioe' lo straniero o il suo difensore, ma anche il p.m. La natura e la funzione di questa fattispecie di espulsione non e' chiara. La ratio sottesa all'art. 7, comma 12-bis e segg. introdotti dal d.-l. n. 187/1993 si deve rinvenire nel fine di ridurre il sovraffollamento delle carceri, dando allo straniero la facolta' di richiedere, in alternativa alla custodia cautelare o alla detenzione, l'espulsione dal territorio nazionale. Si trattava pertanto di una peculiare figura di pena "alternativa" alla detenzione, applicabile anche ante judicium, in virtu' del principio del favor rei, essendone presupposto necessario la manifestazione della volonta' in tal senso dell'imputato, non potendosi altrimenti pervenire al provvedimento di espulsione per impulso dell'ufficio giudicante o del p.m. La nuova disposizione normativa introdotta dal decreto-legge, altera radicalmente la struttura della norma, introducendo con l'art. 7-ter la facolta' di chiedere l'espulsione dello straniero anche in capo al pubblico ministero, nella fase ante judicium o comunque anche in assenza di condanna divenuta definitiva, perdendo cosi' i connotati e le finalita' proprie della pena alternativa. Dovendosi pertanto configurare alternativamente come misura alternativa o misura di sicurezza, il terzo comma, dell'art. 7-ter introdotto dall'art. 7, terzo comma, d.-l. n. 89/1995 si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione per l'ingiustificabile e irragionevole violazione del principio della presunzione di non colpevolezza, dovendosi al riguardo richiamare le osservazioni di cui al punto a).
P. Q. M. Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, e pertanto solleva d'ufficio le seguenti questioni di legittimita' costituzionale: 1) dell'art. 7, primo comma, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 come sostituito dall'art. 7, primo comma, del d.-l. 18 novembre 1995, n. 489 in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione; 2) dell'art. 7-ter, terzo comma, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall' 7, terzo comma, del d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale; Ordina infine che la stessa venga notificata al p.m. sede, all'imputato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Macerata, addi' 27 novembre 1995 Il vice pretore onorario: AQUAROLI 96C0231