N. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 1995

                                N. 212
   Ordinanza emessa il 10 novembre 1995 dal pretore di  Pisa,  sezione
 distaccata di San Miniato nei procedimento penali riuniti a carico di
 Gronchi Attilio ed altro
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Inquinamento  -  Scarichi  di pubbliche
    fognature senza autorizzazione ed  eccedenti  i  limiti  tabellari
    previsti  dalla  legge  n.  319/1976 e dalla normativa regionale -
    Lamentata depenalizzazione - Disparita'  di  trattamento  rispetto
    alla  disciplina  relativa  agli  scarichi di singoli insediamenti
    produttivi, nonche' rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite  con
    maggior   severita'   -   Violazione   dei   principi   di  tutela
    dell'ambiente e della salute, nonche' di  liberta'  di  iniziativa
    economica.
 (Legge 17 maggio 1995, n. 172, artt. 1, 2 e 3).
 (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41).
(GU n.11 del 13-3-1996 )
                              IL PRETORE
   Esaminati gli atti di causa;
   Rilevato che in pendenza del presente procedimento e' stata emanata
 la  legge  17  maggio 1995, n. 172, di conversione del d.-l. 17 marzo
 1995, n. 79, avente  ad  oggetto  "Modifiche  alla  disciplina  degli
 scarichi  delle  pubbliche  fognature e degli insediamenti civili che
 non  recapitano  in  pubbliche  fognature"  contenente   disposizioni
 modificative  ed  integrative  della  legge 10 maggio 1976, n. 319, e
 successive modificazioni pubblicata in Gazzetta Ufficiale  17  maggio
 1995, n. 113, ed entrata in vigore lo stesso giorno;
   Vista la richiesta del pubblico ministero in data 16 settembre 1995
 di  proposizione  di  questione  di legittimita' costituzionale degli
 artt. 3 e 6 della suddetta legge perche' ritenuti  in  contrasto  con
 disposizioni  costituzionali  sotto il profilo della violazione degli
 artt. 3, 9, comma secondo, 32 e 41 della Costituzione;
   Considerato  che  la   questione   proposta   appare   essere   non
 manifestamente  infondata,  oltre  che  influente sulla decisione del
 presente giudizio;
                              R i l e v a
   1. - In fatto.
   Gli odierni  imputati,  Gronchi  Attilio  e  Borrini  Angelo,  sono
 sottoposti  al  giudizio  di  questo  pretore,  nelle loro rispettive
 qualita' di legale rappresentante e di direttore tecnico e di  legale
 rappresentante  della  societa'  Cuoiodepur  che  gestisce l'impianto
 centralizzato di depurazione posto nel comune di San Miniato, perche'
 ritenuti responsabili di piu' violazioni dell'art. 21,  comma  terzo,
 della  legge 10 maggio 1976, n. 319, accertate in diverse circostanze
 di tempo e con riferimento a diversi parametri di cui alla tabella A)
 annessa alla stessa legge.
   L'impianto centralizzato  di  depurazione  gestito  dai  prevenuti,
 asservito  al  sistema  fognario,  riceve  scarichi  di  natura mista
 (civili  ed  industriali)  che,  per  loro  composizione,  presentano
 caratteristiche  qualitative  sostanzialmente diverse da quelle degli
 scarichi provenienti da soli insediamenti civili.
   Esso,  in  quanto  parte  terminale  del   sistema   integrato   di
 fognatura-depurazione  (in  tal  senso  si  esprimono  il piano della
 regione Toscana di risanamento delle acque adottato con  la  delibera
 n.  332  del  15 aprile 1980 e la legge regionale 23 gennaio 1986, n.
 5), e'  da  ritenere  certamente  sottoposto  alla  nuova  disciplina
 dettata per gli scarichi da pubblica fognatura.
   Quanto   alle  caratteristiche  qualitative  e  quantitative  dello
 scarico prodotto la legge regionale n. 5/1986 all'art. 8 equipara gli
 scarichi delle pubbliche fognature a natura mista (come quello di cui
 ci si occupa) a quelli provenienti da insediamenti produttivi e  come
 tali  soggetti  alla  legge  n.  319/1976  e successive modificazioni
 imponendo l'obbligo di conseguire  i  limiti  della  tabella  A)  nei
 termini previsti dalla medesima legge.
    In  tale sistema normativo si e' inserita la legge 17 maggio 1995,
 n. 172, di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, cui si
 e' pervenuto combinando tra loro pezzi  di  disposizioni  e  tipi  di
 soluzioni contenuti nella estenuante reiterazione di ben nove diversi
 decreti-legge  il  cui contenuto si e' andato via via evolvendo - con
 l'unica evidente finalita' di dar esito ad interessi di  parte,  piu'
 che  fornire risposte ad esigenze di tutela della collettivita' - nel
 senso di una definitiva  sottrazione  della  materia  degli  scarichi
 delle  pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano
 in pubblica fognatura al regime sanzionatorio previsto per tutti  gli
 altri scarichi.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 212/1996).
 96C0310