N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 1995- 15 febbraio 1996
N. 223 Ordinanza emessa il 1 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 febbraio 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso dal Consorzio Etruria coop. a r.l. contro l'Intendenza di finanza di Firenze Tributi in genere - Imposta sostitutiva dell'I.R.Pe.G. ed I.L.O.R. - Assoggettamento a detta imposta anche delle cooperative a fronte della rivalutazione degli immobili - Violazione del principio di capacita' contributiva, attesa l'indisponibilita' degli immobili stessi per l'intera durata della cooperativa e la loro destinazione, alla estinzione della societa', a scopi di utilita' sociale. (Legge 30 dicembre 1991, n. 413). (Cost., art. 53).(GU n.12 del 20-3-1996 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 8290/93 presentato il 22 novembre 1993 (avverso: s/riferimento su imposta rimborso - legge n. 413/1991) dal Consorzio Etruria coop. r.l., nella persona del legale rappresentante pro-tempore Rosano Carlo residente a Montelupo Fiorentino, in via del Colle, 9, contro l'Intendenza di finanza di Firenze. Il ricorrente Consorzio Etruria S.c.r.l., chiedeva il 25 giugno 1993 all'allora Intendenza di finanza il rimborso dell'imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor di cui al titolo IV, capo I, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, indicata in L. 161.0032.00 al n. 1 della sezione I del mod. 760/92 e corrisposta con versamenti in data 19 giugno 1992 (prima rata di L. 42.145.000), in data 30 ottobre 1992 (seconda rata di L. 42.145.000) e in data 28 maggio 1993 (terza rata di L. 39.665.000), computando in diminuzione dai pagamenti l'importo di L. 37.077.000 per credito di imposta anni precedenti. Formatosi il silenzio-rifiuto, proponeva tempestivo ricorso a questa commissione sostenendo il diritto al chiesto rimborso per inesistenza totale dell'obbligo del versamento del tributo. Deduceva: che la legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha introdotto una disposizione concernente la rivalutazione dei fabbricati e delle aree fabbricabili delle imprese; che detta rivalutazione ha carattere obbligatorio e comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor; che il maggior valore attribuito ai beni rivalutati costituisce parte integrante del costo di acquisizione dei beni stessi e si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 25, settimo comma, della legge n. 413/1991 e dell'art. 8, primo comma, del relativo decreto ministeriale di attuazione 13 febbraio 1992; che tale disposizione trasfonde i propri effetti in termini di benefici fiscali futuri quali: maggiori quote di ammortamento e di quota detraibile delle spese di manutenzione e di riparazione; minore plusvalenza tassabile in caso di vendita, ecc.; che, all'opposto, per le societa' cooperative, l'imposta sostitutiva assolta sull'ammontare della rivalutazione dei beni immobili si traduce di fatto in una vera e propria imposta sul patrimonio immobiliare, non riversando sui bilanci delle stesse alcun beneficio di carattere fiscale. Infatti alle cooperative, disciplinate dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato (art. 26 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577), nel pieno rispetto degli stessi, si applicano le agevolazioni tributarie di cui al titolo III del d.P.R. n. 601 del 1973 e all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904; che gli immobili posseduti dalle cooperative e loro consorzi, non rappresentano per le stesse un patrimonio disponibile; nelle cooperative, infatti, il patrimonio soggiace al vincolo dell'indisponibilita' per l'intera durata della vita sociale e al loro scioglimento, deve essere devoluto a scopi di pubblica utilita'; che tutte le riserve della cooperativa, ivi compresa quella alla quale deve essere, ed e' stato nella specie, destinato il saldo attivo risultante dalla rivalutazione obbligatoria (ex art. 26, primo comma, legge n. 413/1991), sono indivisibili in ossequio al disposto di cui alla lettera b) dell'art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947; che l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, dispone che: "non concorrono a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuire tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della societa' che all'atto del suo scioglimento"; che tale condizione e' rigidamente osservata dal ricorrente, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in ottemperanza alle disposizioni D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni; che da quanto sopra esposto, stante il carattere sostitutivo dell'imposta in argomento, emerge il determinarsi di una inconciliabilita' tecnica tra debenza dell'imposta e intassabilita' delle riserve indivisibili delle cooperative. La pretesa del ricorrente veniva contrastata dalla Direzione generale delle entrate per la Toscana la quale osservava che l'imposizione in questione era da ritenersi legittima in quanto la normativa di cui alla legge n. 413/1991 la pone a carico di tutte le imprese, quale che sia la loro forma organizzativa, e che gli effetti fiscali della rivalutazione di cui agli artt. 24, 25 e 26 della legge n. 413/1991, sono applicabili anche alle societa' cooperative. All'udienza di discussione il difensore del ricorrente avanzava eccezione di illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 53 della Costituzione in merito alle disposizioni della legge n. 413/1991 laddove assoggettano anche le societa' cooperative al versamento dell'imposta sostitutiva a fronte della rivalutazione obbligatoria. Si eccepiva che nel caso delle cooperative, stante il particolare regime giuridico-fiscale che le regolamenta, la rivalutazione obbligatoria non da' luogo ne' ad un incremento della capacita' reddituale, ne' ad un incremento del patrimonio sociale ne' tanto meno ad un incremento delle disponibilita' finanziarie. Pertanto, sotto qualsiasi ottica si voglia intendere il concetto di "capacita' contributiva", sia essa economica, sia essa patrimoniale o finanziaria, le citate disposizioni di legge appaiono in stridente contrasto con i principi costituzionali e come tali non posson essere applicate.
P. Q. M. La commissione ritiene che la questione di legittimita' costituzionale della legge n. 413/1991, nella parte in cui assoggetta anche le cooperative al versamento dell'imposta sostitutiva a fronte della rivalutazione degli immobili, sollevata in relazione all'art. 53 della Costituzione, sia rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone che la segreteria comunichi altresi' la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze, addi' 1 marzo 1955 Il presidente relatore: De Biasi I membri: Poggi - Checcucci 96C0321