N. 159 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1995

                                N. 159
   Ordinanza  emessa  il  13  dicembre  1995  dalla Corte d'appello di
 Palermo sull'istanza di ricusazione proposta da Roma Vito
 Processo penale  -  Udienza  preliminare  -  Giudice  delle  indagini
    preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei
    confronti  degli  imputati  -  Incompatibilita'  ad  esercitare le
    proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparita'
    di trattamento - Compressione del  diritto  di  difesa  -  Lesione
    della  garanzia  costituzionale  di  imparzialita'  del  giudice -
    Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale  n.  432/1995  -
    Eccezione di illegittimita' costituzionale prospettata dalla Corte
    di appello nel corso di procedimento di ricusazione.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 25).
(GU n.9 del 28-2-1996 )
                          LA CORTE D'APPELLO
   Ha  emesso la seguente ordinanza nel provedimenton. 6/1995 del reg.
 del. cam. di questo collegio relativo  alla  istanza  di  ricusazione
 proposta  nell'interesse  di  Roma  Vito,  nato  il  25  marzo 1946 a
 Castelvetrano  imputato  nel  procedimento  penale  iscritto  ai  nn.
 375/1993,  379/1993 r.n.r. e 209 e 210/1994 r.g. del g.i.p., pendente
 davanti al giudice per l'udienza preliminare presso il  tribunale  di
 Marsala, dott. Luigi Santulli, difeso dall'avv. Giovanni Elia;
   Ritenuto  che  l'avv. Giovanni Elia, nella qualita' di difensore di
 Roma  Vito,  all'udienza  preliminare  del  27   ottobre   1995   nel
 procedimento  penale  indicato  in  epigrafe, ha formulato istanza di
 ricusazione nei confronti del g.u.p. dott. Luigi Santulli, rilevando:
     che  questi  ha  gia' espresso una opinio criminis positiva nella
 fase delle indagini  preliminari  in  occasione  della  emissione  di
 ordinanza di misura cautelare del 3 agosto 1994 in danno dello stesso
 Roma  imputato  in  concorso  con  altri dei reati riportati in detta
 ordinanza (110,81,324 479,323);
     che detto magistrato appare incompatibile a svolgere le  funzioni
 di  giudice  per  la  udienza  preliminare  per  la  c.d.  "forza  di
 prevenzione" potenzialmente lesiva della sua imparzialita' avendo  lo
 stesso applicato all'imputato nel corso delle indagini preliminari la
 misura  cautelare  personale per gli stessi fatti per i quali il p.m.
 ha chiesto il rinvio a giudizio;
     che, pertanto, va dichiarata ai sensi  dell'art.  34  c.p.p.,  la
 rilevata incompatibilita';
   Ritenuta  ammissibile  la dichiarazione di ricusazione proposta dal
 difensore dell'imputato predetto e disposta la temporanea sospensione
 del dott. Santulli a svolgere le funzioni di g.u.p. nel  procedimento
 nei  confronti del Roma, all'udienza camerale del 13 dicembre 1995 il
 procuratore generale ha preliminarmente  eccepito  l'inammissibilita'
 della  istanza  di ricusazione avanzata da un difensore non munito di
 procura speciale e, in subordine, nel merito ha  chiesto  il  rigetto
 della detta istanza;
   La  difesa  del  Lodigiani ha, invece, insistito per l'accoglimento
 della istanza;
   Rilevato che l'eccezione sollevata  dal  p.g.  di  inammissibilita'
 della dichiarazione di ricusazione in quanto proposta da un difensore
 non  munito  di  procura  speciale  e' infondata stante che l'art. 38
 c.p.p.  nell'indicare  nell'interessato,  nel  difensore  o   in   un
 procuratore  speciale  i  legittimati  a proporre la dichiarazione di
 ricusazione non impone che anche il difensore debba essere munito  di
 procura  speciale  della  quale  evidentemente  deve essere munito il
 procuratore;
   Ritenuto che l'incompatibilita' assunta dal Roma non rientra tra le
 tassative ipotesi previste dall'art. 34 del c.p.c. e che  tale  norma
 per  la  sua  eccezionalita'  non  e' suscettibile di interpretazione
 estensiva ed analogica;
   Considerato pero' che sussistono i presupposti della non  manifesta
 infondatezza questo Collegio ritiene di sollevare d'ufficio questione
 di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p..
