N. 159 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1995
N. 159 Ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Palermo sull'istanza di ricusazione proposta da Roma Vito Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti degli imputati - Incompatibilita' ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparita' di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Lesione della garanzia costituzionale di imparzialita' del giudice - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995 - Eccezione di illegittimita' costituzionale prospettata dalla Corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.9 del 28-2-1996 )
LA CORTE D'APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza nel provedimenton. 6/1995 del reg. del. cam. di questo collegio relativo alla istanza di ricusazione proposta nell'interesse di Roma Vito, nato il 25 marzo 1946 a Castelvetrano imputato nel procedimento penale iscritto ai nn. 375/1993, 379/1993 r.n.r. e 209 e 210/1994 r.g. del g.i.p., pendente davanti al giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Marsala, dott. Luigi Santulli, difeso dall'avv. Giovanni Elia; Ritenuto che l'avv. Giovanni Elia, nella qualita' di difensore di Roma Vito, all'udienza preliminare del 27 ottobre 1995 nel procedimento penale indicato in epigrafe, ha formulato istanza di ricusazione nei confronti del g.u.p. dott. Luigi Santulli, rilevando: che questi ha gia' espresso una opinio criminis positiva nella fase delle indagini preliminari in occasione della emissione di ordinanza di misura cautelare del 3 agosto 1994 in danno dello stesso Roma imputato in concorso con altri dei reati riportati in detta ordinanza (110,81,324 479,323); che detto magistrato appare incompatibile a svolgere le funzioni di giudice per la udienza preliminare per la c.d. "forza di prevenzione" potenzialmente lesiva della sua imparzialita' avendo lo stesso applicato all'imputato nel corso delle indagini preliminari la misura cautelare personale per gli stessi fatti per i quali il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio; che, pertanto, va dichiarata ai sensi dell'art. 34 c.p.p., la rilevata incompatibilita'; Ritenuta ammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore dell'imputato predetto e disposta la temporanea sospensione del dott. Santulli a svolgere le funzioni di g.u.p. nel procedimento nei confronti del Roma, all'udienza camerale del 13 dicembre 1995 il procuratore generale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' della istanza di ricusazione avanzata da un difensore non munito di procura speciale e, in subordine, nel merito ha chiesto il rigetto della detta istanza; La difesa del Lodigiani ha, invece, insistito per l'accoglimento della istanza; Rilevato che l'eccezione sollevata dal p.g. di inammissibilita' della dichiarazione di ricusazione in quanto proposta da un difensore non munito di procura speciale e' infondata stante che l'art. 38 c.p.p. nell'indicare nell'interessato, nel difensore o in un procuratore speciale i legittimati a proporre la dichiarazione di ricusazione non impone che anche il difensore debba essere munito di procura speciale della quale evidentemente deve essere munito il procuratore; Ritenuto che l'incompatibilita' assunta dal Roma non rientra tra le tassative ipotesi previste dall'art. 34 del c.p.c. e che tale norma per la sua eccezionalita' non e' suscettibile di interpretazione estensiva ed analogica; Considerato pero' che sussistono i presupposti della non manifesta infondatezza questo Collegio ritiene di sollevare d'ufficio questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p.. nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare il giudice (g.i.p.) che abbia adottato una misura di custodia cautelare personale nei confronti dello stesso imputato; Ritenuta preliminarmente la rilevanza di detta questione di incostituzionalita' stante la sua evidente refluenza sul procedimento in esame potendo portare, a seconda dell'esito, al rigetto o all'accoglimento della istanza di ricusazione in esame; Rilevato infatti che la incompatibilita' di cui all'art. 34 c.p.p., come affermato dalla Corte costituzionale, e' "volta ad assicurare la genuinita' e correttezza del processo formativo del convincimento del giudice", "si ricollega alla garanzia costituzionale del giusto processo" ed e' ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicita' del giudizio di merito sullo stesso oggetto (Cort. cost. n. 124/92); Ritenuto che, come e' stato ulteriormente chiarito dalla stessa Corte, il g.i.p. ogni qualvolta che sia investito di una richiesta cautelare "formula un giudizio non di mera legittimita' ma di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato" e cio' in considerazione del fatto che detto giudice al fine di accertare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, primo comma, c.p.p., deve sottoporre a seria valutazione gli elementi probatori sui quali il p.m. fonda la sua richiesta ed "esporre, ai sensi dell'art. 292 c.p.p., con adeguata motivazione gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta" escludendo l'esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento, ex art. 273, secondo comma, c.p.p.; Ritenuto che a seguito della modifica dell'art. 425 c.p.p., introdotta con la legge n.105/1993, e delle sentenze della Corte costituzionale n. 77/1994 e n. 82/1993 la funzione esercitata dal g.u.p. integra un giudizio di merito pieno fondato sugli stessi parametri deliberativi alla stregua dei quali il giudice del dibattimento e' chiamato a decidere se pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna stante anche la quasi totale omogeneita' delle formule conclusive previste dall'art. 425 c.p.p. con quelle di cui all'art.530 c.p.p.; Considerati i principi affermati nella recente sentenza n. 432/1995 della Corte costituzionale che ha sancito la incompatibilita' a partecipare al dibattimento del g.i.p. che ha adottato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato in quanto la imparzialita' di questo giudice e' pregiudicata, a causa della c.d. "forza della prevenzione ", dalla precedente valutazione in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato; Ritenuto quindi che la valutazione nel merito che compie il giudice per l'udienza preliminare a seguito della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato e' del tutto identica a quella che pure nel merito ha compiuto il g.i.p. quando al g.u.p. si presenta un quadro probatorio sostanzialmente immutato; che quindi la concentrazione nello stesso giudice, come persona fisica, nello stesso processo delle funzioni del g.i.p. che ha emesso provvedimenti cautelari personali e di quelle del g.u.p., che deve esaminare la richiesta di rinvio a giudizio, determina una reiterazione e duplicita' di giudizio di merito, fatto dalla stessa persona gia' ritenuta contrastante con il principio costituzionale della genuita' e correttezza del processo formativo del convincimento del giudice e conseguentemente della sua imparzialita'; Considerato quindi che la fattispecie in esame ben potrebbe contrastare con le norme costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 25.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n 87; Dichiara rilevante e solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Sospende il procedimento di ricusazione in corso e dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore generale, all'imputato, al suo difensore e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Palermo, addi' 13 dicembre 1995 Il presidente: Giardina 96C0236