N. 228 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 1995
N. 228 Ordinanza emessa il 26 settembre 1995 dal pretore di Savona, sezione distaccata di Albenga nel procedimento penale a carico di Massini Alberto ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale g.i.p., si sia pronunciato in materia di misure cautelari reali (nella specie: sequestro preventivo) - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa pevisione - Lesione dei principi di imparzialita' e terzieta' del giudice - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 24 e 101).(GU n.12 del 20-3-1996 )
IL PRETORE Visti gli atti del proc. pen. n. 404/93 contro: 1) Massini Alberto nato a Roma il 25 maggio 1938, ivi elett. dom., in via Cassia n. 566; 2) Ceccucci Giulio Cesare nato a Morlupo il 9 marzo 1948, ivi elett. dom., in piazza Diaz n. 16; 3) Occelli Silvano nato a Roma il 18 marzo 1948, ivi elett. dom., in via Fauro n. 8; 4) Serra Claudio nato a Tripoli il 6 settembre 1937, res. in Roma, via Colli Portuensi n. 126/1; imputati del reato di cui agli artt. 110, 81 e 640 c.p. in danno di Rizzolio Francesco ed altri, fatti commessi tra Loano e Riva Traiano nel luglio-agosto 1991; Rilevato: che il giudicante ha svolto nel procedimento in oggetto funzioni di g.i.p. e, in particolare, con decreto 27 agosto 1991, ha disposto il sequestro preventivo dell'imbarcazione provento del reato di truffa contestato agli odierni imputati; che presupposto del sequestro preventivo e' l'esistenza di elementi tali da far ritenere che la persona sottoposta ad indagini abbia commesso il reato indicato e che la libera disponibilita', da parte della stessa, di cose pertinenti all'illecito, possa aggravare le consequenze di quest'ultimo; che cio' implica un giudizio, ancorche' sul piano indiziario, in ordine alla plausibilita' ed alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria e, cioe', una valutazione di merito sulla responsabilita' della persona nei cui confronti viene emesso il provvedimento; che, in altri termini, si tratta di un atto che, comportando valutazione di elementi probatori, - sia pure al solo fine della disposizione della misura cautelare -, e' pur sempre tale da presupporre una valutazione di elementi, anche se indizianti, idonei a fornire quanto meno un giudizio di probabilita' sull'esistenza del reato e sulla sua attribuibilita' all'indagato; che, pertanto, sussiste il rischio che sia nella decisione relative all'istruttoria dibattimentale sia nelle valutazioni conclusive, il giudicante possa apparire condizionato da giudizi precedentemente espressi, con conseguente pericolo per la certezza dell'imparzialita' e della terzieta' del giudice; che, vale a dire, la propensione a confermare una precedente decisione, puo' incidere sulla garanzia di un giudizio che deve essere il risultato esclusivo di elementi di valutazione e di prova assunti nel dibattimento; che l'attivita' del giudice deve essere libera da vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi, ma anche immune da prevenzioni od influenze che possano pregiudicarne l'imparzialita' e l'obbiettivita' della decisione (art. 101 della Costituzione); che, qualora la valutazione sulla responsabilita' dell'imputato sia o possa apparire condizionata dalla naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento, sussiste contrasto con i principi costituzionali che si ricollegano alla garanzia del giusto processo (artt. 101 e 24 della Costituzione); che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita', in quanto, se fondata, si configurerebbe una incompatibilita' rilevante ex artt. 178/a e 179 c.p.p.; che la questione non e' manifestamente infondata;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 24 e 101 della Costituzione, nelle parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia applicato nei confronti dell'imputato, successivamente rinviato a giudizio, la misura cautelare del sequestro preventivo; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga notificata al Presidente de Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Albenga, addi' 26 settembre 1995 Il pretore: ARNAUD 96C0326