N. 185 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 1995

                                N. 185
   Ordinanza  emessa  il  22  novembre  1995  dalla corte d'appello di
 Milano nel procedimento di ricusazione proposto da Orilio Francesco
 Processo penale - Dibattimento - Giudice che,  quale  componente  del
    tribunale   della   liberta',   ha   concorso   a  pronunciare  un
    provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello  stesso
    imputato  -  Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice
    del dibattimento - Omessa previsione  -  Lesione  del  diritto  di
    difesa  - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale
    nella  sentenza  n.  432/1995  -   Eccezione   di   illegittimita'
    costituzionale  sollevata  dalla  Corte  di  appello  nel corso di
    procedimento di ricusazione.
 (C.P.P. 1988, art. 34).
 (Cost., art. 24).
(GU n.10 del 6-3-1996 )
                          LA CORTE D'APPELLO
   Ha  pronunciato  la  seguente   ordinanza   nel   procedimento   di
 ricusazione proposto dall'imputato Orilio Francesco nei confronti del
 dott.  Marco  Ghezzi,  presidente  della  seconda  sezione penale del
 tribunale di Milano, davanti al quale  pende  il  giudizio  a  carico
 dell'Orilio medesimo;
   Vista  la  richiesta del p.g. di dichiarare la predetta ricusazione
 manifestamente inammissibile per tardivita';
   Decidendo in sede di valutazione dell'ammissibilita';
                             O s s e r v a
   La ricusazione e' stata proposta con riferimento al  fatto  che  il
 giudice  ricusato ha presieduto, prima del giudizio, il tribunale del
 riesame che ha respinto la impugnazione proposta  dall'Orilio  contro
 il  provvedimento  restrittivo  della liberta' personale adottato dal
 g.i.p.  nei  suoi  confronti.  Non  vi  e'  dubbio  che,  secondo  la
 giurisprudenza  costituzionale  (cfr.  C. Cost. 502/91), tale ipotesi
 non ricade sotto il divieto di cui all'art.  34  c.p.p.;  sotto  tale
 profilo  la  ricusazione risulterebbe senz'altro inammissibile stante
 la tassativita' dei casi in cui essa e' prevista dalla legge,  mentre
 non puo' aver alcun rilievo la tardivita' invocata dal p.g. posto che
 il  termine  di  tre  giorni  non  ha mai iniziato a decorrere per la
 inesistenza del momento iniziale, ravvisato dall'art. 38  c.p.p.  nel
 sorgere  ovvero  nella  conoscenza  della causa di ricusazione, nella
 specie, come si e' rilevato, inesistente.
   La  Corte  non  puo'  tuttavia  esimersi  dal  considerare  che  la
 ricusazione  in  esame  e'  stata proposta sulla base di una invocata
 incostituzionalita' della norma che, nella ricordata interpretazione,
 non ravvisa incompatibilita' fra la partecipazione al  tribunale  del
 riesame  e  quella  al  tribunale  del  merito:  infatti  se  venisse
 ravvisata tale illegittimita' costituzionale sorgerebbe, dal  momento
 della  pronuncia  in  proposito  della Corte costituzionale, un nuovo
 motivo di incompatibilita' avente effetto sul processo in  corso  (in
 quanto norma processuale-ordinamentale).
   La   questione  risulta  gia'  sollevata  in  altre  sedi  (con  la
 conseguente possibilita' che il  giudizio  a  carico  dell'Orilio  ve
 venga  comunque influenzato, poiche' in tale processo la questione e'
 gia' stata posta) a seguito della sentenza della Corte costituzionale
 n.  432/1995  la  quale,  decidendo  un  caso  diverso,  ha  comunque
 espressamente   mutato   in   maniera   significativa  il  precedente
 orientamento in materia di incompatibilita' di funzioni  giudiziarie,
 nell'intento  di  garantire la piu' ampia esplicazione del diritto di
 difesa e di tenere conto della ratio  legis  della  recente  legge  8
 agosto  1995,  n.  332; significativo, in particolare e' fatto che la
 Corte citi, tra le decisioni antecedenti alla  "diversa  conclusione"
 cui  oggi  essa perviene, proprio la sentenza 502 del 1991 in tema di
 art. 309 del c.p.p., che appare quindi superata, nel  giudizio  della
 Corte, in base alle nuove argomentazioni.
   Ritiene  in  sostanza  la Corte costituzionale che il magistrato il
 quale abbia giudicato in una fase antecedente al giudizio  di  merito
 non  possa partecipare a quest'ultimo quando la sua prima valutazione
 non  sia  stata  di  mera  legittimita'  ma  si  sia  estesa  ad  una
 valutazione,  sia  pure parziale, del merito "circa l'idoneita' delle
 risultanze delle  indagini  preliminari  a  fondare  un  giudizio  di
 responsabilita' dell'imputato".
   Nella  sentenza  della  Corte  costituzionale sono utilizzati anche
 altri argomenti piu' strettamente riferibile al caso allora in  esame
 (che  riguardava  la incompatibilita' del g.i.p.), ma il principio di
 fondo sopra enunciato pare decisamente dotato di portata  estensibile
 ad  ogni  caso  di  duplicazione  nell'esercizio, da parte di un solo
 magistrato, di funzioni attinenti al merito in momenti diversi.  Tale
 considerazione,  ad  avviso di questa Corte, dimostra all'evidenza la
 non manifesta infondatezza della questione, mentre  la  rilevanza  di
 essa  nel  caso  in  esame  e'  gia' stata ricordata in precedenza, e
 deriva comunque dal fatto che, in concreto, il tribunale del  riesame
 presieduto  dal magistrato oggi ricusato compi' pregnanti valutazioni
 sul merito del giudizio, per cui,  qualora  la  Corte  costituzionale
 ritenesse  fondata  la questione, la ricusazione proposta dall'Orilio
 diverrebbe ammissibile.
   La  Corte  deve  quindi  rimettere  la  decisione  sulla   indicata
 questione  alla  Corte  costituzionale,  sospendendo  il procedimento
 incidentale (pronuncia sulla ricusazione) pendente davanti ad essa.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritiene  non  manifestamente  infondata e rilevante la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p.  nella  parte  in
 cui non prevede la incompatibilita' del giudice che abbia partecipato
 alla  decisione,  interferente nel merito, da parte del tribunale del
 riesame a prendere parte al successivo dibattimento  di  merito,  per
 contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e conseguentemente ordina
 la  immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale,
 sospendendo il giudizio incidentale pendente davanti a questa Corte;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 comunicata  alla  Presidenza  delle  due  Camere del Parlamento e sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri,  al  procuratore
 generale  in  sede,  al  proponente  la  ricusazione  ed al magistato
 ricusato.
     Milano, addi' 22 novembre 1995
                         Il presidente: Milano
                                  I consiglieri: Ricciardi - Celentano
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