N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 1995

                                N. 169
   Ordinanza emessa il 10 novembre 1995 dal giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il tribunale di Padova nel procedimento penale a
 carico di Orbolato Claudia
 Processo penale - Giudizio  abbreviato  -  Giudice  per  le  indagini
    preliminari  che  si  sia  pronunciato  su  una  misura  cautelare
    personale nei confronti dello stesso imputato  -  Incompatibilita'
    ad  esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale -
    Omessa previsione - Lesione  del  principio  di  ragionevolezza  -
    Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi
    dalla  Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 124 e 186
    del 1992, 439/1993, 453/1994 e 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.10 del 6-3-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letti gli atti del procedimento sopra indicato, la misura cautelare
 degli arresti domiciliari emessa nei confronti di Claudia Orbolato in
 data 12 maggio 1995, la richiesta di  giudizio  abbreviato  formulata
 all'udienza preliminare del 9 novembre 1995 dal difensore con procura
 speciale,  il  consenso  del  pubblico  ministero nonche' l'ordinanza
 pronunciata ex art. 440 cod.  proc.  pen.  con  la  quale  lo  stesso
 giudice  per  le  indagini  preliminari  che  aveva  emesso la misura
 cautelare sopra indicata disponeva il giudizio  abbreviato  ritenendo
 definibile il processo allo stato degli atti;
   Sentita  l'eccezione  di  legittimita'  costituzionale proposta dal
 difensore della Orbolato in riferimento alla  mancata  previsione  di
 una  causa  di  incompatiblita' ex art. 34, secondo comma, cod. proc.
 pen. il giudice che abbia emesso una misura cautelare  a  quello  che
 partecipi  poi  al giudizio abbreviato, con affermato contrasto della
 norma processuale sopra citata con gli artt. 3, secondo comma, e  24,
 secondo comma, della Costituzione;
   Rilevato  che  la  Corte  costituzionale  (decisione n. 432/95), ha
 statuito  che  le  valutazioni  che  il  Giudice  per   le   indagini
 preliminari  compie quando dispone una misura cautelare presuppongono
 e comportano la colpevolezza dell'imputato;
   Rilevato che la Corte  costituzionale,  (decisione  n.  435/94)  ha
 affermato  che,  agli effetti della incompatibilita', cio' che rileva
 e' che il giudice abbia  compiuto  una  valutazione  non  formale  ma
 sostanziale  del  contenuto  delle indagini preliminari, entrando nel
 merito  delle  stesse  e  (decisioni  nn.  124/92   e   186/92)   che
 l'incompatibilita'  rilevante  ex  art. 34, secondo comma, cod. proc.
 pen. e'  ragionevolmente  circoscritta  ai  casi  di  duplicita'  del
 giudizio  di  merito  sullo  stesso  oggetto,  individuandosi  poi il
 contenuto della locuzione "giudizio" di cui alla norma processuale da
 ultimo menzionata in qualsiasi tipo di processo che, in  base  ad  un
 esame  delle  prove  pervenga,  ad  una decisione di merito, compreso
 quello che si svolge con giudizio abbreviato (decisione n.  401/91  e
 n. 439/93);
   Rilevato  quindi  che  la  questione, oltre ad essere evidentemente
 rilevante nel caso di specie, deve  considerarsi  non  manifestamente
 infondata  in riferimento ai parametri costituzionali individuati dal
 difensore  (art.  3,  secondo  comma,  inteso   come   principio   di
 ragionevolezza  nonche' art. 24, secondo comma, sotto la specie della
 lesione al diritto di difesa rappresentat "dalla naturale tendenza  a
 mantenere  un  giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto
 in altri momenti decisionali dello stesso procedimento").
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 e segg. della legge n. 1/1948 e  23  e  27  della
 legge n. 87/1953;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,  cod.  proc.
 pen. per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma,
 della  Costituzione  nella  parte  in  cui  non prevede che non possa
 partecipare  al  giudizio  abbreviato  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  che  abbia  emesso  una  misura  cautelare nei confronti
 dell'imputato;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  e  la
 sospensione  del  giudizio  in corso con notificazione della presente
 ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio  dei
 Ministri  e comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
     Padova, addi' 10 novembre 1995
          Il giudice per le indagini preliminari:  Gianesini
 96C0246