N. 194 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 1995

                                N. 194
   Ordinanza emessa il 20 ottobre 1995 dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura di Cremona nel procedimento penale a
 carico di Curotti Paola
 Circolazione  stradale  -  Inversione  del  senso  di  marcia   sulle
    carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle
    strade    extraurbane   principali   -   Divieto   -   Trattamento
    sanzionatorio   -   Sanzione   amministrativa   accessoria   della
    sospensione  della  patente  di  guida  per  un  periodo  da sei a
    ventiquattro mesi -  Lamentata  eccessivita'  della  durata  della
    sanzione  - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle
    ipotesi piu' gravi di lesioni  personali  colpose  e  di  omicidio
    colposo.
 (C.S.N., art. 176, ventiduesimo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.11 del 13-3-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Curotti  Paola,  nel  corso  delle indagini preliminari, presentava
 richiesta di applicazione della pena (art. 447 c.p.p.) in  ordine  al
 reato  p.  e  p.  dall'art.  176,  primo  e diciannovesimo comma Cod.
 strad.,  per  aver   eseguito,   mentre   si   trovava   alla   guida
 dell'autovettura  tg.  MN/565086,  l'inversione  del  senso di marcia
 nell'area antistante il casello autostradale di  Cremona,  portandosi
 nella carreggiata opposta.
   Fatto commesso il 28 aprile 1995.
   All'udienza   fissata  per  la  decisione,  il  difensore  eccepiva
 l'illegittimita' costituzionale dell'art.  176,  ventiduesimo  comma,
 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, in relaz. all'art. 3 della
 Costituzione  nella  parte  in cui prevede la sanzione amministrativa
 accessoria della sospensione della patente per un periodo da sei mesi
 a due anni, anche in assenza di qualsiasi pericolo concreto  per  gli
 utenti,  come  nell'evenienza descritta in imputazione, mentre per la
 violazione di ogni altra norma  della  circolazione,  commessa  negli
 stessi  spazi  e  dalla  quale  derivino  danni alle persone (lesioni
 personali colpose e omicidio colposo), la durata della sanzione  puo'
 variare da quindici giorni ad un anno (art. 222 Cod. strad.).
   L'esame   della  prospettata  censura  impone  alcune  osservazioni
 generali, che consentiranno  di  delineare  il  quadro  normativo  di
 riferimento.    In  proposito  si  osserva  che  l'art.  176, primo e
 diciannovesimo comma, cod. strad.  vieta,  sulle  carreggiate,  sulle
 rampe  e  sugli  svincoli  delle autostrade, di invertire il senso di
 marcia,  di  attraversare  lo  spartitraffico  e  di  percorrere   la
 carreggiata  o  parte  di  essa  nel senso di marcia opposto a quello
 consentito.
   La ratio della norma e' di garantire che la  circolazione  in  quei
 punti  critici  si  svolga in condizioni di sicurezza, impedendo agli
 utenti una condotta idonea a mettere in pericolo l'incolumita'  delle
 persone e delle cose.
   Il  divieto ha un valore assoluto, poiche' tali manovre sono sempre
 proibite, salvi i casi  previsti  da  specifiche  disposizioni  (art.
 176,   dodicesimo   e   quattordicesimo  comma),  che  devono  essere
 interpretate  in  modo   restrittivo   e   sono   insuscettibili   di
 applicazione analogica (art. 14 disp. sulla legge in generale).
   La  contravvenzione  in esame e' reato di pericolo, che puo' essere
 commesso con dolo o colpa, essendo, pero',  necessario  che  l'azione
 sia  cosciente  e volontaria, secondo la regola fissata dall'art. 42,
 quarto comma, cod. pen.
   Nel caso sottoposto al vaglio giudiziale,  la  manovra  vietata  fu
 compiuta  nell'area  antistante  il  casello  autostradale, dove pure
 opera il divieto penalmente sanzionato.
   Al fine di verificare la correttezza di quest'ultimo assunto  (cio'
 rientra  nei  compiti  di  questo  giudice, ai sensi dell'art. 444 in
 relazione all'art. 129 c.p.p.,  ma  il  discorso  consente  anche  di
 inquadrare  il problema nelle sue coordinate essenziali, per cogliere
 i profili di incostituzionalita' della norma), si precisa che  l'art.
