N. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 1996

                                N. 227
   Ordinanza  emessa  l'8  gennaio  1996  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di  Prato  nel  procedimento  penale  a
 carico di Valeri Riccardo
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Inquinamento  -  Scarichi  di pubbliche
    fognature eccedenti i limiti tabellari  previsti  dalla  legge  n.
    319/1976   -   Lamentata  depenalizzazione  -  Irragionevolezza  -
    Disparita' di trattamento  rispetto  ad  ipotesi  meno  gravi,  ma
    punite con maggior severita' - Violazione del principio di riserva
    di   legge  in  materia  penale  per  reiterazione  a  catena  dei
    decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo  al
    Parlamento  - Carenza dei presupposti costituzionali di necessita'
    ed urgenza.
 (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, convertito in  legge  17  maggio
    1995, n. 172; legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, terzo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 25, secondo comma, 32
 e 77, secondo comma).
(GU n.12 del 20-3-1996 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza vista la richiesta formulata
 dal p.m., dott. Francesco Filocamo con cui si chiede  l'archiviazione
 del  procedimento  penale a carico di Valeri Riccardo per il reato di
 cui all'art. 21 terzo comma, della legge n. 319/1976;
   Rilevato che il p.m. ha altresi' formulato istanza di  proposizione
 di  questione  di legittimita' costituzionale delle norme applicabili
 nel caso di specie;
   Premesso che il procedimento  ha  ad  oggetto  il  superamento  dei
 limiti  previsti  dalla  tab. A allegata alla legge n. 319/1976 per i
 parametri COD, solidi sospesi e tensioattivi da  parte  dell'impianto
 di  depurazione di Baciacavallo a servizio delle fognature del comune
 di Prato;
   Considerato che tale impianto,  al  quale  confluiscono  reflui  di
 origine  mista  (industriale  e  civile,  come risulta dai verbali di
 campionamento in atti) deve considerarsi, ai sensi della l.r. Toscana
 n. 5/86, quale fognatura di classe B, soggetta  ex  art.  8,  secondo
 comma,  l.r.  citata  ai  limiti  di cui alla tabella A allegata alla
 legge n. 319/1976;
   Rilevato che risulta dagli atti (verbali di campionamento e referti
 di analisi) che gli scarichi provenienti dal depuratore in  questione
 nella  data del 14 settembre 1995, non risultavano conformi ai limiti
 previsti dalla citata tabella A (e quindi dalla disciplina  regionale
 sopra ricordata) quanto ai parametri specificati in premessa;
   Ritenuto  che  in base al testo originario dell'art. 21 della legge
 n. 319/1976, cosi' come interpretato dalla giurisprudenza  prevalente
 (quanto  meno  a  partire  dalla  sentenza delle Sezioni Uniti penali
 della Cassazione 12  febbraio  1993,  Tognetti)  il  superamento  dei
 limiti  stabiliti  dalle  regioni  per  le  pubbliche  fognature  era
 penalmente sanzionato dall'art. 21, terzo comma;
   Considerato che il testo dell'art. 21 citato  e'  stato  modificato
 dalla  legge n. 172/1995, che ha convertito il d.-l. n. 79/1995 (nono
 di una lunga serie  di  decreti  susseguitisi  nel  tempo  attraverso
 continue reiterazioni), e che l'attuale dettato normativo ha previsto
 espressamente  l'ipotesi di inosservanza dei limiti di accettabilita'
 stabiliti  dalle  regioni  ai  sensi  dell'art.  14  della  legge  n.
 319/1976,  sottoponendola  a  sanzione  amministrativa  (somma  da L.
 3.000.000 a L. 30.000.000);
   Rilevato  che,  allo  stato  della  legislazione,  le   fattispecie
 concrete  oggetto  del  presente  procedimento  non    risultano piu'
 previste come reato e pertanto per tale ragione il p.m. ha  richiesto
 l'archiviazione ai sensi degli  artt. 411 e 554 c.p.p.;
   Rilevato  che  contestualmente  ha  sottoposto  al  giudice  i vari
 profili di incostituzionalita', qui di seguito ripresi e fatti propri
 da questo giudice che viziano la legge n, 172/1995 nel suo  complesso
 e  nelle  parti che specificamente modificano l'art. 21, terzo comma,
 della  legge  n.  319/1976,  affinche'  il  giudice   investa   della
 questione,  previa  verifica della non manifesta infondatezza e della
 rilevanza della stessa, la Corte costituzionale;
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 226/1996).
 96C0325