N. 155 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1995

                                N. 155
   Ordinanza  emessa il 13 dicembre 1995 dal tribunale di Oristano nel
 procedimento penale a carico di Soru Giovanni Maria
 Processo penale - Dibattimento - Giudice che,  quale  componente  del
    tribunale   della   liberta',   ha   concorso   a  pronunciare  un
    provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello  stesso
    imputato  -  Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice
    del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento -
    Lesione del principio della garanzia del giusto processo - Eccesso
    di  delega  -  Richiamo   ai   principi   espressi   dalla   Corte
    costituzionale nelle sentenze nn. 186 e 124 del 1992 e 432/1995.
 (C.P.P. 1998, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 76 e 77).
(GU n.9 del 28-2-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sulla  questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 34,  secondo  comma,  c.p.p.,
 nella  parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
 dibattimentale il giudice o i giudici che  abbiano  fatto  parte  del
 tribunale della liberta' nello stesso procedimento;
   Sentito  il  pubblico  ministero che si e' associato alla richiesta
 fatta dal difensore;
                             O S S E R V A
   Va  premesso  in  punto  di  fatto  che  tutti  e  tre  i   giudici
 dell'odierno collegio sono intervenuti in precedenza nel procedimento
 a  carico del Soru quali componenti del tribunale della liberta', che
 il 9 ottobre 1995  ha  deciso  sull'appello  proposto  dal  difensore
 avverso  l'ordinanza  del g.i.p. di rigetto della richiesta di revoca
 della misura cautelare in  atto  ed  il  tribunale,  cosi'  composto,
 rigetto'  l'appello, confermando a carico del Soru sia la sussistenza
 di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato per il quale  oggi
 e'  portato  a giudizio, sia la sussistenza delle esigenze cautelari,
 in particolare della prevenzione.
   Premesso  pertanto  che  in  quella  sede  il  tribunale   espresse
 valutazioni  di  merito  proprio  sugli indizi e sulla loro gravita',
 premesso che questo stesso tribunale in un  caso  del  tutto  analogo
 vede  il  procedimento  a  carico  di  Demelas  Raimondo  e  piu', ha
 dichiarato   non   manifestamente   infondata   la    questione    di
 illegittimita'  (previa  ordinanza  di questo stesso tribunale del 29
 settembre 1995) ritenuto che la Corte costituzionale in passato si e'
 occupata della questione oggi sollevata e aveva risolto  inizialmente
 il  problema, ritenendo la non fondatezza della questione poiche' per
 la  natura  del  controllo che il tribunale della liberta' esercita e
 per il tipo di conoscenza degli atti limitata che esso comporta,  non
 si  poteva  ritenere minata l'imparzialita' del giudice del giudizio.
 La stessa Corte costituzionale pero',  giudicando  da  ultimo  sempre
 sulla  illegittimita'  dell'art.  34  c.p.p.,  nella parte in cui non
 prevede che non debba far parte del collegio giudicante il g.i.p. che
 ha applicato la misura cautelare, ha ritenuto che la valutazione  che
 compie  il  g.i.p., allorquando applica la misura cautelare, comporta
 nella sostanza un giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato
 e la Corte costituzionale ha ritenuto di  conseguenza  che  anche  in
 tale ipotesi si doveva riconoscere sussistenti gli effetti che l'art.
 34  citato  mira  ad  impedire,  cioe'  che  la  valutazione finale e
 complessiva circa la responsabilita' dell'imputato sia, oppure  possa
 apparire   condizionata  dalla  tendenza  a  mantenere  giudizi  gia'
 espressi o atteggiamenti gia' assunti in  altri  momenti  decisionali
 dello stesso procedimento.
   Sulla   scorta   pertanto   di  siffatta  indicazione  della  Corte
 costituzionale,  il  tribunale  rileva  che  la  valutazione  che   i
 componenti del tribunale della liberta' compiono allorquando decidono
 sulle  impugnazioni  ex  art.  309 e 310 c.p.p., non si puo' ritenere
 diversa da quella che compie il  g.i.p.  chiamato  ad  applicare  una
 misura cautelare ed infatti il tribunale della liberta', cosi come il
 g.i.p.,  decide  sia  sulla  sussistenza degli indizi di colpevolezza
 della loro gravita', sia sulla sussistenza delle esigenze cautelari e
 dei mezzi piu'  idonei  per  salvaguardarli,  compiendo  pertanto  un
 giudizio  sia  pure  prognostico  e allo stato degli atti che si deve
 ritenere di merito cosi' come quello del g.i.p. chiamato ad applicare
 la misura, come e' dimostrato altresi' dal  fatto  che  il  tribunale
 della  liberta'  ha  la stessa piena conoscenza degli atti del g.i.p.
 che ha applicato la misura, e puo'  decidere  non  solo  per  ragioni
 differenti  da quelli indicati a sostegno del riesame, ma anche sulla
 base di altri elementi emersi successivamente ad esso.
   Si ritiene pertanto che la mancata introduzione nell'art. 34 c.p.p.
 della incompatibilita' di cui oggi si discute, appare suscettibile di
 compromettere la genuinita' del processo formativo del  convincimento
 del  giudice, genuinita' e correttezza che si collegano alla garanzia
 costituzionale del giusto  processo,  l'analogia  del  caso  oggi  in
 esame,  con le ipotesi di incompatibilita' gia' affermate dalla Corte
 costituzionale (vedi sentenza n.  186,  124  del  1992  e  da  ultimo
 soprattutto  la  sentenza  n.  432/1995)  concretizza  un  ipotesi di
 disparita'  di  trattamento   in   violazione   dell'art.   3   della
 Costituzione.
   Ritenuta pertanto la rilevanza della questione proposta, poiche' se
 fondata determinerebbe l'incompatibilita' di tutti e tre i giudici di
 questo collegio a partecipare al giudizio.
                               P. Q. M.
   Dichiara    non    manifestamente   infondata   la   questione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p.
 nei termini di cui alla motivazione e per il contrasto con  gli  art.
 3,  24,  76  e 77 della Costituzione, sospende il giudizio in corso a
 carico di Soru Giovanni Maria, ordina la trasmissione degli atti alla
 Corte  costituzionale,  dispone  che  la   presente   ordinanza   sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata
 a cura della cancelleria al Presidente del Senato  della  Camera  dei
 Deputati,  si  riserva  di  decidere  sull'istanza  di  remissione in
 liberta'  dell'imputato.
     Oristano, addi' 13 dicembre 1995.
                      Il presidente: MASTROLILLI
 96C0232