N. 61 ORDINANZA 9 - 12 marzo 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  False  informazioni  al  p.m. - Sospensione del
 procedimento - Legge n. 332/1995 - Inserimento dell'art.  37-bis  nel
 codice penale - Disciplina transitoria - Discrezionalita' legislativa
 - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 28,  primo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.11 del 18-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando   SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,   prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  28,  comma  1,
 della  legge  8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura
 penale  in  tema  di  semplificazione  dei  procedimenti,  di  misure
 cautelari  e  di diritto di difesa), promosso con ordinanza emessa il
 18 marzo 1997 dal giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 tribunale  di  Taranto  nel  procedimento  penale  a  carico di R.P.,
 iscritta al n. 363 del registro ordinanze  1997  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  26, prima serie speciale,
 dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 28 gennaio 1998 il giudice
 relatore Guido Neppi Modona;
   Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari  del  tribunale
 di  Taranto  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale
 dell'art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.  332  (Modifiche
 al  codice  di  procedura  penale  in  tema  di  semplificazione  dei
 procedimenti, di  misure  cautelari  e  di  diritto  di  difesa),  in
 riferimento  all'art.    3  della  Costituzione,  nella  parte in cui
 stabilisce che l'art. 371-bis, secondo comma,  cod.  pen.  -  ove  e'
 disposta  la  sospensione  del  procedimento  per  il  reato di false
 informazioni al pubblico ministero,  previsto  dal  primo  comma  del
 medesimo articolo, fino a quando nel procedimento nel corso del quale
 sono  state assunte le informazioni sia stata pronunciata la sentenza
 di primo  grado,  ovvero  il  procedimento  sia  stato  anteriormente
 definito  con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere -
 non si applica ai procedimenti nei quali, alla  data  di  entrata  in
 vigore  della  legge,  sia  gia'  stata esercitata l'azione penale ai
 sensi dell'art. 405 cod. proc. pen;
     che  il  giudice  rimettente  -  individuata   la   ratio   della
 sospensione  del procedimento nell'esigenza di evitare il rischio che
 il teste indagato per il reato  di  false  informazioni  al  pubblico
 ministero  renda  dichiarazioni  in  qualche  modo condizionate dalla
 pendenza del procedimento a suo carico, allineandosi artificiosamente
 sulle  posizioni  dell'accusa  -  rileva  che  la   norma   impugnata
 determinerebbe  una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra
 imputati "le cui posizioni  sostanziali  e  processuali  sono  invece
 assolutamente  identiche",  in quanto nella disciplina transitoria la
 sospensione del processo risulta "ancorata ad  un  dato  (entrata  in
 vigore  della legge) indipendente dalla dinamica del processo", e non
 invece  ad  un  dato  concreto, quale, ad esempio, l'avere la persona
 indagata gia' reso la deposizione;
     che ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata, oltre  a
 violare  il  criterio  di ragionevolezza, si pone in contrasto con il
 consolidato principio di civilta' giuridica che impone l'applicazione
 della norma piu' favorevole in caso di successione di norme;
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,   rappresentato   e  difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata  inammissibile  o  comunque
 non fondata;
     che, in particolare, l'Avvocatura dello Stato rileva che la ratio
 della   disciplina  transitoria  riposa  sul  dato  che,  "una  volta
 esercitata l'azione penale la posizione dell'imputato  e'  ormai  sub
 judice  ossia  'sottratta'  all'organo giudiziario avanti al quale il
 delitto e' stato consumato", e che pertanto non sussisterebbe  alcuna
 violazione dell'art. 3 Cost.;
   Considerato  che  la  legge  n.  332  del  1995  ha  modificato  la
 precedente disciplina del delitto di false informazioni  al  pubblico
 ministero,  che  era stato introdotto dall'art. 11 del d.-l. 8 giugno
 1992, n.  306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 306, mediante
 l'inserimento dell'art. 371-bis nel codice penale;
     che, in particolare, l'art. 25 della legge n.  332  del  1995  ha
 diminuito  la pena prevista per il reato di false informazioni, cosi'
 escludendo la possibilita' di procedere all'arresto in  flagranza  in
 caso  di  dichiarazioni  false  o  reticenti, ed ha aggiunto all'art.
