N. 220 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 1995
N. 220 Ordinanza emessa il 29 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Belluno nel procedimento penale a carico di Collodel Danilo Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilita' per i reati in materia di edilizia e urbanistica in caso di pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria - Applicabilita', viceversa, ai reati paesaggistici di cui alla c.d. "legge Galasso" - Conseguente trattamento sanzionatorio meno severo (per effetto della sostituzione) di reati piu' gravi. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma). (Cost., art. 3).(GU n.11 del 13-3-1996 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la ordinanza, nel procedimento penale a carico di Collodel Danilo, nato il 13 marzo 1932 a S. Pietro di Cadore, res. a Spinea (VE) in via Pozzuoli 11/34. In data 17 novembre 1995 il p.m. presso questa pretura circondariale chiedeva a questo giudice l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Collodel Danilo in ordine ai reati di cui all'art. 20, lett. c), legge 28 febbraio 1985 n. 47 e agli artt. 1-sexies legge 8 agosto 1985 n. 431, per avere il medesimo eseguito alcune opere edilizie (prefabbricato e tettoia) nel territorio del comune di Farra d'Alpago, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza concessione edilizia e senza autorizzazione della Commissione provinciale Beni Ambientali. Per ciascun capo il p.m. chiedeva la condanna a giorni 5 d'arresto e L. 10.000.000 d'ammenda, con la sostituzione della pena detentiva, ex art. 53 e segg. legge n. 689/1981, con L. 375.000 di ammenda (si tenga presente che i fatti sono avvenuti nel 1993, in data imprecisata). Questo giudice per le indagini preliminari accoglieva la richiesta limitatamente al capo b) (legge n. 431/1985), rigettandola per il capo a) (legge n. 47/1985) osservava, a tale proposito, che l'art. 60, ult. co., legge n. 689/1981 non consente la sostituzione della pena detentiva per i reati in materia edilizia ed urbanistica, quando la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria. Il p.m. reiterava la richiesta, asserendo che l'art. 60 va interpretato alla luce della sentenza n. 254/1994 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale norma nella parte in cui esclude l'applicabilita' delle pene sostitutive ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 legge n. 689/1981 e che contiene - sempre ad avviso del p.m. - un'implicita indicazione di incostituzionalita' anche con riferimento all'esclusione della sostituzione per i reati edilizi ed urbanistici. In alternativa, qualora questo Giudice non avesse condiviso questa opinione, il p.m. sollevava formalmente questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, ult. co., in ordine alla suddetta esclusione, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Tanto premesso, questo giudice per le indagini preliminari osserva quanto segue. La lettera della norma in questione puo' far ritenere che la non applicabilita' delle pene sostitutive riguardi solo i reati di cui all'art. 20 lett. b) e c) legge n. 47/1985, non invece il reato di cui agli artt. 1, 1-sexies legge n. 431/1985. Tanto puo' ritenersi, ove si accolga la nozione piu' ristretta di "urbanistica", come concetto riferito all'assetto del territorio urbano e agli interventi e trasformazioni che lo riguardano, escluso per contro il riferimento alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Si tratta, in altri termini, della nozione che emerge dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica), in particolare dall'art. 1. E' ben vero che l'art. 80 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 legge 22 luglio 1975 n. 382) fornisce una diversa definizione dell'urbanistica, come materia comprensiva anche della protezione dell'ambiente; ma si tratta di una definizione riguardante unicamente l'ambito amministrativo e finalizzata, in tale ambito all'individuazione delle funzioni delegate alle Regioni. Naturalmente la collocazione del reato di cui agli artt. 1 - 1-sexies legge n. 431/1985 non puo' dipendere dalla circostanza che le pene previste per tale contravvenzione siano le stesse comminate dall'art. 20 legge n. 47/1985: questo, infatti, e' solo un richiamo, valido unicamente quoad poenam, secondo un orientamento giurisprudenziale piu' che consolidato. Se dunque la legge "Galasso" non rientra nell'ambito dell'urbanistica (che esuli dall'edilizia e' cosa ovvia, poiche' l'assetto del paesaggio puo' essere modificato anche mediante interventi non di natura edilizia) e se percio' al reato p.e.p. dagli artt. 1 - 1-sexies possono applicarsi le pene sostitutive, si pone il quesito se l'esclusione prevista espressamente dall'art. 60 legge n. 689/1981 per i reati di cui all'art. 20 lett. b) e c) legge n. 47/1985 implichi una violazione del principio costituzionale di uguaglianza. La questione, ad avviso di questo giudice, appare non manifestamente infondata. Secondo l'art. 9 della Costituzione, "la Repubblica ... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". La tutela del paesaggio, quindi, ha rilievo costituzionale, mentre non si rinviene una norma costituzionale che affermi, in modo esplicito, eguale principio con riferimento alle materie dell'edilizia e dell'urbanistica in senso stretto. Dato quindi il maggior rilievo del paesaggio, appare contrario al principio di uguaglianza (art. 3 Costituzione) che la violazione delle norme penali poste a difesa di tale bene sia punita con sanzioni effettivamente meno severe (grazie appunto al meccanismo della sostituzione) di quelle comminate per le violazioni edilizie e urbanistiche. Considerata, in conclusione, la non manifesta infondatezza della questione e pacifica essendo, alla luce di quanto spiegato all'inizio, la sua rilevanza nel procedimento in corso, gli atti vanno rimessi alla Corte Costituzionale e il procedimento medesimo va sospeso.
P. Q. M. Visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 ultimo comma, della legge n. 689/81, laddove esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per detti reati la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.; Sospende il procedimento in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Belluno, addi' 29 dicembre 1995 Il giudice per le indagini preliminari: Giancotti 96C0318