N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 1995
N. 160 Ordinanza emessa il 2 novembre 1995 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Annarella Maria Grazia e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Lavoratrici di imprese industriali - Pensionamento anticipato - Riconoscimento di anzianita' contributiva e assicurativa fino a cinquantacinque anni, anziche' fino a sessanta anni come per il lavoratore - Mancata previsione del riconoscimento di una pari maggiorazione di anzianita' contributiva e assicurativa per l'uomo e per la donna - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee e violazione del principio della parita' di diritti e di retribuzione della lavoratrice rispetto al lavoratore - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 371/1989 e 503/1991. (Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27, primo comma, ultima parte). (Cost., artt. 3 e 37).(GU n.9 del 28-2-1996 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro - promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 4 novembre 1994 - da Annarella Maria Grazia in Santamaria, assistita dal procuratore domiciliatario avv. M. Vianello per mandato al ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S., assistito dal dott. proc. Mauro Sferrazza, giusta procura generale alle liti del 9 febbraio 1994, rep. n. 23712 per dott. Franco Lupo, notaio in Roma, convenuto. Con ricorso depositato 4 novembre 1994 Maria Grazia Annarella chiedeva - premesso di essere andata in pensione in base alla legge n. 223/1991 art. 29, settore siderurgico, usufruendo dei benefici del prepensionamento - che le venisse riconosciuto il diritto ad un trattamento di pensione sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro ed il compimento del sessantesimo anno di eta', essendo stata la medesima richiesta, avanzata in sede amministrativa, respinta dall'I.N.P.S. L'I.N.P.S. nel costituirsi in giudizio chiedeva invece il rigetto della domanda in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 27 della legge n. 223/1991. Rilevato da questo pretore che la predetta normativa e' effettivamente applicabile alla fattispecie e prevede il diritto del lavoratore - che chiede la concessione di un trattamento di pensione - ad una "maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne". Ritenuto che tale disposizione come gia' affermato in precedenti decisioni della Corte costituzionale - sent. n. 371 del 1989 e n. 503 del 1991 - violi gli artt. 3 e 37 della Cost. per la disparita' di trattamento che crea in ragione esclusiva della diversita' di sesso, fondandosi la diversita' di trattamento sul presupposto errato che diversa sia l'eta' pensionabile per l'uomo e la donna, laddove invece "il prepensionamento .... incide sull'eta' lavorativa, che e' identica sia per l'uomo che per la donna, potendo entrambe lavorare fino a sessantanni". Tanto premesso apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di constituzionalita' dell'art. 27, primo comma, ultima parte, della legge n. 223/1991 rispetto agli artt. 3 e 37 della Cost. si rimettono gli atti alla Corte cost. con conseguente sospensione del presente giudizio.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 27, primo comma, ultima parte, della legge n. 223/1991 per contrasto con gli artt. 3 e 37 della Cost.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti di causa di cui in epigrafe alla Corte costituzionale e sospende il relativo giudizio; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, addi' 2 novembre 1995 Il pretore: Perdibon 96C0237