N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 1995
N. 202 Ordinanza emessa il 27 ottobre 1995 dal pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Scaramozzino Angelo e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro Previdenza e assistenza sociale - Pensione di inabilita' corrisposta dall'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (E.N.P.A.L.C.) - Divieto di cumulo con altro trattamento pensionistico diretto a carico di diverso istituto previdenziale - Disparita' di trattamento rispetto alle pensioni I.N.P.S. di invalidita' cumulabili con altro trattamento pensionistico entro i limiti del minimo garantito - Reformatio in peius rispetto alla disciplina previgente - Incidenza sulla garanzia previdenziale. (Legge 5 agosto 1991, n. 249, art. 7). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.11 del 13-3-1996 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa vertente tra Scaramozzino Angelo e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro; Letti gli atti di causa e l'allegata documentazione; Considerata l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 7 della legge 5 agosto 1991, n. 249, per contrasto con gli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione; Ritenuto: Sulla rilevanza della sollevata questione: nessun dubbio puo' avanzarsi in ordine a tale requisito in cosiderazione del fatto che il ricorrente e' in possesso di tutte le condizioni richieste, sia in base alla precedente legge n. 1100/1971 che alla nuova normativa (eccezione fatta per la denunciata incompatibilita') per il godimento della pensione di inabilita' e precisamente: inabilita' lavorativa permanente ed assoluta, come risulta dalla documentazione medica versata in atti; iscrizione all'Ente precedente all'evento e regolarita' contributiva per i cinque anni richiesti dalla legge; e che l'unico ostacolo giuridico che si frappone al godimento del chiesto beneficio e' costituito dall'art. 7 della legge n. 249/1991 che, innovando totalmente rispetto alla precedente disciplina, sancisce la incompatibilita' tra la pensione di inabilita' (o di invalidita') ed altro trattamento pensionistico diretto a carico di diverso istituto previdenziale; Considerato, a tale ultimo fine, che il ricorrente fruisce di pensione diretta I.N.P.S. per il personale a rapporto di impiego di detto istituto a far data dal maggio 1972 e che, avendo presentato domanda di pensione di inabilita' all'Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, in epoca successiva all'entrata in vigore della normativa di riforma dell'Ente la disciplina applicabile e' sicuramente quella meno favorevole, benche', in data precedente egli avesse maturato tutte le condizioni necessarie per il sorgere del corrispondente diritto. Sulla non manifesta infondatezza della questione: l'art. 7 della legge 5 agosto 1991, n. 249, incide anzitutto negativamente, su posizioni di aspettativa giuridica compiutamente formatasi, atteso che, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, il ricorrente, avendo gia' maturato i requisiti di iscrizione ed assicurativi per godere della pensione di inabilita' ed essendo gia' presente la denunciata patologia invalidante, riteneva, legittimamente, di poter godere della prestazione pensionistica in precedenza spettante. La modificazione legislativa in peius non appare, inoltre, sorretta da esigenze inderogabili, se non quelle di natura economica della Cassa di previdenza ed assistenza per i Consulenti del lavoro che non possono, tuttavia, spingersi al punto di comprimere, sopprimendolo totalmente, il diritto di beneficiare di adeguate prestazioni assistenziali quale il diritto alla pensione di inabilita' per chi versi in stato di totale incapacita' all'esercizio di attivita' lavorativa. L'incompatibilita' posta dalla norma, infatti, e' assai ampia, ricomprendendo qualsiasi forma di pensione diretta e, dunque, come nel caso che qui interessa, anche la pensione di anzianita', poi trasformatasi in pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', la quale non ha natura assistenziale, essendo sganciata totalmente da requisiti reddituali, e realizza, invece l'esclusiva finalita' di riconoscimento e di premio nei confronti del lavoratore che abbia partecipato con assiduita' alla produzione sociale. L'art. 7 della legge n. 249/1991 rende, pertanto, tra di essi incompatibili trattamenti assicurativi, a carico di istituti diversi, aventi natura giuridica e finalita' affatto differenti, vanificando aspettative legittimamente acquisite e giunte ad un elevato grado di consolidamento, tanto da minare l'affidamento del cittadino nella certezza del diritto, senza la mediazione, peraltro, di un regime transitorio che tenga conto di dette situazioni. Ne' puo' dirsi preservata l'adeguatezza della prestazione previdenziale, posto che l'art. 7 denunciato sancisce l'incompatibilita' assoluta, perfino in presenza di ipotesi in cui, a seguito del detto cumulo, non sia raggiunto un importo pari al minimo garantito come, invece, prevede ad esempio la legge n. 1338/1962 che esclude la spettanza del trattamento di pensione I.N.P.S. per invalidita' (nonche' per vecchiaia ed ai superstiti) e coloro che percepiscono altra pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria o di altre forme di previdenza sostitutiva ove, per l'effetto del cumulo, vengano a percepire un importo superiore al minimo garantito. Anche sotto questo aspetto, dunque, la norma incriminata introduce un'apparente ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti di tutti coloro che beneficiano di altre forme di previdenza sostitutiva quali, ad esempio, a carico della Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali. Tenuto conto di quanto sin qui esposto sospende il giudizio;
P. Q. M. Letti gli atti e l'allegata documentazione, sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art. 7 della legge 5 agosto 1991, n. 249, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione e rimette gli atti alla Corte costituzionale. Messina, addi' 27 ottobre 1995 Il pretore: (firma illeggibile) 96C0300