 nella  parte  in cui non prevede tra le ipotesi di incompatibilita' a
 partecipare all'udienza preliminare il  giudice  (g.i.p.)  che  abbia
 adottato  una  misura  di  custodia cautelare personale nei confronti
 dello stesso imputato;
   Ritenuta  preliminarmente  la  rilevanza  di  detta  questione   di
 incostituzionalita' stante la sua evidente refluenza sul procedimento
 in  esame  potendo  portare,  a  seconda  dell'esito,  al  rigetto  o
 all'accoglimento della istanza di ricusazione in esame;
   Rilevato infatti che la incompatibilita' di cui all'art. 34 c.p.p.,
 come affermato dalla Corte costituzionale, e' "volta ad assicurare la
 genuinita' e correttezza del processo formativo del convincimento del
 giudice", "si  ricollega  alla  garanzia  costituzionale  del  giusto
 processo"  ed  e'  ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicita'
 del giudizio di merito sullo stesso oggetto (Cort. cost. n. 124/92);
   Ritenuto che, come e' stato  ulteriormente  chiarito  dalla  stessa
 Corte,  il  g.i.p.  ogni qualvolta che sia investito di una richiesta
 cautelare "formula un giudizio non di mera legittimita' ma di  merito
 (sia  pure  prognostico  e  allo stato degli atti) sulla colpevolezza
 dell'imputato"  e  cio' in considerazione del fatto che detto giudice
 al fine  di  accertare  i  gravi  indizi  di  colpevolezza  richiesti
 dall'art.    273,  primo  comma,  c.p.p.,  deve  sottoporre  a  seria
 valutazione gli elementi probatori sui quali il  p.m.  fonda  la  sua
 richiesta  ed  "esporre,  ai sensi dell'art. 292 c.p.p., con adeguata
 motivazione  gli  indizi  che  giustificano  in  concreto  la  misura
 disposta"   escludendo  l'esistenza  di  condizioni  legittimanti  il
 proscioglimento, ex art. 273, secondo comma, c.p.p.;
   Ritenuto  che  a  seguito  della  modifica  dell'art.  425  c.p.p.,
 introdotta  con  la  legge  n.105/1993,  e delle sentenze della Corte
 costituzionale n. 77/1994 e n. 82/1993  la  funzione  esercitata  dal
 g.u.p.  integra  un  giudizio  di  merito  pieno fondato sugli stessi
 parametri  deliberativi  alla  stregua  dei  quali  il  giudice   del
 dibattimento  e'  chiamato  a  decidere  se  pronunciare  sentenza di
 proscioglimento  o  di  condanna  stante  anche   la   quasi   totale
 omogeneita'  delle  formule  conclusive previste dall'art. 425 c.p.p.
 con quelle di cui all'art.530 c.p.p.;
   Considerati i principi affermati nella recente sentenza n. 432/1995
 della Corte costituzionale  che  ha  sancito  la  incompatibilita'  a
 partecipare  al  dibattimento  del  g.i.p. che ha adottato una misura
 cautelare personale nei confronti dello stesso imputato in quanto  la
 imparzialita'  di  questo giudice e' pregiudicata, a causa della c.d.
 "forza della prevenzione ", dalla precedente  valutazione  in  ordine
 all'esistenza   dei   gravi   indizi   di   colpevolezza   a   carico
 dell'imputato;
   Ritenuto quindi che la valutazione nel merito che compie il giudice
 per l'udienza preliminare a  seguito  della  richiesta  di  rinvio  a
 giudizio  dell'imputato  e'  del tutto identica a quella che pure nel
 merito ha compiuto il g.i.p. quando al g.u.p. si presenta  un  quadro
 probatorio sostanzialmente immutato;
     che  quindi  la concentrazione nello stesso giudice, come persona
 fisica, nello stesso processo delle funzioni del g.i.p. che ha emesso
 provvedimenti cautelari personali e di quelle del  g.u.p.,  che  deve
 esaminare   la   richiesta   di  rinvio  a  giudizio,  determina  una
 reiterazione e duplicita' di giudizio di merito, fatto  dalla  stessa
 persona  gia'  ritenuta  contrastante con il principio costituzionale
 della genuita' e correttezza del processo formativo del convincimento
 del giudice e conseguentemente della sua imparzialita';
   Considerato  quindi  che  la  fattispecie  in  esame  ben  potrebbe
 contrastare con le norme costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 25.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n 87;
   Dichiara    rilevante   e   solleva   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  34,  secondo  comma,   del   c.p.p.,   per
 violazione degli artt.  3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in
 cui   non   prevede   l'incompatibilita'  a  partecipare  all'udienza
 preliminare  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia
 disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;
   Sospende  il  procedimento di ricusazione in corso e dispone che la
 presente ordinanza venga notificata, a  cura  della  cancelleria,  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  procuratore generale,
 all'imputato, al suo difensore e che venga comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Palermo, addi' 13 dicembre 1995
                        Il presidente: Giardina
 96C0236