N. 220 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 1995

                                N. 220
   Ordinanza  emessa  il  29 dicembre 1995 dal giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di Belluno nel  procedimento  penale  a
 carico di Collodel Danilo
 Reato  in  genere  -  Sanzioni  sostitutive  delle  pene  detentive -
    Inapplicabilita' per i reati in materia di edilizia e  urbanistica
    in  caso  di  pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria -
    Applicabilita', viceversa, ai reati paesaggistici di cui alla c.d.
    "legge  Galasso"  -  Conseguente  trattamento  sanzionatorio  meno
    severo (per effetto della sostituzione) di reati piu' gravi.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.11 del 13-3-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  emesso  la  ordinanza,  nel  procedimento  penale  a  carico di
 Collodel Danilo, nato il 13 marzo 1932 a S. Pietro di Cadore, res.  a
 Spinea (VE) in via Pozzuoli 11/34.
   In   data   17   novembre   1995  il  p.m.  presso  questa  pretura
 circondariale chiedeva a questo giudice l'emissione di decreto penale
 di condanna nei confronti di Collodel Danilo in ordine  ai  reati  di
 cui all'art.  20, lett. c), legge 28 febbraio 1985 n. 47 e agli artt.
 1-sexies  legge  8 agosto 1985 n. 431, per avere il medesimo eseguito
 alcune opere edilizie (prefabbricato e tettoia)  nel  territorio  del
 comune di Farra d'Alpago, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico,
 senza  concessione  edilizia e senza autorizzazione della Commissione
 provinciale Beni Ambientali. Per ciascun capo  il  p.m.  chiedeva  la
 condanna  a  giorni  5  d'arresto  e  L. 10.000.000 d'ammenda, con la
 sostituzione della pena detentiva,  ex  art.  53  e  segg.  legge  n.
 689/1981,  con L.   375.000 di ammenda (si tenga presente che i fatti
 sono avvenuti nel 1993, in data imprecisata).
   Questo giudice per le indagini preliminari accoglieva la  richiesta
 limitatamente  al  capo  b)  (legge n. 431/1985), rigettandola per il
 capo a) (legge n. 47/1985) osservava, a tale  proposito,  che  l'art.
 60,  ult.  co.,  legge n. 689/1981 non consente la sostituzione della
 pena detentiva per i reati in materia edilizia ed urbanistica, quando
 la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria.
   Il  p.m.  reiterava  la  richiesta,  asserendo  che  l'art.  60  va
 interpretato  alla  luce  della  sentenza  n.  254/1994  della  Corte
 costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale
 norma   nella  parte  in  cui  esclude  l'applicabilita'  delle  pene
 sostitutive ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 legge n. 689/1981 e
 che contiene - sempre ad avviso del p.m. -  un'implicita  indicazione
 di  incostituzionalita'  anche  con  riferimento all'esclusione della
 sostituzione per i reati edilizi ed urbanistici.
   In alternativa, qualora questo Giudice non avesse condiviso  questa
 opinione,  il  p.m.  sollevava  formalmente questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  60,  ult.  co.,  in  ordine  alla  suddetta
 esclusione, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
   Tanto  premesso, questo giudice per le indagini preliminari osserva
 quanto segue. La lettera della norma in questione puo'  far  ritenere
 che  la  non  applicabilita'  delle  pene sostitutive riguardi solo i
 reati di cui all'art. 20 lett. b) e c) legge n. 47/1985,  non  invece
 il reato di cui agli artt. 1, 1-sexies legge n. 431/1985.
   Tanto  puo'  ritenersi, ove si accolga la nozione piu' ristretta di
 "urbanistica", come  concetto  riferito  all'assetto  del  territorio
 urbano  e agli interventi e trasformazioni che lo riguardano, escluso
 per contro il riferimento alla tutela del paesaggio e dell'ambiente.
   Si tratta, in altri termini, della nozione che emerge  dalla  legge
 17  agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica), in particolare dall'art.
 1.
   E' ben vero che l'art. 80 decreto del Presidente  della  Repubblica
 24  luglio  1977  n.  616  (attuazione della delega di cui all'art. 1
 legge 22  luglio  1975  n.  382)  fornisce  una  diversa  definizione
 dell'urbanistica,  come  materia  comprensiva  anche della protezione
 dell'ambiente; ma si tratta di una definizione riguardante unicamente
 l'ambito   amministrativo   e    finalizzata,    in    tale    ambito
 all'individuazione delle funzioni delegate alle Regioni.
   Naturalmente  la  collocazione  del  reato  di  cui  agli artt. 1 -
 1-sexies legge n. 431/1985 non puo' dipendere dalla  circostanza  che
 le  pene  previste per tale contravvenzione siano le stesse comminate
 dall'art.  20 legge n. 47/1985: questo, infatti, e' solo un richiamo,
 valido   unicamente   quoad   poenam,   secondo    un    orientamento
 giurisprudenziale piu' che consolidato.
   Se    dunque   la   legge   "Galasso"   non   rientra   nell'ambito
 dell'urbanistica (che esuli  dall'edilizia  e'  cosa  ovvia,  poiche'
 l'assetto   del  paesaggio  puo'  essere  modificato  anche  mediante
 interventi non di natura edilizia) e se percio' al reato p.e.p. dagli
 artt. 1 - 1-sexies possono applicarsi le pene sostitutive, si pone il
 quesito se l'esclusione prevista espressamente dall'art. 60 legge  n.
 689/1981  per  i  reati  di  cui all'art.   20 lett. b) e c) legge n.
 47/1985 implichi  una  violazione  del  principio  costituzionale  di
 uguaglianza.
   La   questione,   ad   avviso   di   questo   giudice,  appare  non
 manifestamente infondata.
   Secondo l'art. 9 della Costituzione, "la Repubblica ...  tutela  il
 paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".
   La  tutela del paesaggio, quindi, ha rilievo costituzionale, mentre
 non si  rinviene  una  norma  costituzionale  che  affermi,  in  modo
 esplicito,    eguale   principio   con   riferimento   alle   materie
 dell'edilizia e dell'urbanistica in senso stretto.
   Dato  quindi  il maggior rilievo del paesaggio, appare contrario al
 principio di uguaglianza (art.  3  Costituzione)  che  la  violazione
 delle  norme  penali  poste  a  difesa  di  tale  bene sia punita con
 sanzioni effettivamente meno severe  (grazie  appunto  al  meccanismo
 della  sostituzione) di quelle comminate per le violazioni edilizie e
 urbanistiche.
   Considerata, in conclusione, la non  manifesta  infondatezza  della
 questione   e   pacifica   essendo,  alla  luce  di  quanto  spiegato
 all'inizio, la sua rilevanza nel  procedimento  in  corso,  gli  atti
 vanno rimessi alla Corte Costituzionale e il procedimento medesimo va
 sospeso.
                                P. Q. M.
   Visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23
 della   legge   11  marzo  1953  n.  87,  dichiara  rilevante  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  60  ultimo  comma,  della legge n. 689/81, laddove esclude
 l'applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti  dalle  leggi
 in  materia  urbanistica  ed edilizia, quando per detti reati la pena
 detentiva non e' alternativa  a  quella  pecuniaria,  in  riferimento
 all'art. 3 della Costituzione.;
   Sospende il procedimento in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Belluno, addi' 29 dicembre 1995
           Il giudice per le indagini preliminari: Giancotti
 96C0318