N. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 1995
N. 195 Ordinanza emessa il 20 dicembre 1995 dalla corte d'appello di Venezia sull'istanza di ricusazione proposta da De Pretto Maurizio Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di inviolabilita' del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla Corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.11 del 13-3-1996 )
LA CORTE D'APPELLO Riunitasi in camera di consiglio nella sua sede in Venezia, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 20 dicembre 1995; Visti gli atti processuali a carico di De Pretto Maurizio, nato a Thiene il 12 giugno 1966, imputato nel proc. pen. n. 1404/93 r.g. g.i.p. presso il tribunale di Vicenza di rapina aggravata il quale ha presentato istanza di ricusazione nei confronti del giudice per le indagini preliminari dott.ssa Cecilia Carreri; Sentite le parti in udienza e vista la nota del giudice ricusato; O s s e r v a Nei confronti del De Pretto il predetto magistrato ha emesso ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere. In sede di udienza preliminare, peraltro, il De Pretto ha chiesto di essere giudicato col rito abbreviato ma ha ricusato tempestivamente la dott.ssa Carreri alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 6/15 settembre 1995 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. L'eccezione di illegittimita' costituzionale e' stata dichiarata manifestamente infondata da quel g.i.p. per cui il De Pretto ha proposto davanti a questa Corte d'appello formale dichiarazione di ricusazione. Questa a.g. non puo' pervenire ad una decisione in riferimento all'art. 34 c.p.p. in quanto la norma, allo stato, non prevede quale motivo di incompatibilita' quello denunciato. L'eccezione, pero', appare fondata dal momento che nella citata sentenza della Corte costituzionale e' stato posto l'accento sul fatto che "alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinano un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialita' del giudice". In effetti, i "gravi" indizi, richiesti per l'emissione della misura cautelare, dimostrano, fino a quel momento, la fondatezza della prospettazione accusatoria. E proprio nella stessa sentenza viene parificata la fase dibattimentale (che in quel momento era all'attenzione del giudice dei giudici) a riti alternativi quali "patteggiamento" o il "giudizio abbreviato" nei quali quello stesso giudice che ha emesso la misura cautelare e' chiamato a pronunciarsi definitivamente con un giudizio di merito. Ne consegue che nella fase del giudizio abbreviato quegli elementi che sono stati valutati quali indizi tali da determinare, come nel caso in esame, l'emissione di un provvedimento restrittivo vengono riesaminati ai fini della decisione sulla assoluzione o sulla condanna dell'imputato. E non puo' essere contestato che il g.i.p. sia influenzato nel suo giudizio da cio' che ha gia' decisoº Pertanto, ritiene questa Corte che si ravvisi assolutamente la eadem ratio della piu' volte menzionata decisione per cui appare necessaria un'ulteriore pronuncia della Corte costituzionale sull'argomento che ci occupa nella fattispecie. Non solo non puo' contestarsi, per quanto riferito, la fondatezza della questione prospettata ma appare anche evidente la sua rilevanza nel procedimento a carico del De Pretto.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, su richiesta di entrambe le parti, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art 34 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa giudicare col rito abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Dispone la sospensione del procedimento ed ordina la trasmissione alla Corte costiuzionale della presente ordinanza e degli atti con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni indicate successivamente; Dispone che la cancelleria notifichi il provvedimento a De Pretto Maurizio ed al procuratore generale presso questa Corte d'appello nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; L'ordinanza deve essere anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Venezia, addi' 20 dicembre 1995 Il presidente: Tamburino I consiglieri: Gallo - Apostoli 96C0272