N. 238 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 1996

                                N. 238
   Ordinanza emessa il 17 gennaio 1996 dal pretore  di  Ascoli  Piceno
 nel procedimento penale a carico di Barbagrigia Salvatore
 Circolazione  stradale  -  Guida  di  motociclo con patente di cat. B
    anziche' di cat. A - Prevista  sanzione  penale  -  Ingiustificata
    disparita'  di  trattamento rispetto all'ipotesi sanzionata in via
    amministrativa di guida con patente di cat. B di  autoveicolo  per
    il quale e' richiesta la patente di categoria superiore.
 (C.S., art. 116, tredicesimo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.12 del 20-3-1996 )
                              IL PRETORE
   Esaminate   le   eccezioni  di  incostituzionalita'  sollevate  dal
 difensore nel presente proc. pen. n. 379/95 a carico  di  Barbagrigia
 Salvatore,   imputato   del  reato  p.  e  p.  dall'art.  116,  comma
 tredicesimo, del d.-l. n. 285/92 per aver  circolato  alla  guida  di
 motociclo Yamaha 660 tg. AP/70239 sprovvisto della prescritta patente
 di guida;
   Ritenuto  che,  in effetti, si profila una irragionevole disparita'
 di trattamento normativo fra la ipotesi (soggetta a sanzione  penale)
 in  cui  il titolare di patente di categoria "B" eserciti la guida di
 un  motociclo  senza  essere  munito  dello   specifico   titolo   di
 abilitazione  (pat.  cat.  "A"),  e  la  ipotesi  in  cui il medesimo
 titolare di patente categoria  "B"  eserciti,  invece,  la  guida  di
 qualsivoglia  autoveicolo  per  il  quale  sia  richiesta  patente di
 categoria superiore (ipotesi, quest'ultima, che, a  differenza  della
 precedente, e' soggetta a semplice sanzione amministrativa);
   Ritenuto  che  la  predetta  disparita'  di  trattamento  normativo
 potrebbe   giustificarsi   solo   laddove    fosse    ragionevolmente
 configurabile, in rapporto alla ipotesi di guida di motoveicoli senza
 la   prescritta  abilitazione,  un  obiettivo  giudizio  di  maggiore
 pericolosita' rispetto alla ipotesi di guida di autoveicoli  per  cui
 e' richiesta la patente di categoria superiore alla patente cat. "B",
 mentre,  invece,  in  base  alla comune e generale esperienza, le due
 predette ipotesi appaiono collocarsi su di un piano di  pericolosita'
 quantomeno  equivalente  (come  e'  evidente  se  solo  si pensi alla
 fattispecie di guida, da parte di soggetto non munito  di  pat.  cat.
 "C",  di  un  autoveicolo  di  grandi  dimensioni,  quale  ad esempio
 "un'autosnodato");
   Ritenuto,   quindi   che,   la    proposta    di    eccezione    di
 incostituzionalita'  appare  non  manifestamente  infondata  sotto il
 profilo  sopra  esaminato,  mentre,  invece,  (per  quanto   riguarda
 l'ulteriore  eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa)
 la differenza di  trattamento  normativo  previsto  dalla  disciplina
 transitoria  con  riferimento  ai  soggetti che abbiano conseguito la
 patente  di  cat.  "B"  non  oltre  la  data del 26 aprile 1988, puo'
 ritenersi giustificata alla luce di una  ragionevole  valutazione  di
 opportunita'  legata  alla  natura  ed alla economia logico-giuridica
 delÂșa stessa disciplina transitoria, intesa appunto  a  garantire  un
 equilibrato  e  graduale  adeguamento  al  nuovo  regime da parte dei
 destinatari della norma;
   Tutto cio' premesso, ritenuta la non manifesta  infondatezza  della
 eccezione  di incostituzionalita' sollevata dalla difesa in relazione
 alla norma di cui all'art. 116, comma tredicesimo, del vigente codice
 della strada (decreto-legge n. 285/92) laddove prevede, in  contrasto
 con  l'art. 3 Cost., un trattamento sanzionario penale per la ipotesi
 di esercizio, da parte di titolari di patente cat. "B",  della  guida
 di  un  motoveicolo  per cui sia richiesta la patente di cat. "A" con
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto  alla   ipotesi
 distinta  (ma  equivalente sotto il profilo del disvalore effettuale)
 di esercizio, da parte del medesimo titolare di patente cat. "B",  di
 guida  di  autoveicolo  per  cui e' richiesta la patente di categoria
 superiore, ipotesi soggetta a mera sanzione amministrativa;
   Ritenuta  la  rilevanza  della  predetta  questione  nel   presente
 giudizio,  in  rapporto  all'oggetto  della imputazione richiamata in
 premessa;
   Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n.  87,  rimette  al
 giudizio  della  onorevole  Corte  costituzionale  la questione sopra
 indicata, disponendo la trasmissione degli atti alla medesima Corte;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata
 ai sigg. Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
     Ascoli Piceno, addi' 17 gennaio 1996
                         Il pretore: Centinaro
 96C0339