N. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1995
N. 192 Ordinanza emessa il 14 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Patti nel procedimento penale a carico di Vicario Maria Concetta Reato in genere - Favoreggiamento personale - Ipotesi di false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal convivente more uxorio - Casi di non punibilita' - Omessa previsione - Ritenuta sussistenza della facolta' di astenersi dal rendere informazioni e testimonianze e dell'obbligo del relativo avviso, posta la sostanziale equivalenza dell'ipotesi suddetta a quella di false dichiarazioni al p.m. - Disparita' di trattamento rispetto alla non punibilita' prevista nel caso di omesso avviso della facolta' di astensione per le ipotesi di false informazioni al p.m., falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione (artt. 371-bis, 372 e 373 del c.p.). (C.P., art. 384, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.11 del 13-3-1996 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Rilevato che la difesa di Vicario Maria Concetta ha eccepito l'illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 384 c.p., primo comma, in relazione agli artt. 3 e 29 Cost. nella parte in cui non prevede la estensione della scriminante ivi contenuta pure al convivente more-uxorio anche in relazione all'art. 199, comma terzo, lett. a) c.p.p.; b) dell'art. 384, secondo comma c.p. in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la estensione della causa di non punibilita' anche al delitto di favoreggiamento personale ma solo alla ipotesi di cui all'art. 371-bis, 372 e 373 c.p.; Ritenuto che il presente giudizio puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sub a) versando in ipotesi in cui non appare configurabile per la Vicario la "necessita'" di salvare il Miceli da un grave ed inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore difettando l'attualita' e concretezza del nocumento nonche' l'inevitabilita' dello stesso; che invece l'eccezione di legittimita' costituzionale come prospettata sub b) oltre ad essere rilevante non appare manifestamente infondata limitatamente alle ipotesi in cui la condotta di cui all'art 378 c.p. si realizza mediante dichiarazioni rese alla p.g.; che infatti Vicario Maria Concetta quando ha reso le dichiarazioni da cui scaturisce l'imputazione per il reato p. e p. dall'art. 378 c.p. ai CC. di Longi era convivente more uxorio del Miceli; che la causa di non punibilita' prevista dall'art. 384, secondo comma, c.p., presuppone il fatto commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come persona informata sui fatti, testimone etc. o avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimoniare etc.; che l'art. 199 c.p.p., comma terzo, lett. a) prevede la facolta' di astenersi dal testimoniare anche per il convivente more-uxorio limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale; che la facolta' di astenersi dal testimoniare e' secondo consolidato orientamento giurisprudenziale principio generale che si applica alla p.g. allorche' proceda ex art. 351 c.p.p., considerato che le dichiarazioni rese dal teste alla p.g. assumono ex artt. 500 e 512 c.p.p. lo stesso valore processuale di quelle rese davanti al p.m.; che pertanto, sussistendo il medesimo presupposto (facolta' di astenersi) non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 384, secondo comma c.p. perche' in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la non punibilita' anche in relazione al delitto di favoreggiamento personale limitatamente alla ipotesi realizzata con la condotta di cui sopra; che l'art. 199 c.p.p., quale presupposto di una causa di non punibilita', e' norma di diritto sostanziale, applicabile, in quanto norma piu' favorevole, anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; che conseguentemente va sollevata la questione di legitimita' costituzionale della norma richiamata nei termini di cui sopra;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del c.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede la estensione della causa di non punibilita' anche al delitto di favoreggiamento personale, ma solo alle ipotesi di cui agli artt. 371-bis, 372 e 373 del c.p.; limitatamente alla fattispecie in cui la condotta di favoreggiamento personale, ma solo alle ipotesi di cui agli artt. 371-bis, e 373 del c.p.; limitatamente alla fattispecie in cui la condotta di favoreggiamento personale si concreta in false dichiarazioni rese alla p.g.; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il giudizio in corso fino all'esito della decisione sulla questione sollevata; Dispone la separazione della posizione processuale di Miceli Antonino in ordine alla quale decide come da separato decreto. Patti, addi' 14 dicembre 1995 Il giudice: CELI 96C0269