N. 235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 1995
N. 235 Ordinanza emessa il 25 settembre 1995 dal giudice di pace di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Casadei Riccardo e Sorit S.p.a. ed altra Processo civile - Competenza del giudice di pace - Modificazione in senso riduttivo di detta competenza operata con decreto-legge successivamente reiterato per mancata conversione - Carenza dei requisiti di necessita' ed urgenza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. (D.-L. 9 agosto 1995, n. 347, art. 1). (Cost., artt. 77 e 97).(GU n.12 del 20-3-1996 )
IL GIUDICE DI PACE Stante: che nel 1991 e' stato istituito il giudice di pace dopo un travagliato iter legislativo ispirato a ben precisi fondamenti innovativi; che in occasione dell'emanazione di tale legge l'unico rilievo sollevato fu quello del Presidente della Repubblica che rimise gli atti all'esame degli organi legislativi in quanto era stato previsto che potevano accedere alla funzione di giudice di pace soltanto i funzionari di pubblica sicurezza e non anche gli ufficiali dei Carabinieri; che pertanto in quell'occasione nessun altro rilievo a tale nuovo istituto e' stato da alcuno sollevato; che tutto quanto l'istituto del giudice di pace e' stato organizzato nell'ambito di un preciso organigramma, invitandosi, attraverso manifesti affissi in tutti i comuni, a presentare domande opportunamente corredate segnalando il richiamo alla legge che prevedeva una determinata competenza dei Magistrati e in correlazione a tale competenza anche determinati emolumenti; che si e' proceduto alla nomina dei magistrati attraverso la valutazione da parte dei consigli giudiziari (per l'occasione allargati con la partecipazione dei rappresentanti dei locali Consigli dell'ordine avvocati e procuratori), ulteriormente vagliate dal Consiglio superiore della magistratura ed esaminate ancora dal Ministero di grazia e giustizia; che pertanto si e' creata da una parte un'offerta specifica per un'attivita' e dall'altra parte una domanda di partecipazione a tale attivita' ed una aspettativa acche' tale attivita', cosi' come offerta, venisse concretizzata; che con l'art. 1 del d.l. 21 giugno 1995 n. 238 si e' ritenuto modificare, riducendola, quella competenza che la legge istitutiva del giudice di pace aveva sanzionato; che tale modifica e' intervenuta a distanza di appena un mese dall'inizio della funzione del giudice di pace; che nella motivazione di tale decreto non e' stato esposto nessun sostanziale elemento in ordine alla straordinaria necessita' ed urgenza del provvedimento straordinario assunto; che tale decreto decaduto e' stato reiterato con il decreto legge 9 agosto 1995 n. 147 che all'art. 1 ha ristatuito la riduzione della competenza del giudice di pace; che e' stata ripetuta per la decretazione di urgenza una motivazione inconsistente e non esplicita; Ritenuto: che non sussistono i presupposti voluti dall'art. 77 della Carta costituzionale perche' venga decretata con urgenza una norma innovativa rispetto ad una norma entrata in vigore un mese prima; che tale decretazione di urgenza viene ad influenzare l'attivita' del giudicante anche nel presente processo (che in forza del novato art. 5 c.p.c. resta sempre affidato alle sue cure) in quanto incide sul comportamento del magistrato giudicante che ha visto disattendere ogni gia' assunta aspettativa la sua preparazione professionale e la propria funzionalita' e quindi sulla susseguente valutazione decisionale; che inoltre tale innovazione legislativa e' in contrasto con l'art. 97 della Costituzione in quanto vale il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (nella quale rientra anche l'amministrazione della giustizia): tale modifica di competenze sottrarra' ai giudici di pace un numero rilevante di vertenze riattribuendole al pretore con un conseguente svilimento ed una immeritata svalutazione della funzione e della competenza del giudice di pace ed una riduzione dei suoi emolumenti simbolicamente statuiti; che il d.-l. 9 agosto 1995 n. 347 ha reiterato il d.-l. 21 giugno 1995 n. 238 il quale, quindi, ai sensi dell'art. 77 u.c. della Corte costituzionale ha perso efficacia sin dall'inizio ma non e' stata emanata alcuna norma che regoli i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito: fino a quando le Camere non si avvarranno della facolta' di regolare la materia, la conseguenza e' che le cause aventi materie prevista dal terzo comma e dal n. 4 dell'ultimo comma dell'art. 7 del c.p.c. (come modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991 n. 374), che nel periodo dal 20 luglio 1995 al 21 agosto 1995 vennero radicate avanti al pretore, sono state radicate davanti un giudice incompetente per materia e vanno rimesse al giudice di pace, il tutto con aperta incostituzionalita' del decreto-legge n. 347 rispetto al gia' menzionato art. 97 della Corte costituzionale;
Ritenuto pertanto che l'art. 1 del d.-l. 9 agosto 1995 n. 347 viola gli artt. 77 e 97 della Carta costituzionale; Sospende il presente giudizio rimettendo gli atti alla Corte costituzionale ed ordinando, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, che la presente ordinanza, letta all'odierna pubblica udienza, venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Il giudice di pace coordinatore: DURANTI 96C0333