N. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 1995

                                N. 195
   Ordinanza emessa il 20  dicembre  1995  dalla  corte  d'appello  di
 Venezia sull'istanza di ricusazione proposta da De Pretto Maurizio
 Processo  penale  -  Giudizio  abbreviato  -  Giudice per le indagini
    preliminari  che  si  sia  pronunciato  su  una  misura  cautelare
    personale  nei  confronti dello stesso imputato - Incompatibilita'
    ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale  -
    Omessa  previsione  -  Lesione  dei  principi  di eguaglianza e di
    inviolabilita' del  diritto  di  difesa  -  Richiamo  ai  principi
    espressi  dalla  Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 -
    Eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata  dalla  Corte
    di appello nel corso di procedimento di ricusazione.
 (C.P.P. 1988, art. 34).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.11 del 13-3-1996 )
                          LA CORTE D'APPELLO
   Riunitasi  in  camera  di  consiglio  nella  sua sede in Venezia, a
 scioglimento della riserva di cui al verbale  d'udienza  in  data  20
 dicembre 1995;
   Visti  gli  atti processuali a carico di De Pretto Maurizio, nato a
 Thiene il 12 giugno 1966, imputato nel proc.  pen.  n.  1404/93  r.g.
 g.i.p. presso il tribunale di Vicenza di rapina aggravata il quale ha
 presentato  istanza  di  ricusazione nei confronti del giudice per le
 indagini preliminari dott.ssa Cecilia Carreri;
   Sentite le parti in udienza e vista la nota del giudice ricusato;
                             O s s e r v a
   Nei confronti del  De  Pretto  il  predetto  magistrato  ha  emesso
 ordinanza  applicativa  della  misura  cautelare  della  custodia  in
 carcere.
   In sede di udienza preliminare, peraltro, il De Pretto  ha  chiesto
 di   essere   giudicato   col   rito   abbreviato   ma   ha  ricusato
 tempestivamente la dott.ssa Carreri alla luce della recente  sentenza
 della  Corte  costituzionale  n.  432  del 6/15 settembre 1995 che ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
 codice di procedura penale nella parte in cui  non  prevede  che  non
 possa  partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il  giudice  per le
 indagini  preliminari  che  abbia  applicato  una  misura   cautelare
 personale nei confronti dell'imputato.
   L'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale e' stata dichiarata
 manifestamente infondata da quel g.i.p.  per  cui  il  De  Pretto  ha
 proposto  davanti  a  questa Corte d'appello formale dichiarazione di
 ricusazione.
   Questa a.g. non puo' pervenire  ad  una  decisione  in  riferimento
 all'art.  34 c.p.p. in quanto la norma, allo stato, non prevede quale
 motivo di incompatibilita' quello denunciato.
   L'eccezione,  pero',  appare  fondata  dal momento che nella citata
 sentenza della Corte costituzionale  e'  stato  posto  l'accento  sul
 fatto   che   "alcuni  apprezzamenti  sui  risultati  delle  indagini
 preliminari determinano un'anticipazione di giudizio suscettibile  di
 minare l'imparzialita' del giudice".
   In  effetti,  i  "gravi"  indizi,  richiesti  per l'emissione della
 misura cautelare, dimostrano, fino  a  quel  momento,  la  fondatezza
 della prospettazione accusatoria.
   E   proprio   nella   stessa  sentenza  viene  parificata  la  fase
 dibattimentale (che in quel momento era  all'attenzione  del  giudice
 dei giudici) a riti alternativi quali "patteggiamento" o il "giudizio
 abbreviato"  nei  quali quello stesso giudice che ha emesso la misura
 cautelare e' chiamato a pronunciarsi definitivamente con un  giudizio
 di merito.
   Ne  consegue che nella fase del giudizio abbreviato quegli elementi
 che sono stati valutati quali indizi tali da  determinare,  come  nel
 caso  in  esame,  l'emissione di un provvedimento restrittivo vengono
 riesaminati  ai  fini  della  decisione  sulla  assoluzione  o  sulla
 condanna dell'imputato.
   E  non puo' essere contestato che il g.i.p. sia influenzato nel suo
 giudizio da cio' che ha gia' decisoº
   Pertanto, ritiene questa Corte  che  si  ravvisi  assolutamente  la
 eadem  ratio  della  piu'  volte  menzionata decisione per cui appare
 necessaria  un'ulteriore   pronuncia   della   Corte   costituzionale
 sull'argomento che ci occupa nella fattispecie.
   Non  solo  non puo' contestarsi, per quanto riferito, la fondatezza
 della questione prospettata ma appare anche evidente la sua rilevanza
 nel procedimento a carico del De Pretto.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87,  su  richiesta  di
 entrambe   le   parti,   solleva   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art 34 del c.p.p.  in  relazione  agli  artt.  3,
 primo  comma,  e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in
 cui non prevede che  non  possa  giudicare  col  rito  abbreviato  il
 giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia emesso una misura
 cautelare personale nei confronti dell'imputato;
   Dispone la sospensione del procedimento ed ordina  la  trasmissione
 alla Corte costiuzionale della presente ordinanza e degli atti con la
 prova    delle   notificazioni   e   delle   comunicazioni   indicate
 successivamente;
   Dispone che la cancelleria notifichi il provvedimento a  De  Pretto
 Maurizio  ed  al  procuratore  generale presso questa Corte d'appello
 nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri;
   L'ordinanza deve essere anche comunicata ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento;
   Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
     Venezia, addi' 20 dicembre 1995
                        Il presidente: Tamburino
                                      I consiglieri:  Gallo - Apostoli
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