N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 1995
N. 219 Ordinanza emessa il 1 dicembre 1995 dalla corte d'appello di Genova sull'istanza di ricusazione proposta da Catrambone Gregorio Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilita' ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di difesa e della garanzia costituzionale di imparzialita' e indipendenza del giudice - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995 - Eccezione di illegittimita' costituzionale prospettata dalla Corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.11 del 13-3-1996 )
LA CORTE DI APPELLO Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 27 novembre 1995 in ordine alla dichiarazione di ricusazione depositata in data 10 novembre 1995 da Gregorio Catrambone nei confronti del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Genova dott. Roberto Fucigna; Visto il parere del p.g. contrario all'accoglimento dell'istanza; Viste le conclusioni rese da parte dei difensori del citato ricusante all'udieza suindicata; O s s e r v a L'avv. Gregorio Catrambone ha proposto dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'art. 37, lett. a), del primo comma, in relazione all'art. 36, lett. a), del primo comma, del c.p.p., in data 4 ottobre 1995. Tale dichiarazione di ricusazione e' stata rigettata da questa Corte con ordinanza del 4 novembre 1995. Lo stesso Catrambone ha riproposto, sempre nei termini di cui all'art. 38, primo comma, del c.p.p., la presente istanza di ricusazione, in relazione all'art. 37, primo comma, lett. a) sotto il profilo dell'incompatibilita' del dottor Fucigna a partecipare all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 34, secondo comma, richiamato dall'art. 36, primo comma, lett. g), a sua volta richiamato dal predetto art. 37, rilevando che esso magistrato e' lo stesso che ebbe ad emettere nei suoi riguardi ordinanza di custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari e a respingere una sua istanza intesa alla revoca della misura o quanto meno all'attenuazione della medesima. La difesa ha, con memoria 27 novembre 1995, sollevato questione di legittimita' constituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in relazione agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari che ha emesso un provvedimento coercitivo e che ha giudicato sulla richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, a partecipare alla successiva udienza preliminare a carico dello stesso imputato. L'eccezione si richiama alla giurisprudenza costituzionale in materia di incompatibilita' ed in particolare alla sentenza n. 432/1995. Tanto premesso, si rileva che allo stato attuale del diritto positivo la denunciata incompatibilita' non e' configurata, neppure alla luce della dianzi accennata decisione della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. L'incidenza della pronuncia di parziale incostituzionalita' della norma non puo' che essere circoscritta alla fattispecie legale esaminata. La norma, di stretta interpretazione, resta tuttora priva della previsione di una attivita' provvidimentale cautelare personale del giudice in funzione di g.i.p. come attivita' incompatibile con la celebrazione dell'udienza preliminare da parte dello stesso giudice, per cui la presente ricusazione sarebbe da disattendere, pur riconoscendosi nella fattispecie la sussistenza del primo presupposto dell'incompatibilita', ossia la valutazione di merito della res judicanda operata dal dott. Fucigna allorche' emise l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'avv. Catrambone, idonea a determinare un possibile condizionamento in sede di udienza preliminare, in aderenza alla pronuncia della Corte costituzionale n. 432/1995. Occorre peraltro verificare se l'udienza preliminare abbia una portata meramente rituale oppure se comporti valutazioni contenutistiche, tanto da assurgere ad un giudizio di merito e non di mera legittimita' circa la correttezza delle fonti di prova. A tale proposito non puo' fare a meno la Corte di considerare le argomentazioni svolte nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma in data 18 maggio 1995 che, sollevando questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., ha evidenziato come la novella introdotta con legge 8 aprile 1993, n. 105 abbia comportato l'abrogazione del criterio dell'evidenza affermato dall'art. 425 del c.p.p. e pertanto reso piu' pregnanti i poteri di cognizione del g.u.p., tenuto ormai ad una attivita' conoscitiva approfondita dei risultati delle indagini preliminari al fine di scegliere tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio oppure della sentenza di non luogo a procedere, con la conseguenza di affievolire la connotazione meramente rituale dell'udienza preliminare e di annettere alla stessa i caratteri del giudizio di merito. Se quindi sono venute meno le limitazioni valutative del g.u.p. legate al cennato criterio dell'evidenza e si impone allo stesso una approfondita disamina dei contenuti delle indagini preliminari, si prospetta un'ipotesi di sua