 2,   terzo   comma,      lett.   a),  cod.  strad.,  nel  fissare  le
 caratteristiche minime di un'autostrada, cosi' la definisce:  "strada
 extraurbana  o  urbana  a  carreggiate  indipendenti  o  separate  da
 spartitraffico  invalicabile,  ciascuna  con  almeno  due  corsie  di
 marcia,  eventuale  banchina  pavimentata  a  sinistra  e  corsia  di
 emergenza o banchina pavimentata a destra  priva  di  intersezioni  a
 raso  e  di  accessi  privati,  dotata  di recinzioni e di sistemi di
 assistenza  all'utente  lungo  l'intero  tracciato,  riservata   alla
 circolazione   di   talune   categorie   di   veicoli   a   motore  e
 contraddistinta da appositi segnali di inizio  e  fine.  Deve  essere
 attrezzata  con  apposite  aree  di  servizio  ed aree di parcheggio,
 entrambe  con  accessi  dotati  di   corsie   di   decelerazione   ed
 accelerazione".  La  definizione  amplia  quella del codice abrogato,
 attraverso numerosi dettagli, ma lascia sostanzialmente invariato  il
 concetto  di  arteria  riservata  alla  circolazione di autoveicoli e
 motoveicoli, cioe' a particolari categorie di utenti.
   Da un punto di vista  meramente  descrittivo,  i  dati  strutturali
 dell'autostrada  sono  i lunghi rettilinei con curve ad ampio raggio,
 le limitate pendenze, l'eliminazione completa  delle  intersezioni  a
 raso,  mediante  la  creazione  di  soprapassaggi  o sottopassaggi in
 corrispondenza  di  incroci  con  ferrovie  e  strade  ordinarie,  la
 larghezza   delle   carreggiate,  adeguate  alle  particolarita'  del
 traffico, l'installazione di rifornimenti, l'assistenza  in  caso  di
 infortuni.
   L'uso  dell'arteria  in  esame  e'  subordinato  al pagamento di un
 pedaggio,  ma  questa  circostanza  non   costituisce   un   elemento
 essenziale  dell'autostrada,  poiche'  alcuni  tratti, attesa la loro
 finalita' di interesse pubblico, sono percorribili gratuitamente.
   E' bene evidenziare che nessun utente,  per  il  solo  fatto  della
 prestazione  del  pedaggio,  acquista  la possibilita' di un uso piu'
 ampio rispetto a quello di ogni altro utente. Tutti, pur  pagando  il
 pedaggio,  fruiscono della strada secondo la sua normale destinazione
 e l'uso del bene rimane "uso comune e non uso speciale".
   Il versamento del pedaggio avviene nelle stazioni esistenti  "sulle
 autostrade"  -  cosi' testualmente l'art. 176, undicesimo comma, cod.
 strad. - all'altezza delle quali i conducenti  devono  arrestarsi  in
 corrispondenza  delle  apposite  barriere.  Codesti punti di esazione
 sono preceduti e seguiti (in entrata  e  in  uscita)  da  un'area  di
 ampiezza  variabile,  il  cui  scopo  e'  di  consentire  l'ordinario
 incolonnamento e il deflusso dei veicoli, secondo le indicazioni date
 dalla segnaletica o  dal  personale  addetto.  Gli  spazi  de  quibus
 appartengono alla sede autostradale.
   Siffatta  conclusione  si  basa  non  solo sull'argomento letterale
 fornito dal citato  articolo  176,  undicesimo  comma,  ma  trova  un
 equivoco  riscontro normativo nell'art. 2, terzo comma, lett. a) cod.
 strad., il quale prevede  che  l'autostrada  "e'  contraddistinta  da
 appositi segnali di inizio e fine".
   L'importanza   di   siffatta   precisazione   non   puo'   sfuggire
 all'interprete,  essendo  indiscutibile  che  la   disciplina   della
 circolazione  trovi  la  sua  fonte  nella  legge e nei provvedimenti
 emessi dalle  autorita'  competenti  resi  manifesti  dagli  appositi
 segnali. Orbene, in corrispondenza di ogni accesso autostradale, dove
 cioe'  iniziano  a  valere  le  speciali  regole,  e'  installato, in
 conformita' al disposto degli articoli  39  ss.  cod.  strad.  e  135
 d.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495  (regolamento  esecuzione codice
 stradale), un cartello che comprende due  segnalazioni:    quella  di
 "inizio  autostrada"  e il riepilogo dei divieti di transito connessi
 con il regime autostradale.
