N. 48 ORDINANZA 19 - 23 febbraio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Dichiarazione  del  giudice  di  primo  grado di
 estinzione  del  reato  o  di  improcedibilita'  o  improseguibilita'
 dell'azione  penale - Giudice d'appello - Riconoscimento ed ordine di
 rinnovo  del  dibattimento  con  decisione  nel  merito   -   Mancata
 esposizione  da  parte  del giudice rimettente dei fatti a fondamento
 del giudizio - Impossibilita' di  identificazione  dell'oggetto  e  i
 termini  dello  stesso  -  Prospettazione  della questione in termini
 contraddittori - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 604, sesto comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 102).
(GU n.9 del 28-2-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:  avv. Mauro FERRI;
   Giudici:    prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 604, comma 6,
 del codice di procedura penale promosso con ordinanza  emessa  il  10
 gennaio 1995 dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale
 a  carico di Di Bella Mario Giuseppe, iscritta al n. 119 del registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 febbraio 1996 il giudice
 relatore Enzo Cheli;
   Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di  Di
 Bella  Mario  Giuseppe,  la Corte d'appello di Messina - su eccezione
 del difensore dell'imputato - ha sollevato questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  604,  comma  6,  del  codice  di procedura
 penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione;
     che la norma denunciata prevede che, qualora il giudice d'appello
 riconosca erronea la dichiarazione, adottata  dal  giudice  di  primo
 grado,   di   estinzione   del   reato   o   di   improcedibilita'  o
 improseguibilita'  dell'azione   penale,   ordina,   occorrendo,   la
 rinnovazione del dibattimento e decide nel merito;
     che   il   giudice   rimettente  prospetta  l'incostituzionalita'
 dell'art.  604, comma 6, del codice di procedura penale, "nella parte
 in cui non prevede che il giudice d'appello, laddove in  primo  grado
 sia stata pronunciata sentenza di improcedibilita' dell'azione penale
 nella  fase degli atti preliminari al dibattimento, a norma dell'art.
 129 del codice di procedura penale, debba, ove ritenga  erronea  tale
 dichiarazione,  disporre la trasmissione degli atti al primo giudice"
 nonche' "nella parte in cui non prevede, nella medesima  ipotesi,  il
 diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi in appello";
     che,  ad avviso del giudice rimettente, "in caso di accoglimento,
 potrebbe derivarne la rimessione degli atti al primo giudice,  ovvero
 il mutamento del rito";
     che,  sempre  secondo  il  giudice  a  quo,  la  norma  impugnata
 integrerebbe una disparita' di trattamento tra imputati a seconda che
 siano destinatari di una sentenza di improcedibilita' adottata  nella
 fase  predibattimentale  o  di  una sentenza emessa a conclusione del
 dibattimento, rimanendo privato di un grado  di  giudizio  l'imputato
 destinatario della prima;
     che  nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
   Considerato  che  il  giudice rimettente non ha esposto i fatti che
 hanno dato luogo al giudizio, cosi' da poter identificare l'oggetto e
 i termini dello stesso;
     che lo svolgimento dell'ordinanza di rimessione non  consente  di
 ricostruire  con certezza i presupposti che renderebbero la questione
 pregiudiziale e rilevante rispetto  al  giudizio  a  quo,  stante  la
 contraddittorieta'  che  e' dato rilevare tra la qualificazione della
 sentenza impugnata, quale sentenza  emessa  "nella  fase  degli  atti
 preliminari  al  dibattimento",  e l'art. 469 del codice di procedura
 penale, secondo cui la sentenza emessa in camera di  consiglio  prima
 del dibattimento e' inappellabile;
     che, inoltre, la questione di costituzionalita' e' prospettata in
 modo  perplesso  perche'  i  due  profili  di illegittimita' appaiono
 invocati    contestualmente,    con    la    conseguente    richiesta
 contraddittoria di poter rimettere la causa al pretore e di ammettere
 l'imputato ai riti alternativi in appello;
     che,  pertanto,  la  questione  sollevata  deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 604, comma  6,  del  codice  di
 procedura  penale,  sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 24 e 102
 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Messina con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
                         Il Presidente:  Ferri
                         Il redattore:  Cheli
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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