incompatibilita' quando abbia precedentemente adottato una misura cautelare in veste di g.i.p., come appunto nel caso di specie: ipotesi di incompatibilita' tuttavia normativamente non contemplata. Assume allora significato determinante la questione di legittimita' costituzionale di cui in premessa, sulla rilevanza della quale agli effetti della decisione sulla proposta ricusazione non possono sussistere dubbi, in quanto l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalita' determinerebbe la sussunzione della situazione in oggetto tra le figure normative di incompatibilita', in modo da precludere al magistrato ricusato di partecipare all'udienza preliminare e di provvedere al giudizio definitivo di detta udienza. Quanto al merito, la non manifesta infondatezza dell'eccezione deriva dalla recente decisione della Consulta, di portata additiva, che, ravvisando nell'adozione da parte del giudice per le indagini preliminari di una misura cautelare una valutazione di merito, lascia sussistere fondatamente il dubbio che il medesimo magistrato possa essere soggetto ad una possibile compromissione della genuinita' e correttezza del processo formativo del convincimento nella sede del successivo giudizio conclusivo dell'udienza preliminare, con possibile pregiudizio, sebbene involontaria, della sua imparzialita' ed indipendenza, nonche' con profili di incostituzionalita' quali denunciati nell'eccezione medesima, ossia per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, per menomazione del diritto di difesa affermato dall'art. 24, e da ultimo per violazione dell'art. 25, posto a tutela dell'imparzialita' del giudice. Va a questo punto soggiunto che le esposte considerazioni rilevano anche ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui prevede l'incompatibilita' con esclusivo riguardo al "giudizio", e non all'udienza preliminare. Tale norma appare cioe' affetta da illegittimita' costituzionale anche laddove utilizza il termine "giudizio", escludendo implicitamente l'udienza preliminare, giacche' non e' in grado di ovviare al pericolo di prevenzione che la sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 1995 ha inteso evitare, inteso come naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento. Anche l'udienza preliminare non e' certamente indenne da tale "forza della prevenzione", per cui non sembra esservi una plausibile ragione per escludere la stessa dalle garanzie di imparzialita' e indipendenza sottese all'art. 25 della Costituzione, che assume ulteriore rilievo sotto questo aspetto, non preso in considerazione nelle precedenti pronunce della Corte. In tale prospettiva non sembrano pertanto assumere dirimente rilievo le innegabili differenze tra l'udienza dibattimentale e quella preliminare, posto che comunque anche la decisione di quest'ultima e', come si e' detto, connotata da valutazioni di merito, che inducono a ravvisare nell'art. 34, secondo comma, del cod. proc. penale, profili di incostituzionalita' per violazione del citato art. 25 della Costituzione, nonche' degli articoli 3, primo comma, e dell'art. 24, secondo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare alla medesima il g.i.p. che abbia in precedenza applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato. Resta da vedere se la questione di costituzionalita' possa essere sollevata davanti al giudice competente a decidere sulle ricusazioni. Al riguardo si richiamano le considerazioni svolte nell'ordinanza di questa Corte in data 13 novembre 1995, con la quale, pur dandosi atto delle perplessita' sulla proponibilita' di detta questione, si e' concluso in senso positivo, superando le difficolta' interpretative poste dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il cui tenore letterale sembrerebbe di segno opposto, parlando di "giudizio" e non di procedimento, quale e' il presente di natura incidentale. Non e' dato invero di ravvisare ragioni convincenti per addivenire ad una affermazione di improponibilita' di questioni del genere in un procedimento incidentale, quando esse si prospettino con i requisiti della non manifesta infondatezza e della rilevanza in sede giurisdizionale, imponendosi in caso contrario l'applicazione di una norma pur ravvisata incostituzionale, con possibile vanificazione anche della successiva attivita' processuale davanti al giudice del "merito". Tanto piu' in una fattispecie come quella in esame in cui il problema di costituzionalita' e' risolvente agli effetti della compatibilita' del g.u.p. a decidere il caso.
P. Q. M. Visti gli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento in corso relativo all'imputato di cui in motivazione; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al g.u.p. presso il tribunale di Genova, dott. Roberto Fucigna, alle parti processuali, al p.m. presso il tribunale di Genova che ha chiesto l'emissione del decreto che dispone il giudizio, nonche' al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre che al p.g. presso questa Corte. Genova, addi' 1 dicembre 1995 Il presidente estensore: La Mantia 96C0317