   Il cartello "fine autostrada" e'  posto,  invece,  al  termine  del
 nastro  autostradale,  e  comunque  oltre  la stazione di uscita, per
 indicare che da quel punto cessa  la  vigenza  di  quelle  regole  di
 circolazione.    Poiche'  i  segnali  rappresentano la manifestazione
 visibile   della   volonta'   dell'autorita'   competente,   i    cui
 provvedimenti amministrativi sono conosciuti dagli utenti solo quando
 siano resi noti mediante quei simboli esteriori, deriva una inferenza
 particolare  in  ordine  al  problema  che  ne  occupa:  su  tutto il
 tracciato compreso idealmente tra i due segnali  indicati  (inizio  e
 fine  autostrada)  e,  percio',  sulle aree che precedono e seguono i
 caselli nei due sensi, operano le norme  proprie  della  circolazione
 autostradale.  Bisogna  tener  presente che l'inversione del senso di
 marcia, per il disposto dell'art. 176, primo comma, e' vietata  sulle
 carreggiate,  sulle  rampe  e  sugli  svincoli  delle  strade  di cui
 all'art. 175, primo comma, il quale contempla non solo le autostrade,
 ma  anche  le  strade  extraurbane  principali  e  le  altre   strade
 individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta
 dell'ente  proprietario,  e  da  indicare  con  apposita  segnaletica
 d'inizio e fine.
   E'  facile  da cio' arguire che gli utenti di queste ultime arterie
 hanno la possibilita' di apprendere gli  obblighi  imposti  solo  dai
 segnali, onde una conferma ulteriore delle argomentazioni esposte.
   D'altronde,  il principio in base al quale l'utente della strada ha
 ragione di fare affidamento sull'inesistenza di pericoli  (intendendo
 per  pericolo  la situazione potenzialmente causativa di un evento di
 danno) e' valido anche in questi spazi, dove spesso  la  presenza  di
 numerosi  veicoli  in  arrivo e in partenza impone cautele non minori
 rispetto a quelle adottate in altri tratti del percorso.
   E' appena il caso di osservare che  la  mancanza  di  un  eventuale
 spartitraffico nulla prova, quando si pensi che l'area, attesa la sua
 conformazione,  e'  suscettibile  di essere utilizzata da parte degli
 addetti  ai  servizi  dell'autostrada,  di  polizia  stradale  e   di
 soccorso, per esigenze peculiari indicate dalla legge.
   Lo  spazio indicato dev'essere, inoltre, qualificato "carreggiata",
 ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 7 cod. strad., il quale  indica
 la  carreggiata  come  "parte della strada destinata allo scorrimento
 dei veicoli".
   Siffatta definizione, che  costituisce  un  dato  intrinseco  della
 norma  di  cui  deve  chiarire  il  senso  e vincola l'interprete nel
 procedimento logico diretto a cogliere la volonta' della legge,  puo'
 essere  compiutamente  intesa  solo  se  venga  correlata a quella di
 circolazione, che esprime l'idea centrale della  fenomenologia  della
 viabilita'.  In  proposito,  si ricorda che, sotto l'aspetto tecnico,
 circolare e' "il susseguirsi  di  alternate  fasi  di  accelerazione,
 traslazione,  rallentamento  o  arresto"  che  non si esaurisce nello
 spostamento dei veicoli da un luogo all'altro  (non  si  parla  delle
 persone  e  degli  animali,  di  cui  in  autostrada  e'  vietata  la
 circolazione, eccezion fatta per le aree di servizio e di sosta (art.
 175, sesto comma).
   La circolazione, ai sensi dell'art.  3,  primo  comma,  n.  9  cod.
 strad., e' "il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli ... sulla
 strada", per cui comprende anche momenti ed episodi che rappresentano
 la   temporanea  sospensione  della  marcia.  La  norma  non  include
 l'arresto, vale a dire l'interruzione della marcia dovuta ad esigenze
 di circolazione (art. 157, primo comma, lett. a), ma  l'omissione  e'
 priva  di  particolare  significato,  non  essendo  dubbio  che  tale
 circostanza  influisce  sull'evolversi  del  fenomeno   circolatorio.
