N. 199 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 1995
N. 199 Ordinanza emessa il 5 ottobre 1995 dal tribunale di Catania nei procedimenti penali riuniti a carico di Rossitto Elio ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta' ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.11 del 13-3-1996 )
IL TRIBUNALE Decidendo sulla eccezione, proposta dalla difesa degli imputati, di illeggittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale della liberta', osserva: in fatto va premesso che, effettivamente, tutti i componenti del collegio hanno fatto parte del tribunale del riesame che in diverse occasioni ha valutato, in sede di riesame e in sede di appello, le impugnazioni proposte avverso ordinanze emesse dal g.i.p., in tema di custodia cautelare nei confronti degli odierni imputati. Le motivazioni poste a base della sentenza n. 432/1995 della Corte costituzionale portano a ritenere non manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nella loro veste di giudici del tribunale del riesame, i componenti del collegio hanno infatti compiuto nell'odierno processo una innegabile valutazione di merito; valutazione che, come rilevato dalla Corte nella predetta sentenza, non e' solo formale, ma di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa, a cui si aggiunge una valutazione anch'essa di merito, (come le sentenze n. 124 e 186 del 1992, della stessa Corte hanno sottolineato) sulla inesistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento. Potrebbero pertanto ritenersi sussistenti i medesimi effetti, che l'art. 34 mira ad impedire, sicche' la prospettata questione di illegittimita' non appare manifestamente infondata. Tale questione e' rilevante ai fini del giudizio, in quanto ove fosse fondata, comporterebbe l'obbligo di astensione da parte dei giudici, componenti l'attuale Collegio.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nei termini di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai presidenti del Senato e della Camera dei deputati; nonche' gli altri adempimenti prescritti. (firma illeggibile) 96C0297