N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 1995
N. 158 Ordinanza emessa il 28 novembre 1995 dal tribunale di Potenza nel procedimento penale a carico di Mansueto Michele ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e dell'inviolabilita' della difesa - Violazione del principio di imparzialita' e terzieta' del giudice - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25).(GU n.9 del 28-2-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza proposta dai difensori di Mansueto Michele, Piserchia Leonardo, Trisciuoglio Federico e Mangino Rocco, di promozione della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento del giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia concorso ad emettere o abbia confermato ex art. 309 del codice procedura penale l'ordinanza di custodia cautelare; Ritenuto in fatto che nel processo penale n. 54/94 r.g.t. a carico dei predetti imputati per il reato di cui agli artt. 110, 629 c.p.v. del codice penale il presidente del collegio giudicante e' lo stesso magistrato che, quale componente del tribunale del riesane, ha concorso ad emettere l'ordinanza con la quale veniva confermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di estorsione aggravata ascritto ai pervenuti; che all'udienza del 7 novembre 1995, fissata per la discussione, i difensori degli imputati, facendo riferimento alla sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995 della Corte costituzionale, hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale del citato art. 34, secondo comma, del codice procedura penale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' al giudizio del giudice che ha partecipato al procedimento di riesame della misura cautelare; Considerato che nella succitata sentenza si sottolinea il principio che il giudice, il quale si e' pronunciato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al fine dell'applicazione di una misura cautelare personale, esprime un giudizio di merito in ordine alla responsabilita' dell'imputato tale da rendere o far apparire la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato, da parte dello stesso giudice, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento: cio', evidentemente, in quanto il giudice il quale applica una misura custodiale affronta, in termini sia pure probabilistici, questioni riflettenti la responsabilita' della persona nei cui confronti e' avanzata la richiesta del provvedimento coercitivo; Ritenuto che la questione appare rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata in quanto dall'eventuale accoglimemto della stessa ne potrebbe discendere l'incompatibilita' di uno dei componenti il Collegio a partecipare al giudizio, incompatibilita' per la quale sussiste l'obbligo di astensione del giudice ex art. 36, primo comma, lett. g), codice procedura penale. Identica e' infatti la ratio tra la presente situazione e quella presa in esama dalla Corte con la sentenza n. 432 del 1995, per cui vi e' da ritenere che se la questione fosse stata posta in quella sede non dissimile sarebbe stata la conclusione; Ritenuto, pertanto, che la questione va rimessa al giudizio della Corte costituzionale con contestuale sospensione del processo nei confronti degli imputati;
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' al giudizio del giudice che, quale componente del tribunale del riesame, ha concorso ad emettere l'ordinanza applicativa della misura cautelare o si e' pronunciato, in sede di ricorso ex art. 309 del codice procedura penale, sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini del mantenimento della misura stessa, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma e 25, della Costituzione; Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo in corso nei confronti di Mansueto Michele, Piserchia Leonardo, Trisciuoglio Federico e Mangino Rocco; Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 23, ultimo comma, L. 87/53. Potenza, addi' 28 novembre 1995 Il presidente: Balletta I giudici: Michelini-Lo Prete 96C0235