N. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1995
N. 163 Ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dalla corte d'assise di La Spezia nel procedimento penale a carico di Ricci Simone Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e art. 24, secondo comma).(GU n.9 del 28-2-1996 )
LA CORTE DI ASSISE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Preso atto della eccezione, sollevata in limine all'odierna prima udienza dibattimentale dalla difesa del giudicabile Ricci Simone, imputato di omicidio volontario aggravato ed altro e in stato di custodia cautelare in carcere, di illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 primo comma e 24 secondo comma della Costituzione, dell'art. 34 secondo comma del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale del riesame, pronunciatosi su provvedimento di applicazione di misura cautelare personale nell'ambito del medesimo procedimento; Sentito il p.m., che e' associato all'eccezione difensiva; Sentiti i patroni di parte civile, che si sono anch'essi associati; Rilevato, in primis, che effettivamente due componenti di questa Corte d'assise chiamata a giudicare il Ricci - e precisamente il presidente dott. Attina' ed il giudice a latere dott. Ranaldi - hanno fatto parte del collegio del tribunale per il riesame che, con provvedimento in data 3 marzo 1995, ebbe a confermare l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa in data 12 settembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari nei confronti dello stesso Ricci: di talche' la questione di legittimita' costituzionale come sopra prospettata appare fuor di ogni dubbio rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto, ove fosse fondata, comporterebbe obbligo di astensione, ex art. 36 comma primo lettera g) c.p.p., per due componenti di questo collegio giudicante, e faculterebbe inoltre le parti a ricusare detti due componenti del collegio giudicante, ex art. 37, primo comma, lettera a), c.p.p., sino alla scadenza del termine di cui all'art. 491, comma primo, c.p.p.; Premesso, per quanto al merito, che la Corte di cassazione ha piu' volte affermato la manifesta infondatezza della prospettata questione, e che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 502/1991, ebbe gia' ad esaminare la medesima questione (sia pur sollevata in riferimento agli artt. 25 e 77 Cost.) ritenendola infondata, sul rilievo che i provvedimenti sulla liberta' personale, e, tra di essi, il riesame di misure cautelari, allora specificamente considerato, non comportano una valutazione della res iudicanda idonea a determinare un pregiudizio che mini l'imparzialita' della decisione conclusiva del giudizio; Considerato, tuttavia, che la stessa Corte costituzionale, con la sua piu' recente giurisprudenza, ha manifestato un mutato orientamento, in relazione all'ipotesi specificamente sottoposta al suo esame - invocandosi, come parametri di raffronto, gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma Cost. - del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, affermando l'incompatibilita' dello stesso g.i.p. a partecipare al successivo giudizio dibattimentale, e cio' quanto, ad avviso della Corte, "anche in questo caso devono riconoscersi sussistenti i medesimi effetti che l'art. 34 mira ad impedire, e cioe' che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosidetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento" sentenza n. 432/1995); Atteso che tal mutato orientamento della Corte costituzionale, tenuto conto delle argomentazioni che ne son state poste a base, non consente, di per se', di ritenere manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale in questa sede sollevata, non potendo, ovviamente, revocarsi in dubbio che la pregnanza delle valutazioni sul contenuto dell'imputazione spettanti al Tribunale per il riesame sia, sempre e comunque, di livello non inferiore a quello delle valutazioni spettanti, per cosi' dire il prima battuta, al giudice delle indagini preliminari, il cui provvedimento de libertate costituisce oggetto del riesame medesimo;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24 , secondo comma, della Costituzione, nelle parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del tribunale per il riesame pronunciatosi su un provvedimento di applicazione di misura cautelare personale nell'ambito del medesimo procedimento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato, in stato di custodia cautelare in carcere, Ricci Simone; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e delle Camera dei deputati. La Spezia, addi' 13 dicembre 1995. Il presidente: Attina' 96C0240