N. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 gennaio 1996
N. 224 Ordinanza emessa il 10 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Mahmud Ben Ali' ed altro Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di inviolabilita' del diritto di difesa e di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 439/1993 e 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 27).(GU n.12 del 20-3-1996 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' per il giudice delle indagini preliminari, che abbia emesso misure cautelari, a giudicare con rito abbreviato. O s s e r v a Gli imputati Mahmud Ben Ali' ed Elmouhtadie Abdelhak sono sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R., misura applicata da questo giudice in data 21 novembre 1995 in sede di udienza di convalida. La Corte costituzionale, con sentenza n. 432/1995, ha dichiarato illegittimo l'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso una misura cautelare personale a carico dell'imputato, sul presupposto che il g.i.p., allorche' applica una misura cautelare, compie una valutazione, non solo di legittimita', ma di merito sulla colpevolezza dell'imputato. La Corte inoltre mette in evidenza la sostanziale analogia con le valutazioni compiute dal g.i.p. quando, decidendo sulla richiesta di archiviazione, ordina di formulare l'imputazione o quando, a fronte di una richiesta di applicazione pena concordata, l'abbia respinta, riconoscendo l'incompatibilita' del g.i.p. a partecipare al successivo giudizio abbreviato (sentenze n. 401 del 12 novembre 1991 e n. 439 del 16 dicembre 1993) sul rilievo che "non puo' essere lo stesso giudice che ha compiuto una cosi' incisiva valutazione di merito ad adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilita' dell'imputato". Ma v'e' di piu' nel contesto della motivazione della citata sentenza n. 432/1995, si rileva come, nel caso di richiesta di "patteggiamento" o giudizio abbreviato, i medesimi elementi che, nella fase delle indagini preliminari, erano semplici indizi e che, sovente, sono gli stessi messi a fondamento della misura personale cautelare, vengono sostanzialmente apprezzati come prove; a questo potendosi aggiugere che, nell'ipotesi di giudizio abbreviato, il giudicante e' un organo monocratico, per cui viene meno anche quello scambio di opinioni e di giudizi attraverso i quali si articola la decisione nel collegio dibattimentale. Di conseguenza, gli stessi profili di incostituzionalita' dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., che hanno portato all'adozione delle predette decisioni possono valere con riferimento alla situazione in esame. Infatti la mancata previsione dell'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del g.i.p. che abbia disposto, nel corso delle indagini preliminari, una misura cautelare si pone in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3) nel senso che, nel caso di piu' imputati, l'imputato assoggettato a misura cautelare o comunque oggetto di una pronuncia concernente, sempre con riguardo all'applicazione di misura cautelare, il presupposto dei gravi indizi, non godrebbe nel giudizio abbreviato delle medesime garanzie degli altri non soggetti agli stessi provvedimenti o alla stessa pronuncia; con il principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27) e con il diritto di difesa (art. 24) per il rischio che detta presunzione possa soccombere di fronte alla prognosi di colpevolezza compiuta in sede cautelare e che la valutazione conclusiva della responsabilita' penale sia, o possa apparire, condizionata dalla propensione del giudice a confermare la propria precedente decisione.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato da parte del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato una misura cautelare personale; Dispone la sospensione del processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' al Presidente dei due rami del Parlamento e del Consiglio dei Ministri. Firenze, addi' 10 gennaio 1996 Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile) 96C0322