N. 231 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1995

                                N. 231
   Ordinanza emessa il 13  dicembre  1995  dalla  corte  d'appello  di
 Palermo sull'istanza di ricusazione proposta da Lodigiani Vincenzo
 Processo  penale  -  Udienza  preliminare  -  Giudice  delle indagini
    preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei
    confronti  dell'imputato  -  Incompatibilita'  ad  esercitare   le
    proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparita'
    di  trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione della
    garanzia  costituzionale  di  imparzialita'  e  indipendenza   del
    giudice  -  Richiamo  alle sentenze della Corte costituzionale nn.
    124/1992 e 432/1995 - Eccezione di
     illegittimita' costituzionale prospettata dalla Corte di  appello
    nel corso di procedimento di ricusazione.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 25).
(GU n.12 del 20-3-1996 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 4/1995 del
 reg.   del.   cam.  di  questo  collegio  relativo  alla  istanza  di
 ricusazione proposta nell'interesse di Lodigiani Vincenzo, nato il 15
 agosto 1932 a Pontemure, imputato nel procedimento penale iscritto ai
 nn.  5708/94 r.g.n.r. e 6160 r.g. del  g.i.p.,  pendente  davanti  al
 giudice  per  l'udienza  preliminare  presso il tribunale di Palermo,
 dott. Sergio La Commare, assistito dagli avv. Francesco Bertorotta  e
 avv. Giuseppe De Luca;
   Letti gli atti, sentito il relatore;
   Ritenuto   che  l'avv.  Francesco  Bertorotta,  nella  qualita'  di
 procuratore speciale di Lodigiani Vincenzo, con atto depositato il 31
 ottobre  1995  ha  proposto,  nel  procedimento  penale  indicato  in
 epigrafe,  istanza  di  ricusazione  nei  confronti  del g.u.p. dott.
 Sergio La Commare, rilevando che questi:
      con ordinanza del 25 maggio 1995, aveva disposto  nei  confronti
 del Lodigiani la misura cautelare personale della custodia in carcere
 per i seguenti reati:
        1)  artt.  4l6-bis,  primo e secondo comma, e 513-bis del c.p.
 in concorso con Riina Salvatore, Brusca Bernardo ed altri commessi in
 Palermo ed altre localita' dal 29 settembre 1982 in poi;
      2)  art.  416, primo, secondo, terzo e quinto comma del c.p. per
 aver fatto parte in concorso con Martello Francesco,  Zito  Giuseppe,
 Ciaravino  Antonino  ed  altri  di  una  associazione  per delinquere
 finalizzata alla  commissione  di  piu  reati  di  abuso  di  ufficio
 aggravato, di turbata liberta' degli incanti, di corruzione aggravata
 e  di  concussione,  inerenti  alla  gestione  di  appalti pubblici e
 privati, commessi dal 1982 in poi;
     con ordinanza del 18 maggio 1995, aveva accolto la  richiesta  di
 archiviazione  nei  confronti del Lodigiani relativamente ai reati di
 cui agli artt. 416-bis e 513-bis;
     che, nelle funzioni  di  g.u.p.,  ha  fissata  l'udienza  del  31
 ottobre  1995  per  l'esame della richiesta del p.m. di emissione del
 decreto di rinvio a giudizio dello stesso Lodigiani per le ipotesi di
 reato di cui al capo 2 sopra riportate;
     che detto magistrato appare incompatibile a svolgere le  funzioni
 di   giudice  per  la  udienza  preliminare  per  la  c.d  "forza  di
 prevenzione" potenzialmente lesiva della sua imparzialita' avendo  lo
 stesso applicato all'imputato nel corso delle indagini preliminari la
 misura  cautelare  personale per gli stessi fatti per i quali il p.m.
 ha chiesto il rinvio a giudizio, ed in tal modo gia'  effettuata  una
 valutazione  del  merito  e  che,  pertanto,  va  dichiarata ai sensi
 dell'art. 34 c.p.p., la rilevata incompatibilita';
   In subordine l'istante ha eccepito la illegittimita' costituzionale
 per violazione degli artt. 3, 24 e 25  della  Costituzione  dell'art.