 Tenendo  presenti  le suesposte considerazioni, il concetto giuridico
 di carreggiata si specifica in una significazione tipica  e  riguarda
 la  parte  della sede autostradale non riservata ne' alla fermata ne'
 alla sosta ne' all'arresto, ma allo "scorrimento" dei veicoli, inteso
 come  movimento  o  spostamento  lineare  degli  stessi,  secondo  un
 percorso  tracciato,  e che puo' avvenire in modo piu' o meno veloce,
 purche' non si  creino  intralci  o  pericoli  per  la  circolazione.
 Questa interpretazione, lungi dall'estendere il contenuto del termine
 "scorrimento",  gli attribuisce il carattere suo proprio e lo tipizza
 sotto il profilo dinamico, permettendo di  affermare  che  lo  spazio
 esistente  nei pressi dei caselli, il quale, in via eccezionale e nei
 casi consentiti, svolge una funzione polivalente,  dev'essere  inteso
 come  "carreggiata"  nel  senso piu' compiuto, perche' destinato allo
 scorrimento dei veicoli prima e dopo il pagamento del pedaggio.
   La manovra di inversione di marcia  in  tale  spazio  e',  percio',
 vietata  ai  sensi  dell'art.  176,  primo e diciannovesimo comma del
 codice della strada. Infatti, il conducente pone in essere  un  grave
 fattore  di  turbamento della circolazione, dal momento che gli altri
 utenti,   percorrendo  una  strada  con  direzione  obbligatoriamente
 orientata, contano su un assetto di marcia conforme a quanto le norme
 della circolazione impongono.
   Non rileva piu' di tanto che la velocita' sia ridotta nelle aree in
 questione, volta che l'intensita'  della  velocita'  incide  in  modo
 notevole  nella scelta punitiva, ma non rappresenta il presupposto di
 applicazione della disposizione, la cui operativita'  e'  subordinata
 solo alla sussistenza del pericolo di danni a persone o cose.
   Avendo   acquisito   codesti   concetti   di  fondo,  e'  possibile
 sviluppare, con la disponibilita' di adeguati  strumenti  valutativi,
 il discorso in ordine al trattamento sanzionatorio della violazione.
   Pare  opportuno  precisare che il vigente codice della strada, allo
 scopo di assicurare l'osservanza delle norme della  circolazione,  ha
 predisposto un impianto repressivo composito, con larga prevalenza di
 sanzioni  amministrative,  e  il  ricorso  alle  pene criminali in un
 limitato numero di casi.
   La soluzione parapenalistica e' soddisfacente,  poiche'  sembra  in
 linea  con i moderni orientamenti di politica criminale, che vogliono
 circoscrivere  l'impiego  dello  strumento  penale  alle   situazioni
 ritenute piu' significative sotto il profilo sociale.
   Il  momento  piu'  originale  della normativa codicistica si coglie
 nell'ampliato   numero   di   sanzioni   accessorie   di    carattere
 interdittivo,  che  si  affiancano  alle sanzioni principali penali a
 amministrative.
   Questo sistema  binario  si  rivela  particolarmente  afflittivo  e
 consente  l'attuazione  delle strategie impiegate dai pubblici poteri
 per rendere piu'  sicura  la  circolazione  e  offrire  una  risposta
 efficace  contro  i  comportamenti  pericolosi  dovuti a inosservanza
 delle norme stradali.
   L'infrazione  del  divieto  previsto   dall'art.   176,   primo   e
 diciannovesimo   comma,   oltre   alla   pena   principale  congiunta
 dell'arresto e  dell'ammenda,  comporta  la  sanzione  amministrativa
 accessoria  della  sospensione  della  patente  di  guida  (art. 176,
 ventiduesimo comma), ma non v'e' dubbio che le  condotte  incriminate
 possono,  in talune circostanze, essere realizzate senza che sussista
 un pericolo concreto e attuale, in quanto non vi  sono,  ad  esempio,
 altri veicoli nella zona interessata alla manovra.
   Pure  in questa evenienza, la patente del contravventore dev'essere
 sospesa per un periodo non inferiore a mesi sei.
   L'esperienza insegna che gli automobilisti  paventano,  ancor  piu'
 della pena principale, la sanzione amministrativa accessoria in esame
 che   "comprime  con  inevitabile  danno  economico  la  liberta'  di
 circolazione - tanto sentita  da  questa  societa'  -  e  reprime  in
 maniera  piu'  acconcia  lo  scorretto esercizio di essa" (Cass. pen.
 ss.uu. 19 dicembre 1990, ric. Capelli, in Foro It. 1991, II, 205 ss).
