N. 155 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1995
N. 155 Ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal tribunale di Oristano nel procedimento penale a carico di Soru Giovanni Maria Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento - Lesione del principio della garanzia del giusto processo - Eccesso di delega - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 186 e 124 del 1992 e 432/1995. (C.P.P. 1998, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, 76 e 77).(GU n.9 del 28-2-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice o i giudici che abbiano fatto parte del tribunale della liberta' nello stesso procedimento; Sentito il pubblico ministero che si e' associato alla richiesta fatta dal difensore; O S S E R V A Va premesso in punto di fatto che tutti e tre i giudici dell'odierno collegio sono intervenuti in precedenza nel procedimento a carico del Soru quali componenti del tribunale della liberta', che il 9 ottobre 1995 ha deciso sull'appello proposto dal difensore avverso l'ordinanza del g.i.p. di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare in atto ed il tribunale, cosi' composto, rigetto' l'appello, confermando a carico del Soru sia la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato per il quale oggi e' portato a giudizio, sia la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare della prevenzione. Premesso pertanto che in quella sede il tribunale espresse valutazioni di merito proprio sugli indizi e sulla loro gravita', premesso che questo stesso tribunale in un caso del tutto analogo vede il procedimento a carico di Demelas Raimondo e piu', ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di illegittimita' (previa ordinanza di questo stesso tribunale del 29 settembre 1995) ritenuto che la Corte costituzionale in passato si e' occupata della questione oggi sollevata e aveva risolto inizialmente il problema, ritenendo la non fondatezza della questione poiche' per la natura del controllo che il tribunale della liberta' esercita e per il tipo di conoscenza degli atti limitata che esso comporta, non si poteva ritenere minata l'imparzialita' del giudice del giudizio. La stessa Corte costituzionale pero', giudicando da ultimo sempre sulla illegittimita' dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede che non debba far parte del collegio giudicante il g.i.p. che ha applicato la misura cautelare, ha ritenuto che la valutazione che compie il g.i.p., allorquando applica la misura cautelare, comporta nella sostanza un giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato e la Corte costituzionale ha ritenuto di conseguenza che anche in tale ipotesi si doveva riconoscere sussistenti gli effetti che l'art. 34 citato mira ad impedire, cioe' che la valutazione finale e complessiva circa la responsabilita' dell'imputato sia, oppure possa apparire condizionata dalla tendenza a mantenere giudizi gia' espressi o atteggiamenti gia' assunti in altri momenti decisionali dello stesso procedimento. Sulla scorta pertanto di siffatta indicazione della Corte costituzionale, il tribunale rileva che la valutazione che i componenti del tribunale della liberta' compiono allorquando decidono sulle impugnazioni ex art. 309 e 310 c.p.p., non si puo' ritenere diversa da quella che compie il g.i.p. chiamato ad applicare una misura cautelare ed infatti il tribunale della liberta', cosi come il g.i.p., decide sia sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza della loro gravita', sia sulla sussistenza delle esigenze cautelari e dei mezzi piu' idonei per salvaguardarli, compiendo pertanto un giudizio sia pure prognostico e allo stato degli atti che si deve ritenere di merito cosi' come quello del g.i.p. chiamato ad applicare la misura, come e' dimostrato altresi' dal fatto che il tribunale della liberta' ha la stessa piena conoscenza degli atti del g.i.p. che ha applicato la misura, e puo' decidere non solo per ragioni differenti da quelli indicati a sostegno del riesame, ma anche sulla base di altri elementi emersi successivamente ad esso. Si ritiene pertanto che la mancata introduzione nell'art. 34 c.p.p. della incompatibilita' di cui oggi si discute, appare suscettibile di compromettere la genuinita' del processo formativo del convincimento del giudice, genuinita' e correttezza che si collegano alla garanzia costituzionale del giusto processo, l'analogia del caso oggi in esame, con le ipotesi di incompatibilita' gia' affermate dalla Corte costituzionale (vedi sentenza n. 186, 124 del 1992 e da ultimo soprattutto la sentenza n. 432/1995) concretizza un ipotesi di disparita' di trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ritenuta pertanto la rilevanza della questione proposta, poiche' se fondata determinerebbe l'incompatibilita' di tutti e tre i giudici di questo collegio a partecipare al giudizio.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nei termini di cui alla motivazione e per il contrasto con gli art. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, sospende il giudizio in corso a carico di Soru Giovanni Maria, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria al Presidente del Senato della Camera dei Deputati, si riserva di decidere sull'istanza di remissione in liberta' dell'imputato. Oristano, addi' 13 dicembre 1995. Il presidente: MASTROLILLI 96C0232