N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1995
N. 196 Ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 dal tribunale per i minorenni di Salerno nei procedimenti penali a carico di C.D. ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.11 del 13-3-1996 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha pronunciato la seguente ordinanza, con decreto del 10 aprile 1995 il g.u.p. del tribunale per i minorenni di Salerno dispose il rinvio a giudizio innanzi a questo collegio di C.D.: piu' 5 per rispondere, ciascuno per quanto ascrittogli, dei reati di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 61 nn. 1, 2 e 5, 523 cpv., 56 e 549 cpv. n. 3, 527, 519, 612, 56 e 610, 81 e 61 nn. 8 c.p. In precedenza, questo stesso tribunale si era pronunciato in data 1 luglio 1994 sull'istanza di riesame proposta dal C., avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. di questo tribunale in data 17 giugno 1994. Nell'occasione, questo tribunale accolse l'impugnazione, revocando detta ordinanza pr insussistenza delle esigenze cautelari. Sorge il problema di valutare se i giudici Taglianetti ed Andria, gia' componenti del tribunale in funzione del riesame, possano comporre il collegio dell'odierna udienza dibattimentale, potendo ravvisarsi ragioni di incompatibilita'. Osserva questo tribunale che la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante sul giudizio in corso, atteso che, ove essa venga risolta nel senso dell'accoglimento, per due dei magistrati componenti il collegio vi sarebbe incompatibilita' a partecipare al giudizio. La questione e', inoltre, non manifestamente infondata. Questo tribunale conosce la sentenza n. 502/1991, con la quale la Corte costituzionale dichiaro' non fondata la questione, ritenendo che l'incompatibilita' possa derivare esclusivamente dalla partecipazione ad un precedene grado di giudizio, tale non potendo definirsi il procedimento innanzi al Tribunale della Liberta', in considerazione della diversita' dell'oggetto, costituito, nel giudizio di riesame, dalla cognizione sulla mera vicenda cautelare. La stessa Corte, tuttavia, ha successivamente, con sentenza n. 432/1995, dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato. Osserva questo tribunale che il tribunale del riesame ha, rispetto al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato, la medesima pienezza di cognizione sia in punto di legittimita' che di merito, potendo persino integrare la motivazione, se ritenuta lacunosa, del provvedimento impugnato. Ne consegue che anche il tribunale del riesame e' chiamato, al pari del g.i.p. che ha emesso il provvedimento cautelare, a verificare la sussistenza e la gravita' degli indizi a carico del prevenuto; orbene, tale apprezzamento, pur senza attingere il grado di certezza richiesto per la condanna, sfocia pur sempre in un giudizio di elevata probabilita' dell'esistenza del reato e della sua attribuibilita' all'indagato. L'ampiezza di cognizione del tribunale del riesame e' ulteriormente confermata dal fatto che detto collegio e' tenuto a valutare, oltre che l'esistenza di casi di non punibilita', ai sensi dell'art. 273, secondo comma, c.p.p., la possibilita' che l'indagato ottenga la sospensione condizionale della pena, in caso di condanna. Il giudizio del tribunale del riesame e', pertanto, giusta quanto sinora argomentato, frutto di una indagine di merito, oltre che di legittimita'. Cio' deve dirsi anche per il caso che ci occupa, che potrebbe prima facie sembrare non riconducibile all'ipotesi, fin qui delineata, di possibile prevenzione contra reum. E, difatti, se e' vero che per gli odierni imputati il tribunale del riesame ebbe ad accogliere l'impugnazione de libertate, all'esito revocando la misura cautelare, e' altresi' evidente che la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari posta a base di detta revoca non esclude, anzi postula la (previamente ed implicitamente accertata) sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Se cosi' e', ritiene questo tribunale che l'art. 34, secondo comma, c.p.p. contrasti con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione. Rispetto al principio della parita' di trattamento, appare, infatti, evidente la diversa situazione processuale che si determina per l'imputato, a seconda che questi venga o meno giudicato da magistrati i quali si siano gia' formati un convincimento in ordine alla sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza. E' pure evidente il contrasto dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. con l'art. 24 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa, in quanto il giudizio dibattimentale potrebbe essere influenzato, a sfavore dell'imputato, dalla cosiddetta forza della prevenzione, intesa come spontanea propensione a tener ferma un'opzione gia' in altra sede manifestata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in ordine all'ipotizzata violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunica ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Salerno, addi' 19 dicembre 1995 Il presidente: TAGLIANETTI 96C0294