N. 48 ORDINANZA 19 - 23 febbraio 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dichiarazione del giudice di primo grado di estinzione del reato o di improcedibilita' o improseguibilita' dell'azione penale - Giudice d'appello - Riconoscimento ed ordine di rinnovo del dibattimento con decisione nel merito - Mancata esposizione da parte del giudice rimettente dei fatti a fondamento del giudizio - Impossibilita' di identificazione dell'oggetto e i termini dello stesso - Prospettazione della questione in termini contraddittori - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 604, sesto comma). (Cost., artt. 3, 24 e 102).(GU n.9 del 28-2-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1995 dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Di Bella Mario Giuseppe, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il giudice relatore Enzo Cheli; Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Di Bella Mario Giuseppe, la Corte d'appello di Messina - su eccezione del difensore dell'imputato - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione; che la norma denunciata prevede che, qualora il giudice d'appello riconosca erronea la dichiarazione, adottata dal giudice di primo grado, di estinzione del reato o di improcedibilita' o improseguibilita' dell'azione penale, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito; che il giudice rimettente prospetta l'incostituzionalita' dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il giudice d'appello, laddove in primo grado sia stata pronunciata sentenza di improcedibilita' dell'azione penale nella fase degli atti preliminari al dibattimento, a norma dell'art. 129 del codice di procedura penale, debba, ove ritenga erronea tale dichiarazione, disporre la trasmissione degli atti al primo giudice" nonche' "nella parte in cui non prevede, nella medesima ipotesi, il diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi in appello"; che, ad avviso del giudice rimettente, "in caso di accoglimento, potrebbe derivarne la rimessione degli atti al primo giudice, ovvero il mutamento del rito"; che, sempre secondo il giudice a quo, la norma impugnata integrerebbe una disparita' di trattamento tra imputati a seconda che siano destinatari di una sentenza di improcedibilita' adottata nella fase predibattimentale o di una sentenza emessa a conclusione del dibattimento, rimanendo privato di un grado di giudizio l'imputato destinatario della prima; che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che il giudice rimettente non ha esposto i fatti che hanno dato luogo al giudizio, cosi' da poter identificare l'oggetto e i termini dello stesso; che lo svolgimento dell'ordinanza di rimessione non consente di ricostruire con certezza i presupposti che renderebbero la questione pregiudiziale e rilevante rispetto al giudizio a quo, stante la contraddittorieta' che e' dato rilevare tra la qualificazione della sentenza impugnata, quale sentenza emessa "nella fase degli atti preliminari al dibattimento", e l'art. 469 del codice di procedura penale, secondo cui la sentenza emessa in camera di consiglio prima del dibattimento e' inappellabile; che, inoltre, la questione di costituzionalita' e' prospettata in modo perplesso perche' i due profili di illegittimita' appaiono invocati contestualmente, con la conseguente richiesta contraddittoria di poter rimettere la causa al pretore e di ammettere l'imputato ai riti alternativi in appello; che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Cheli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C0281