 34  del  c.p.p.  nella  parte  in  cui  non  prevede espressamente la
 incompatibilita' del g.i.p. che ha emesso provvedimenti  di  custodia
 cautelare a svolgere funzioni di g.u.p. nello stesso procedimento;
   Ritenuta   ammissibile  l'istanza  di  ricusazione  e  disposta  la
 temporanea sospensione del dott. La Commare a svolgere le funzioni di
 g.u.p.   nel procedimento nei confronti  del  Lodigiani,  all'udienza
 camerale  del 13 dicembre 1995, il procuratore generale ha chiesto il
 rigetto sia della detta istanza che della  subordinata  eccezione  di
 incostituzionalita'  non  sussistendone  i presupposti; la difesa del
 Lodigiani ha, invece, insistito per l'accoglimento  della  istanza  o
 della eccezione subordinata;
   Rilevato  che  l'incompatibilita' assunta dal Lodigiani non rientra
 tra le tassative ipotesi previste dall'art 34 del  c.p.c.  e  che  in
 ordine  a  queste,  per  la  loro eccezionalita', non puo' applicarsi
 l'analogia;
   Considerato quindi che deve  passarsi  ad  esaminare  la  sollevata
 subordinata  eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art.  34
 del c.p.p.  nella  parte  in  cui  non  prevede  tra  le  ipotesi  di
 incompatibilita'  a  partecipare  all'udienza  preliminare il giudice
 (g.i.p.)  che  abbia  adottato  una  misura  di  custodia   cautelare
 personale nei confronti dello stesso imputato;
   Considerata  preliminarmente  la  rilevanza  di  detta questione di
 incostituzionalita' stante la sua evidente refluenza sul procedimento
 in  esame  potendo  portare,  a  seconda  dell'esito,  al  rigetto  o
 all'accoglimento della istanza di ricusazione in esame;
   Cio'  premesso la eccezione di incostituzionale proposta appare non
 manifestamente infondata;
   Ritenuto infatti che la incompatibilita' di  cui  all'art.  34  del
 c.p.p.,  come  affermato  dalla  Corte  costituzionale,  e' "volta ad
 assicurare la genuinita' e correttezza  del  processo  formativo  del
 convincimento    del    giudice",   "si   ricollega   alla   garanzia
 costituzionale   del   giusto   processo"   ed   "e'  ragionevolmente
 circoscritta ai casi di duplicita' del gudizio di merito sullo stesso
 oggetto" (Corte costituzionale n. 124/1992);
   Ritenuto che, come e' stato  ulteriormente  chiarito  dalla  stessa
 Corte,  il  g.i.p.  ogni qualvolta che sia investito di una richiesta
 cautelare "formula un giudizio non di mera legittimita' ma di  merito
 (sia  pure  prognostico  e  allo stato degli atti) sulla colpevolezza
 dell'imputato" e cio' in considerazione del fatto che  detto  giudice
 al  fine  di  accertare  i  gravi  indizi  di  colpevolezza richiesti
 dall'art.   273, primo comma del  c.p.p.,  deve  sottoporre  a  seria
 valutazione  gli  elementi  probatori  sui quali il p.m. fonda la sua
 richiesta ed "esporre, ai sensi dell'art 292 del c.p.p., con adeguata
 motivazione  gli  indizi  che  giustificano  in  concreto  la  misura
 disposta"   escludendo  l'esistenza  di  condizioni  legittimanti  il
 proscioglimento, ex art.  273, secondo comma, del c.p.p.;
   Ritenuto che a seguito della modifica  dell'art.  425  del  c.p.p.,
 introdotta  con  la  legge  n. 105/l993, e delle sentenze della Corte
 costituzionale n. 77/1994 e n. 82/l993  la  funzione  esercitata  dal
 g.u.p.  integra  un  giudizio  di  merito  pieno fondato sugli stessi
 parametri  deliberativi  alla  stregua  dei  quali  il  giudice   del
 dibattimento  e'  chiamato  a  decidere  se  pronunciare  sentenza di
 proscioglimento  o  di  condanna  stante  anche   la   quasi   totale
 omogeneita'  delle  formule  conclusive  previste  dall'art.  425 del
 c.p.p. con quelle di cui all'art.  530 del c.p.p.;
   Considerati i principi affermati nella recente sentenza n. 432/l995
 della Corte costituzionale  che  ha  sancito  la  incompatibilita'  a
 partecipare  al  dibattimento  del  g.i.p. che ha adottato una misura
 cautelare personale nei confronti dello stesso imputato in quanto  la
 imparzialita'  di  questo giudice e' pregiudicata, a causa della c.d.
 "forza della prevenzionzione", dalla precedente valutazione in ordine
 all'esistenza   dei   gravi   indizi   di   colpevolezza   a   carico
 dell'imputato;
   Ritenuto quindi che la valutazione nel merito che compie il giudice
 per  l'udienza  preliminare  a  seguito  della  richiesta di rinvio a
 giudizio dell'imputato e' del tutto identica a quella  che  pure  nel
 merito  ha  compiuto il g.i.p. quando al g.u.p. si presenta un quadro
 probatorio sostanzialmente immutato;
   Che quindi la concentrazione nello  stesso  giudice,  come  persona
 fisica, nello stesso processo delle funzioni del g.i.p. che ha emesso
 provvedimenti  cautelari  personali  e di quelle del g.u.p., che deve
 esaminare  la  richiesta  di  rinvio  a   giudizio,   determina   una
 reiterazione  e  duplicita' di giudizio di merito, fatto dalla stessa
 persona, gia' ritenuta contrastante con il  principio  costituzionale
 della   genuinita'   e   correttezza   del   processo  formativo  del
 convincimento del giudice e conseguentemente della sua imparzialita'.
   Considerato  quindi  che  la  fattispecie  in  esame  ben  potrebbe
 contrastare con le norme costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 25;
                               P. Q. M.
   Il collegio per la trattazione dei ricorsi per le ricusazione della
 corte  di  appello di Palermo, visti gli artt. 23 e segg. della legge
 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara    rilevante   e   solleva   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  34,  secondo  comma,   del   c.p.p.,   per
 violazione degli artt.  3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in
 cui   non   prevede   l'incompatibilita'  a  partecipare  all'udienza
 preliminare  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia
 disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;
   Sospende  il  procedimento di ricusazione in corso e dispone che la
 presente ordinanza venga notificata, a  cura  della  cancelleria,  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  al  procuratore generale,
 all'imputato e che venga comunicata ai presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
     Palermo, addi' 13 dicembre 1995
                        Il presidente: GIARDINA
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