N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 1995

                                N. 158
   Ordinanza  emessa  il 28 novembre 1995 dal tribunale di Potenza nel
 procedimento penale a carico di Mansueto Michele ed altri
 Processo penale - Dibattimento - Giudice che,  quale  componente  del
    tribunale   della   liberta',   ha   concorso   a  pronunciare  un
    provvedimento sulla liberta' personale nei confronti degli  stessi
    imputati  -  Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice
    del dibattimento - Omessa previsione -  Lesione  dei  principi  di
    eguaglianza  e  dell'inviolabilita'  della difesa - Violazione del
    principio di imparzialita' e terzieta' del giudice -  Richiamo  ai
    principi  espressi  dalla  Corte  costituzionale nella sentenza n.
    432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25).
(GU n.9 del 28-2-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sull'istanza  proposta  dai
 difensori  di  Mansueto  Michele,  Piserchia  Leonardo,  Trisciuoglio
 Federico  e  Mangino  Rocco,  di  promozione   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli  artt.  3, primo
 comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 34, secondo
 comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
 l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento
 del giudice che, quale componente del tribunale  del  riesame,  abbia
 concorso  ad  emettere  o  abbia  confermato  ex  art. 309 del codice
 procedura penale l'ordinanza di custodia cautelare;
   Ritenuto in  fatto che nel processo penale n. 54/94 r.g.t. a carico
 dei predetti imputati per il reato di cui agli artt. 110, 629  c.p.v.
 del  codice penale il presidente del collegio giudicante e' lo stesso
 magistrato che,  quale  componente  del  tribunale  del  riesane,  ha
 concorso  ad  emettere  l'ordinanza con la quale veniva confermata la
 sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto  di
 estorsione aggravata ascritto ai pervenuti;
     che  all'udienza del 7 novembre 1995, fissata per la discussione,
 i difensori degli imputati, facendo riferimento alla sentenza n.  432
 del 6-15 settembre 1995 della Corte costituzionale,  hanno  sollevato
 questione  di legittimita' costituzionale del citato art. 34, secondo
 comma, del codice procedura penale, in relazione agli artt.  3  e  24
 Cost.,  nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' al giudizio
 del   giudice che ha partecipato al  procedimento  di  riesame  della
 misura cautelare;
   Considerato che nella succitata sentenza si sottolinea il principio
 che  il  giudice,  il  quale  si e' pronunciato sulla sussistenza dei
 gravi indizi di colpevolezza al fine dell'applicazione di una  misura
 cautelare  personale,  esprime  un  giudizio di merito in ordine alla
 responsabilita' dell'imputato tale  da  rendere  o  far  apparire  la
 valutazione  conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato, da parte
 dello stesso  giudice,  condizionata  dalla  cosiddetta  forza  della
 prevenzione,  e  cioe'  da  quella  naturale  tendenza a mantenere un
 giudizio gia' espresso o  un  atteggiamento  gia'  assunto  in  altri
 momenti  decisionali  dello stesso procedimento: cio', evidentemente,
 in quanto il giudice il quale applica una misura custodiale affronta,
 in  termini  sia  pure  probabilistici,  questioni   riflettenti   la
 responsabilita'    della  persona  nei  cui  confronti e' avanzata la
 richiesta del provvedimento coercitivo;
   Ritenuto che la questione appare rilevante ai fini del  giudizio  e
 non  manifestamente  infondata  in quanto dall'eventuale accoglimemto
 della stessa ne potrebbe discendere  l'incompatibilita'  di  uno  dei
 componenti  il  Collegio  a partecipare al giudizio, incompatibilita'
 per la quale sussiste l'obbligo di astensione  del  giudice  ex  art.
 36,  primo  comma,  lett.  g),  codice  procedura penale. Identica e'
 infatti la ratio tra la presente situazione e quella presa  in  esama
 dalla  Corte  con  la  sentenza  n.  432  del  1995, per cui vi e' da
 ritenere  che  se  la  questione fosse stata posta in quella sede non
 dissimile sarebbe stata la conclusione;
   Ritenuto, pertanto, che la questione va rimessa al  giudizio  della
 Corte  costituzionale  con  contestuale  sospensione del processo nei
 confronti degli imputati;
                                P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,    dichiara  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 34, secondo comma, del codice procedura penale, nella parte
 in cui non prevede l'incompatibilita' al giudizio  del  giudice  che,
 quale  componente  del tribunale del riesame, ha concorso ad emettere
 l'ordinanza applicativa della misura cautelare o si  e'  pronunciato,
 in  sede  di  ricorso  ex art. 309 del codice procedura penale, sulla
 sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini del mantenimento
 della misura stessa, per contrasto con gli artt. 3, primo comma,  24,
 secondo comma e 25, della Costituzione;
   Ordina   la   trasmissione   immediata   degli   atti   alla  Corte
 costituzionale e la sospensione del processo in corso  nei  confronti
 di  Mansueto  Michele,  Piserchia  Leonardo,  Trisciuoglio Federico e
 Mangino Rocco;
   Manda alla cancelleria per le  comunicazioni  ex  art.  23,  ultimo
 comma, L. 87/53.
     Potenza, addi' 28 novembre 1995
                       Il presidente:  Balletta
                                         I giudici: Michelini-Lo Prete
 96C0235