N. 235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 1995

                                N. 235
   Ordinanza  emessa  il  25  settembre  1995  dal  giudice di pace di
 Ravenna nel procedimento civile vertente tra Casadei Riccardo e Sorit
 S.p.a.  ed altra
 Processo civile - Competenza del giudice di pace -  Modificazione  in
    senso  riduttivo  di  detta  competenza  operata con decreto-legge
    successivamente reiterato per mancata conversione  -  Carenza  dei
    requisiti  di  necessita' ed urgenza - Violazione del principio di
    buon andamento della pubblica amministrazione.
 (D.-L. 9 agosto 1995, n. 347, art. 1).
 (Cost., artt. 77 e 97).
(GU n.12 del 20-3-1996 )
                          IL GIUDICE DI PACE
   Stante:
      che nel 1991 e' stato istituito  il  giudice  di  pace  dopo  un
 travagliato  iter  legislativo  ispirato  a  ben  precisi  fondamenti
 innovativi;
     che in occasione dell'emanazione di tale  legge  l'unico  rilievo
 sollevato  fu  quello  del Presidente della Repubblica che rimise gli
 atti all'esame degli organi legislativi in quanto era stato  previsto
 che  potevano  accedere  alla  funzione di giudice di pace soltanto i
 funzionari di pubblica  sicurezza  e  non  anche  gli  ufficiali  dei
 Carabinieri;
     che pertanto in quell'occasione nessun altro rilievo a tale nuovo
 istituto e' stato da alcuno sollevato;
     che  tutto  quanto  l'istituto  del  giudice  di  pace  e'  stato
 organizzato nell'ambito  di  un  preciso  organigramma,  invitandosi,
 attraverso  manifesti affissi in tutti i comuni, a presentare domande
 opportunamente  corredate  segnalando  il  richiamo  alla  legge  che
 prevedeva una determinata competenza dei Magistrati e in correlazione
 a tale competenza anche determinati emolumenti;
     che  si  e'  proceduto  alla  nomina dei magistrati attraverso la
 valutazione  da  parte  dei  consigli  giudiziari  (per   l'occasione
 allargati   con  la  partecipazione  dei  rappresentanti  dei  locali
 Consigli dell'ordine avvocati e procuratori), ulteriormente  vagliate
 dal  Consiglio  superiore  della magistratura ed esaminate ancora dal
 Ministero di grazia e giustizia;
     che pertanto si e' creata da una parte un'offerta  specifica  per
 un'attivita'  e dall'altra parte una domanda di partecipazione a tale
 attivita' ed  una  aspettativa  acche'  tale  attivita',  cosi'  come
 offerta, venisse concretizzata;
     che  con  l'art.  1 del d.l. 21 giugno 1995 n. 238 si e' ritenuto
 modificare, riducendola, quella competenza che  la  legge  istitutiva
 del giudice di pace aveva sanzionato;
     che  tale  modifica  e'  intervenuta a distanza di appena un mese
 dall'inizio della funzione del giudice di pace;
     che nella motivazione di tale decreto non e' stato esposto nessun
 sostanziale elemento  in  ordine  alla  straordinaria  necessita'  ed
 urgenza del provvedimento straordinario assunto;
     che tale decreto decaduto e' stato reiterato con il decreto legge
 9  agosto 1995 n. 147 che all'art. 1 ha ristatuito la riduzione della
 competenza del giudice di pace;
     che  e'  stata  ripetuta  per  la  decretazione  di  urgenza  una
 motivazione inconsistente e non esplicita;
   Ritenuto:
      che non sussistono i presupposti voluti dall'art. 77 della Carta
 costituzionale   perche'   venga  decretata  con  urgenza  una  norma
 innovativa rispetto ad una norma entrata in vigore un mese prima;
     che tale decretazione di urgenza viene ad influenzare l'attivita'
 del giudicante anche nel presente processo (che in forza  del  novato
 art.  5  c.p.c. resta sempre affidato alle sue cure) in quanto incide
 sul comportamento del magistrato giudicante che ha visto disattendere
 ogni gia' assunta aspettativa la sua preparazione professionale e  la
 propria   funzionalita'   e   quindi  sulla  susseguente  valutazione
 decisionale;
     che inoltre tale innovazione  legislativa  e'  in  contrasto  con
 l'art.  97  della  Costituzione  in quanto vale il principio del buon
 andamento della pubblica amministrazione (nella quale  rientra  anche
 l'amministrazione  della  giustizia):  tale  modifica  di  competenze
 sottrarra' ai  giudici  di  pace  un  numero  rilevante  di  vertenze
 riattribuendole  al  pretore  con  un  conseguente  svilimento ed una
 immeritata svalutazione della funzione e della competenza del giudice
 di pace ed una riduzione dei suoi emolumenti simbolicamente statuiti;
     che il d.-l. 9 agosto 1995 n. 347 ha reiterato il d.-l. 21 giugno
 1995 n. 238 il quale, quindi, ai sensi dell'art. 77 u.c. della  Corte
 costituzionale  ha  perso  efficacia  sin dall'inizio ma non e' stata
 emanata alcuna norma che regoli i rapporti giuridici sorti sulla base
 del decreto non convertito: fino a quando le Camere non si avvarranno
 della facolta' di regolare la materia, la conseguenza e' che le cause
 aventi materie prevista dal terzo comma e dal n. 4 dell'ultimo  comma
 dell'art.  7  del c.p.c. (come modificato dall'art. 17 della legge 21
 novembre 1991 n. 374), che nel periodo  dal  20  luglio  1995  al  21
 agosto  1995  vennero radicate avanti al pretore, sono state radicate
 davanti un giudice  incompetente  per  materia  e  vanno  rimesse  al
 giudice   di  pace,  il  tutto  con  aperta  incostituzionalita'  del
 decreto-legge n. 347 rispetto al gia' menzionato art. 97 della  Corte
 costituzionale;
   Ritenuto pertanto che l'art. 1 del d.-l. 9 agosto 1995 n. 347 viola
 gli artt. 77 e 97 della Carta costituzionale;
   Sospende  il  presente  giudizio  rimettendo  gli  atti  alla Corte
 costituzionale ed ordinando, ai sensi dell'art.  23  della  legge  11
 marzo  1953  n.    87,  che  la presente ordinanza, letta all'odierna
 pubblica udienza,  venga  notificata  a  cura  della  cancelleria  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicato al Presidente
 della  Camera  dei  deputati  ed  al  Presidente  del  Senato   della
 Repubblica.
               Il giudice di pace coordinatore: DURANTI
 96C0333