N. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1995

                                N. 192
   Ordinanza  emessa  il  14 dicembre 1995 dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Patti nel  procedimento  penale  a
 carico di Vicario Maria Concetta
 Reato  in  genere  -  Favoreggiamento  personale  -  Ipotesi di false
    dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria  dal  convivente  more
    uxorio  -  Casi  di non punibilita' - Omessa previsione - Ritenuta
    sussistenza della facolta' di astenersi dal rendere informazioni e
    testimonianze  e  dell'obbligo  del  relativo  avviso,  posta   la
    sostanziale  equivalenza  dell'ipotesi  suddetta a quella di false
    dichiarazioni al p.m. - Disparita' di  trattamento  rispetto  alla
    non  punibilita' prevista nel caso di omesso avviso della facolta'
    di astensione per le ipotesi di false informazioni al p.m.,  falsa
    testimonianza, falsa perizia o interpretazione (artt. 371-bis, 372
    e 373 del c.p.).
 (C.P., art. 384, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.11 del 13-3-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Rilevato  che  la  difesa  di  Vicario  Maria  Concetta ha eccepito
 l'illegittimita' costituzionale:
     a) dell'art. 384 c.p., primo comma, in relazione agli artt.  3  e
 29  Cost.  nella  parte  in  cui  non  prevede  la  estensione  della
 scriminante ivi contenuta pure al  convivente  more-uxorio  anche  in
 relazione all'art.  199, comma terzo, lett. a) c.p.p.;
     b)  dell'art.  384,  secondo  comma  c.p. in relazione all'art. 3
 Cost. nella parte in cui non prevede la estensione della causa di non
 punibilita' anche al delitto di  favoreggiamento  personale  ma  solo
 alla ipotesi di cui all'art. 371-bis, 372 e 373 c.p.;
   Ritenuto   che   il   presente   giudizio   puo'   essere  definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
 costituzionale   sub  a)  versando  in  ipotesi  in  cui  non  appare
 configurabile per la Vicario la "necessita'" di salvare il Miceli  da
 un  grave  ed  inevitabile  nocumento  nella  liberta'  o  nell'onore
 difettando  l'attualita'  e   concretezza   del   nocumento   nonche'
 l'inevitabilita' dello stesso;
     che   invece  l'eccezione  di  legittimita'  costituzionale  come
 prospettata  sub  b)   oltre   ad   essere   rilevante   non   appare
 manifestamente   infondata  limitatamente  alle  ipotesi  in  cui  la
 condotta di cui all'art 378 c.p. si realizza  mediante  dichiarazioni
 rese alla p.g.;
     che   infatti   Vicario   Maria   Concetta   quando  ha  reso  le
 dichiarazioni da cui scaturisce l'imputazione per il reato  p.  e  p.
 dall'art.  378  c.p.  ai  CC. di Longi era convivente more uxorio del
 Miceli;
     che la causa di non punibilita' prevista dall'art.  384,  secondo
 comma,  c.p.,  presuppone  il  fatto  commesso  da  chi per legge non
 avrebbe dovuto essere  assunto  come  persona  informata  sui  fatti,
 testimone  etc.  o  avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di
 astenersi dal rendere informazioni, testimoniare etc.;
     che l'art. 199 c.p.p., comma terzo, lett. a) prevede la  facolta'
 di  astenersi  dal  testimoniare  anche per il convivente more-uxorio
 limitatamente ai fatti verificatisi o appresi  dall'imputato  durante
 la convivenza coniugale;
     che   la  facolta'  di  astenersi  dal  testimoniare  e'  secondo
 consolidato orientamento giurisprudenziale principio generale che  si
 applica  alla  p.g. allorche' proceda ex art. 351 c.p.p., considerato
 che le dichiarazioni rese dal teste alla p.g. assumono ex artt. 500 e
 512 c.p.p. lo stesso valore processuale di  quelle  rese  davanti  al
 p.m.;
     che  pertanto,  sussistendo  il medesimo presupposto (facolta' di
 astenersi)  non  appare  manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 384, secondo comma c.p. perche'
 in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la non
 punibilita'   anche   in  relazione  al  delitto  di  favoreggiamento
 personale limitatamente alla ipotesi realizzata con  la  condotta  di
 cui sopra;
     che  l'art.  199  c.p.p.,  quale  presupposto di una causa di non
 punibilita', e' norma di diritto sostanziale, applicabile, in  quanto
 norma   piu'   favorevole,  anche  ai  fatti  commessi  anteriormente
 all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;
     che conseguentemente va sollevata  la  questione  di  legitimita'
 costituzionale della norma richiamata nei termini di cui sopra;
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Solleva  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 384,
 secondo comma, del c.p. in relazione all'art.  3  della  Costituzione
 nella  parte  in  cui  non  prevede  la estensione della causa di non
 punibilita' anche al delitto di favoreggiamento  personale,  ma  solo
 alle  ipotesi  di  cui  agli  artt.  371-bis,  372  e  373  del c.p.;
 limitatamente alla fattispecie in cui la condotta di  favoreggiamento
 personale,  ma solo alle ipotesi di cui agli artt. 371-bis, e 373 del
 c.p.;  limitatamente  alla  fattispecie  in  cui   la   condotta   di
 favoreggiamento  personale  si  concreta  in false dichiarazioni rese
 alla p.g.;
   Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  venga
 notificata  al  presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  che sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Sospende il giudizio in corso fino all'esito della decisione  sulla
 questione sollevata;
   Dispone  la  separazione  della  posizione  processuale  di  Miceli
 Antonino in ordine alla quale decide come da separato decreto.
     Patti, addi' 14 dicembre 1995
                           Il giudice: CELI
 96C0269