    Occorre, tuttavia, evidenziare che,  quando  dalla  violazione  di
 altre norme della circolazione, commessa negli stessi spazi, derivano
 danni  alle persone, la sospensione della patente, ai sensi dell'art.
 222 cod. strad. e' cosi' fissata:
    a) da quindici giorni a tre mesi  in  caso  di  lesione  personale
 colposa lieve; b) da uno a sei mesi nel caso di lesione colposa grave
 o gravissima; c) da due mesi ad un anno nel caso di omicidio colposo.
   La  disarmonia  rispetto  all'art.  176  e'  evidente  e  non  pare
 giustificabile rispetto all'art. 3  della  Costituzione,  poiche'  il
 pericolo   del   danno,   che   la   disposizione   stradale  intende
 neutralizzare, viene sanzionato  in  maniera  piu'  grave  del  danno
 stesso.
   Trattasi  di  un  esempio  di  palese arbitrarieta' della soluzione
 normativa,  un  vizio  che  puo'   essere   censurato   dalla   Corte
 costituzionale,  la quale, pur affermando di non essere abilitata, ai
 sensi dell'art.    3  della  Costituzione,  a  esercitare  scelte  di
 spettanza  esclusiva  del legislatore, ammette di avere il potere "di
 ricondurre le deroghe ingiustificate e le arbitrarie  eccezioni  alle
 regole  gia'  stabilite  dalla  legge  ovvero  ai  principi  generali
 univocamente desumibili dalla legge" (Corte costituzionale 18 ottobre
 1983, n. 314).
   Orbene, il  principio  di  sistematicita'  del  diritto,  come  non
 contraddizione  delle  parti  che lo compongono, non esclude, secondo
 l'insegnamento  di   autorevole   dottrina,   "la   possibilita'   di
 differenziazioni,  ma  esclude  soltanto  quelle incompatibili con la
 logica del sistema".    Ogni  differenziazione  richiede,  pero',  di
 essere riconducibile ad un proprio criterio giustificativo.
   Il  legislatore, dunque, ha il dovere di "equiparare il trattamento
 giuridico delle situazioni analoghe e, al contrario, di differenziare
 il trattamento delle situazioni diverse".
   Nell'ipotesi considerata cio' non si verifica,  poiche'  chi  opera
 un'inversione  di  marcia,  che  magari  non determini alcun pericolo
 effettivo, subisce  la  sospensione  della  patente  per  un  periodo
 maggiore  rispetto  a  chi,  violando  altra  norma di comportamento,
 cagioni  danni  alle  persone,  con  lesione  di  beni  aventi  rango
 costituzionale primario, come quelli della salute e della vita.
   Siffatta  disciplina,  caratterizzata da intrinseca irrazionalita',
 per  contrasto  con  l'art.   3   della   Costituzione,   rende   non
 manifestamente infondata la questione di legittimita' prospettata.
   La  rilevanza della questione e' indiscutibile, poiche' l'imputata,
 ove  la  censura  fosse  condivisa  vedrebbe  migliorata  la  propria
 posizione   sanzionatoria  complessiva,  anche  partendo  dal  minimo
 edittale previsto per la piu' grave delle ipotesi dell'art. 222,  che
 ben  puo' costituire un parametro di comparazione, tenuto presente il
 disvalore giuridico dell'infrazione  del  divieto  fissato  dall'art.
 176,   primo   e   diciannovesimo   comma  e  graduando  la  sanzione
 amministrativa accessoria in base agli indici di cui all'art. 218.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con  riferimento
 all'art.   3   della   Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 176, ventiduesimo comma, cod. strad.,  nella
 parte  in  cui prevede che il periodo di sospensione della patente di
 guida, nel caso di inversione del senso di marcia sulle  carreggiate,
 sulle  rampe  e  sugli  svincoli  della  autostrade, non possa essere
 inferiore a mesi sei, anche quando non sussiste alcun  situazione  di
 pericolo,  mentre  la  sanzione amministrativa accessoria suindicata,
 nel caso di violazione di altre norme  della  circolazione,  commessa
 negli  stessi spazi, dalla quale derivino danni alle persone (lesioni
 personali colpose e omicidio colposo) e'  applicata  per  un  periodo
 inferiore (art. 222 cod. strad.);
   Dispone  la  sospensione  del  procedimento e la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami
 del Parlamento.
     Cremona, addi' 28 ottobre 1995
  Il giudice per le indagini preliminari:  Nuzzo
 96C0271