 371-bis cod. pen. un secondo comma, ove e'  appunto  prevista,  salva
 l'immediata   procedibilita'  nel  caso  di  rifiuto  di  rendere  le
 informazioni, la sospensione  del  procedimento  fino  a  quando  nel
 procedimento  in  cui  sono  state  assunte le dichiarazioni ritenute
 false o reticenti sia stata  pronunciata  sentenza  di  primo  grado,
 ovvero   il   procedimento   sia  stato  anteriormente  definito  con
 archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere;
     che tale disciplina, pur essendo collocata nel  contesto  di  una
 disposizione  di  diritto  penale sostanziale, e' una norma di natura
 processuale, come tale sottoposta al consolidato principio del tempus
 regit actum;
     che l'art.  28,  comma  1,  della  legge  in  esame  prevede  una
 disciplina   transitoria,   disponendo   che   la   sospensione   del
 procedimento per il delitto di cui  all'art.  371-bis,  primo  comma,
 cod.  pen.  non opera nei confronti dei procedimenti per i quali alla
 data di entrata in vigore  della  legge  sia  gia'  stata  esercitata
 l'azione penale;
     che  la  ratio  della disciplina "a regime" della sospensione del
 procedimento e' ravvisabile - come ha  messo  in  rilievo  lo  stesso
 giudice  rimettente - nell'esigenza di garantire la liberta' morale e
 di autodeterminazione della persona indagata per il  reato  di  false
 informazioni da forme di condizionamento psicologico esercitabili dal
 pubblico  ministero  nel  momento  in cui nel procedimento principale
 l'organo dell'accusa e' "processualmente" interessato alla formazione
 della prova;
     che alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte
 rientra nella discrezionalita'  del  legislatore,  salvo  il  divieto
 posto  dall'art.  25, secondo comma, Cost., disciplinare il passaggio
 da una vecchia ad una nuova  disciplina  dettando  norme  transitorie
 volte ad escludere l'applicabilita' delle nuove norme alle situazioni
 pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore delle norme processuali
 sopravvenute, sempreche' la discrezionalita' del legislatore non  sia
 esercitata in modo irragionevole (sentenza n. 136 del 1991; ordinanza
 n. 10 del 1991);
     che nel caso di specie la disciplina transitoria, nello stabilire
 che  la  sospensione  del  procedimento  per il reato di cui all'art.
 371-bis, primo comma, cod. pen. non opera quando per tale  reato  sia
 gia' stata esercitata l'azione penale, non contrasta con la ratio che
 sottosta'  anche  alla  disciplina "a regime" della sospensione:  una
 volta che sia stata esercitata l'azione penale per il reato di  false
 informazioni,  la posizione dell'imputato e' infatti ormai sottoposta
 al giudizio dell'autorita'  giurisdizionale,  e  quindi  sottratta  a
 potenziali condizionamenti da parte del pubblico ministero davanti al
 quale il reato e' stato commesso;
     che,  in definitiva, dal confronto tra la disciplina "a regime" e
 la   norma   transitoria   emerge   che   il   legislatore   ha   non
 irragionevolmente esercitato il suo potere discrezionale nel definire
 l'ambito   di  applicabilita'  dell'istituto  della  sospensione  dei
 procedimenti per il reato di cui all'art. 371-bis, cod. pen. in corso
 al momento dell'entrata in vigore della legge;
     che pertanto la questione deve essere  dichiarata  manifestamente
 infondata;
   Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge 8 agosto  1995,  n.
 332   (Modifiche   al   codice   di   procedura  penale  in  tema  di
 semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di
 difesa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
 giudice per le indagini preliminari presso il tribunale  di  Taranto,
 con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.
                        Il Presidente: Granata
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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