N. 231 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1995
N. 231 Ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dalla corte d'appello di Palermo sull'istanza di ricusazione proposta da Lodigiani Vincenzo Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilita' ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparita' di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione della garanzia costituzionale di imparzialita' e indipendenza del giudice - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 124/1992 e 432/1995 - Eccezione di illegittimita' costituzionale prospettata dalla Corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.12 del 20-3-1996 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 4/1995 del reg. del. cam. di questo collegio relativo alla istanza di ricusazione proposta nell'interesse di Lodigiani Vincenzo, nato il 15 agosto 1932 a Pontemure, imputato nel procedimento penale iscritto ai nn. 5708/94 r.g.n.r. e 6160 r.g. del g.i.p., pendente davanti al giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Palermo, dott. Sergio La Commare, assistito dagli avv. Francesco Bertorotta e avv. Giuseppe De Luca; Letti gli atti, sentito il relatore; Ritenuto che l'avv. Francesco Bertorotta, nella qualita' di procuratore speciale di Lodigiani Vincenzo, con atto depositato il 31 ottobre 1995 ha proposto, nel procedimento penale indicato in epigrafe, istanza di ricusazione nei confronti del g.u.p. dott. Sergio La Commare, rilevando che questi: con ordinanza del 25 maggio 1995, aveva disposto nei confronti del Lodigiani la misura cautelare personale della custodia in carcere per i seguenti reati: 1) artt. 4l6-bis, primo e secondo comma, e 513-bis del c.p. in concorso con Riina Salvatore, Brusca Bernardo ed altri commessi in Palermo ed altre localita' dal 29 settembre 1982 in poi; 2) art. 416, primo, secondo, terzo e quinto comma del c.p. per aver fatto parte in concorso con Martello Francesco, Zito Giuseppe, Ciaravino Antonino ed altri di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di piu reati di abuso di ufficio aggravato, di turbata liberta' degli incanti, di corruzione aggravata e di concussione, inerenti alla gestione di appalti pubblici e privati, commessi dal 1982 in poi; con ordinanza del 18 maggio 1995, aveva accolto la richiesta di archiviazione nei confronti del Lodigiani relativamente ai reati di cui agli artt. 416-bis e 513-bis; che, nelle funzioni di g.u.p., ha fissata l'udienza del 31 ottobre 1995 per l'esame della richiesta del p.m. di emissione del decreto di rinvio a giudizio dello stesso Lodigiani per le ipotesi di reato di cui al capo 2 sopra riportate; che detto magistrato appare incompatibile a svolgere le funzioni di giudice per la udienza preliminare per la c.d "forza di prevenzione" potenzialmente lesiva della sua imparzialita' avendo lo stesso applicato all'imputato nel corso delle indagini preliminari la misura cautelare personale per gli stessi fatti per i quali il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio, ed in tal modo gia' effettuata una valutazione del merito e che, pertanto, va dichiarata ai sensi dell'art. 34 c.p.p., la rilevata incompatibilita'; In subordine l'istante ha eccepito la illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede espressamente la incompatibilita' del g.i.p. che ha emesso provvedimenti di custodia cautelare a svolgere funzioni di g.u.p. nello stesso procedimento; Ritenuta ammissibile l'istanza di ricusazione e disposta la temporanea sospensione del dott. La Commare a svolgere le funzioni di g.u.p. nel procedimento nei confronti del Lodigiani, all'udienza camerale del 13 dicembre 1995, il procuratore generale ha chiesto il rigetto sia della detta istanza che della subordinata eccezione di incostituzionalita' non sussistendone i presupposti; la difesa del Lodigiani ha, invece, insistito per l'accoglimento della istanza o della eccezione subordinata; Rilevato che l'incompatibilita' assunta dal Lodigiani non rientra tra le tassative ipotesi previste dall'art 34 del c.p.c. e che in ordine a queste, per la loro eccezionalita', non puo' applicarsi l'analogia; Considerato quindi che deve passarsi ad esaminare la sollevata subordinata eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare il giudice (g.i.p.) che abbia adottato una misura di custodia cautelare personale nei confronti dello stesso imputato; Considerata preliminarmente la rilevanza di detta questione di incostituzionalita' stante la sua evidente refluenza sul procedimento in esame potendo portare, a seconda dell'esito, al rigetto o all'accoglimento della istanza di ricusazione in esame; Cio' premesso la eccezione di incostituzionale proposta appare non manifestamente infondata; Ritenuto infatti che la incompatibilita' di cui all'art. 34 del c.p.p., come affermato dalla Corte costituzionale, e' "volta ad assicurare la genuinita' e correttezza del processo formativo del convincimento del giudice", "si ricollega alla garanzia costituzionale del giusto processo" ed "e' ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicita' del gudizio di merito sullo stesso oggetto" (Corte costituzionale n. 124/1992); Ritenuto che, come e' stato ulteriormente chiarito dalla stessa Corte, il g.i.p. ogni qualvolta che sia investito di una richiesta cautelare "formula un giudizio non di mera legittimita' ma di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato" e cio' in considerazione del fatto che detto giudice al fine di accertare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, primo comma del c.p.p., deve sottoporre a seria valutazione gli elementi probatori sui quali il p.m. fonda la sua richiesta ed "esporre, ai sensi dell'art 292 del c.p.p., con adeguata motivazione gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta" escludendo l'esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento, ex art. 273, secondo comma, del c.p.p.; Ritenuto che a seguito della modifica dell'art. 425 del c.p.p., introdotta con la legge n. 105/l993, e delle sentenze della Corte costituzionale n. 77/1994 e n. 82/l993 la funzione esercitata dal g.u.p. integra un giudizio di merito pieno fondato sugli stessi parametri deliberativi alla stregua dei quali il giudice del dibattimento e' chiamato a decidere se pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna stante anche la quasi totale omogeneita' delle formule conclusive previste dall'art. 425 del c.p.p. con quelle di cui all'art. 530 del c.p.p.; Considerati i principi affermati nella recente sentenza n. 432/l995 della Corte costituzionale che ha sancito la incompatibilita' a partecipare al dibattimento del g.i.p. che ha adottato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato in quanto la imparzialita' di questo giudice e' pregiudicata, a causa della c.d. "forza della prevenzionzione", dalla precedente valutazione in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato; Ritenuto quindi che la valutazione nel merito che compie il giudice per l'udienza preliminare a seguito della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato e' del tutto identica a quella che pure nel merito ha compiuto il g.i.p. quando al g.u.p. si presenta un quadro probatorio sostanzialmente immutato; Che quindi la concentrazione nello stesso giudice, come persona fisica, nello stesso processo delle funzioni del g.i.p. che ha emesso provvedimenti cautelari personali e di quelle del g.u.p., che deve esaminare la richiesta di rinvio a giudizio, determina una reiterazione e duplicita' di giudizio di merito, fatto dalla stessa persona, gia' ritenuta contrastante con il principio costituzionale della genuinita' e correttezza del processo formativo del convincimento del giudice e conseguentemente della sua imparzialita'. Considerato quindi che la fattispecie in esame ben potrebbe contrastare con le norme costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 25;
P. Q. M. Il collegio per la trattazione dei ricorsi per le ricusazione della corte di appello di Palermo, visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Sospende il procedimento di ricusazione in corso e dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, al procuratore generale, all'imputato e che venga comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Palermo, addi' 13 dicembre 1995 Il presidente: GIARDINA 96C0329