N. 228 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 1995

                                N. 228
   Ordinanza  emessa  il  26  settembre  1995  dal  pretore di Savona,
 sezione distaccata di Albenga nel procedimento  penale  a  carico  di
 Massini Alberto ed altri
 Processo  penale  -  Dibattimento - Giudice che, quale g.i.p., si sia
    pronunciato in materia di misure cautelari  reali  (nella  specie:
    sequestro preventivo) - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni
    di  giudice  del  dibattimento  -  Omessa  pevisione - Lesione dei
    principi di imparzialita' e terzieta' del giudice  -  Compressione
    del  diritto  di  difesa  -  Richiamo  ai  principi espressi dalla
    sentenza della Corte costituzionale n.  432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 24 e 101).
(GU n.12 del 20-3-1996 )
                              IL PRETORE
    Visti gli atti del proc. pen. n. 404/93 contro:
      1) Massini Alberto nato a Roma il 25  maggio  1938,  ivi  elett.
 dom., in via Cassia n. 566;
     2)  Ceccucci  Giulio  Cesare  nato a Morlupo il 9 marzo 1948, ivi
 elett. dom., in piazza Diaz n. 16;
     3) Occelli Silvano nato a Roma il 18 marzo 1948, ivi elett. dom.,
 in via Fauro n. 8;
     4) Serra Claudio nato a Tripoli il  6  settembre  1937,  res.  in
 Roma,  via  Colli  Portuensi n. 126/1; imputati del reato di cui agli
 artt. 110, 81 e 640 c.p. in danno di  Rizzolio  Francesco  ed  altri,
 fatti commessi tra Loano e Riva Traiano nel luglio-agosto 1991;
   Rilevato:
     che  il giudicante ha svolto nel procedimento in oggetto funzioni
 di g.i.p. e, in particolare, con decreto 27 agosto 1991, ha  disposto
 il  sequestro  preventivo  dell'imbarcazione  provento  del  reato di
 truffa contestato agli odierni imputati;
     che  presupposto  del  sequestro  preventivo  e'  l'esistenza  di
 elementi  tali  da far ritenere che la persona sottoposta ad indagini
 abbia commesso il reato indicato e che la libera  disponibilita',  da
 parte  della stessa, di cose pertinenti all'illecito, possa aggravare
 le consequenze di quest'ultimo;
     che cio' implica un giudizio, ancorche' sul piano indiziario,  in
 ordine alla plausibilita' ed alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria
 e,  cioe',  una  valutazione  di  merito  sulla responsabilita' della
 persona nei cui confronti viene emesso il provvedimento;
     che, in altri termini, si tratta  di  un  atto  che,  comportando
 valutazione  di  elementi  probatori,  -  sia pure al solo fine della
 disposizione  della  misura  cautelare  -,  e'  pur  sempre  tale  da
 presupporre  una valutazione di elementi, anche se indizianti, idonei
 a fornire quanto meno un giudizio di probabilita' sull'esistenza  del
 reato e sulla sua attribuibilita' all'indagato;
     che,  pertanto,  sussiste  il  rischio  che  sia  nella decisione
 relative  all'istruttoria  dibattimentale   sia   nelle   valutazioni
 conclusive,  il  giudicante  possa  apparire  condizionato da giudizi
 precedentemente espressi, con conseguente pericolo  per  la  certezza
 dell'imparzialita' e della terzieta' del giudice;
     che,  vale  a  dire,  la  propensione a confermare una precedente
 decisione, puo' incidere sulla  garanzia  di  un  giudizio  che  deve
 essere  il  risultato esclusivo di elementi di valutazione e di prova
 assunti nel dibattimento;
     che l'attivita' del giudice deve essere  libera  da  vincoli  che
 possano  comportare  la sua soggezione formale o sostanziale ad altri
 organi, ma anche immune  da  prevenzioni  od  influenze  che  possano
 pregiudicarne l'imparzialita' e l'obbiettivita' della decisione (art.
 101 della Costituzione);
     che,  qualora  la valutazione sulla responsabilita' dell'imputato
 sia o possa apparire condizionata dalla naturale tendenza a mantenere
 un giudizio gia' espresso o un atteggiamento assunto in altri momenti
 decisionali dello  stesso  procedimento,  sussiste  contrasto  con  i
 principi  costituzionali  che si ricollegano alla garanzia del giusto
 processo (artt. 101 e 24 della Costituzione);
     che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente  dalla
 risoluzione  della  questione di legittimita', in quanto, se fondata,
 si configurerebbe una incompatibilita' rilevante ex artt. 178/a e 179
 c.p.p.;
     che la questione non e' manifestamente infondata;
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in relazione
 agli artt. 24 e 101  della  Costituzione,  nelle  parte  in  cui  non
 prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudizio dibattimentale il
 g.i.p.   che   abbia   applicato   nei    confronti    dell'imputato,
 successivamente   rinviato   a  giudizio,  la  misura  cautelare  del
 sequestro preventivo;
   Sospende il giudizio in corso e  dispone  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga
 notificata al Presidente de Consiglio dei Ministri  e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Albenga, addi' 26 settembre 1995
                          Il pretore: ARNAUD
 96C0326