N. 241 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 1995

                                N. 241
   Ordinanza  emessa  l'11  dicembre  1995  dal  pretore  di  Roma nel
 procedimento penale a carico di Damani Fath ed altro
 Immigrazione - Immigrati extracomunitari -  Arresto  in  flagranza  -
    Convalida   -   Prevista  espulsione  su  richiesta  del  pubblico
    ministero, salvo il limite delle inderogabili esigenze processuali
    -  Ritenuta  configurazione  di  detta  espulsione   come   misura
    cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli
    stranieri  -  Ingiustificata  disparita'  rispetto  al trattamento
    riservato al cittadino italiano - Lamentata introduzione di  norme
    penali  disposta  con  decreto-legge  -  Carenza  dei requisiti di
    necessita' ed urgenza - Lesione del principio di riserva di  legge
    in  materia penale - Violazione dei doveri di solidarieta' sociale
    - Compressione del diritto di difesa.
 (D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, art.
    7-ter; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7).
 (Cost., artt. 2, 3, 24, 25 e 77).
(GU n.12 del 20-3-1996 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti del procedimento n. 3417/95 r.g. dib.  a  carico  di
 Damani  Fath  e  Benya Cef Toufik imputati del reato p.p. dagli artt.
 624 e 625 numeri 2 e 110 c.p.;
   Rilevato che, all'udienza in data 11  dicembre  1995,  il  p.m.  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  del  d.-l. 18
 novembre 1995, n. 489, ed in particolare  dell'art.  7-ter  d.-l.  n.
 416/1989  come introdotto da tale decreto, in relazione agli artt. 2,
 3, 25, 27 e 77 della Costituzione e che  questo  pretore  ritiene  di
 dover  d'ufficio  sollevare  ulteriore questione di costituzionalita'
 della medesima  norma  in  riferimento  altresi'  all'art.  24  della
 Costituzione;
   Ritenuto, quanto alla rilevanza, che l'imputato veniva arrestato in
 flagranza  in data 10 dicembre 1995 e quindi condotto avanti a questo
 pretore per la convalida  dell'arresto  ed  il  conseguente  giudizio
 direttissimo  e  che  -  convalidato l'arresto - il p.m. chiedeva nei
 confronti dell'imputato medesimo la misura dell'espulsione  ai  sensi
 del citato art. 7-ter, primo e terzo comma;
   Ritenuto   in   merito   alla   valutazione   della  non  manifesta
 infondatezza quanto segue:
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (reg.  ord.  n.
 240/1996).
 96C0342