N. 180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 1995
N. 180 Ordinanza emessa il 23 novembre 1995 dal tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Salinitri Sebastiano Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.10 del 6-3-1996 )
IL TRIBUNALE Decidendo sulla eccezione proposta dalla difesa di Salinitri Sebastiano, di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale, il giudice che abbia fatto parte del Collegio del tribunale della liberta', osserva, in fatto va premesso che effettivamente due componenti del Collegio hanno fatto parte del tribunale del riesame che in diverse occasioni ha valutato, in sede di riesame, e in sede di appello, le impugnazioni proposte avverso ordinanze emesse dal g.i.p., in tema di custodia cautelare nei confronti dell'odierno imputato Salinitri. Le motivazioni poste a base della sentenza n. 432/1995 della Corte costituzionale, portano a ritenere non manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Nella loro veste di giudici del tribunale del riesame, i componenti del Collegio hanno infatti compiuto, nell'odierno processo, una innegabile valutazione di merito. Valutazione che, come rilevato dalla Corte, nella predetta sentenza, non e' solo formale, ma di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa, a cui si aggiunge una valutazione anch'essa di merito (come le sentenze n. 124 e 186 del 1992 della stessa Corte hanno sottolineato) sulla inesistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento. Potrebbero, pertanto, ritenersi sussistenti i medesimi effetti che l'art. 34 mira ad impedire; sicche', la prospettata questione di illegittimita', non appare manifestamente infondata. Tale questione e' rilevante ai fini del giudizio in quanto, ove fosse fondata, comporterebber l'obbligo di astensione da parte dei giudici componenti dell'attuale Collegio.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nei termini di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso nei confronti di Salinitri Sebastiano, la cui posizione viene stralciata, e ordina la trasmissione degli atti relativi alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per gli adempimenti prescritti. 96C0257