N. 45 ORDINANZA 19 - 23 febbraio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Difensore della parte civile - Poteri  -  Testimone
 vincolato dall'obbligo del giuramento - Facolta' di avvalersi di note
 scritte  e  pubblicazioni  -  Omessa  previsione  -  Insussistenza di
 preclusioni - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., artt. 498, primo comma, e 499, quinto comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).
(GU n.9 del 28-2-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:  avv. Mauro FERRI;
   Giudici:    prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 498, comma 1,
 e  499,  comma  5,  del  codice  di  procedura  penale,  promosso con
 ordinanza emessa il 14 dicembre 1994 dal pretore di Pistoia - sezione
 distaccata di Monsummano Terme - nel procedimento penale a carico  di
 Benigni  Giovanni ed altri, iscritta al n. 109 del registro ordinanze
 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  10,
 prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 13  dicembre  1995  il  giudice
 relatore Mauro Ferri;
   Ritenuto  che,  con  ordinanza  del 14 dicembre 1994, il pretore di
 Pistoia,  sezione  distaccata  di  Monsummano  Terme,  ha   sollevato
 questione di legittimita' costituzionale:
     a)  dell'art.  498,  comma  1, del codice di procedura penale, in
 relazione agli artt. 194, comma 3, e  100  dello  stesso  codice,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e 24, secondo comma, della Costituzione,
 "nella parte in cui non prevede che il difensore della  parte  civile
 costituita  ritualmente  in giudizio possa porre domande al testimone
 per  l'accertamento  di  fatti  che  non ineriscono direttamente alla
 posizione sostanziale della parte privata dallo stesso difesa";
     b) dell'art. 499, comma 5, del codice  di  procedura  penale,  in
 relazione  agli  artt.  501,  comma  2,  e 514, comma 2, dello stesso
 codice, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nella parte in
 cui  non  prevede  che  il  testimone  vincolato   dall'obbligo   del
 giuramento  possa  avvalersi  a  supporto  della  propria memoria - a
 differenza del perito e  del  consulente  tecnico  -  di  atti  quali
 documenti,    note    scritte   e   pubblicazioni,   in   particolare
 rappresentativi del legittimo diritto di cronaca";
     che, in ordine alla questione sub a), il giudice  a  quo  osserva
 che  la  norma  impugnata  -  la  quale  dispone che "le domande sono
 rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal  difensore  che  ha
 chiesto  l'esame  del testimone" - crea una ingiustificata disparita'
 di trattamento tra pubblico ministero e imputato da un lato  e  parte
 civile dall'altro, e viola, altresi', il diritto di difesa, limitando
 l'esercizio dei poteri esercitabili dal difensore della parte civile;
     che,  quanto  alla  questione sub b), ad avviso del remittente la
 norma censurata - secondo cui "il testimone puo'  essere  autorizzato
 dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui
 redatti"  -  viola il principio di eguaglianza posta in raffronto con
 l'art. 501, comma 2, del codice, il quale autorizza il  perito  e  il
 consulente  tecnico  "in  ogni  caso"  a  consultare "documenti, note
 scritte e pubblicazioni";
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  il  quale  ha  chiesto  che  le  questioni  siano  dichiarate
 infondate;
   Considerato  che,  in  ordine alla questione relativa all'art. 498,
 comma  1,  del  codice  di  procedura  penale,  non  esiste  affatto,
 contrariamente  a  quanto  ritiene  il  giudice  a quo, la denunciata
 preclusione, in quanto l'art.  499,  comma  6,  del  codice  medesimo
 prevede esclusivamente il requisito della "pertinenza" delle domande,
 sul  quale  esplica  il  proprio potere di vigilanza - ovviamente nei
 confronti di tutte le  parti  -  il  presidente  del  collegio  o  il
 pretore;
     che,  pertanto,  non  sussiste  alcuna  violazione  dei parametri
 costituzionali invocati, ma soltanto un problema  di  fatto,  la  cui
 soluzione  e' rimessa, caso per caso, alla valutazione del presidente
 o del pretore;
     che anche la seconda questione, concernente l'art. 499, comma  5,
 del  codice  di  procedura  penale,  e' palesemente infondata, per la
 evidente diversita' della posizione  del  testimone,  il  quale  deve
 riferire  su  fatti in base a ricordi personali e puo' soltanto - con
 previsione derogatoria - consultare documenti di provenienza propria,
 rispetto a quella del perito o del  consulente  tecnico,  che  devono
 rispondere a quesiti di ordine tecnico;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale degli artt. 498, comma 1, e 499, comma 5,  del  codice
 di  procedura  penale,  sollevate,  in riferimento agli artt. 3 e 24,
 secondo comma, della Costituzione, dal pretore  di  Pistoia,  sezione
 distaccata di Monsummano Terme, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
                   Il Presidente: Ferri
                   Il redattore:  Ferri
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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