N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 1996

                                N. 243
   Ordinanza  emessa  il  16  gennaio  1996  dal pretore di Latina nel
 procedimento civile vertente tra F.L.A.I.C.A. Uniti C.U.B.  e  CO.AL.
 S.p.a.
 Sindacato  e  liberta'  sindacali  - Diritti sindacali previsti dallo
    Statuto  dei  lavoratori  -  Attribuzione,   per   effetto   della
    abrogazione   referendaria  della  formulazione  originaria  della
    norma, ai soli sindacati sottoscrittori del contratto aziendale  -
    Disparita'  di  trattamento  tra  le  organizzazioni  sindacali in
    virtu'   della   semplice   sottoscrizione   del   contratto    ed
    indipendentemente  dalla  maggiore  o  minore rappresentativita' -
    Violazione del principio della liberta' sindacale.
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19).
 (Cost., artt. 3 e 39).
(GU n.12 del 20-3-1996 )
                              IL PRETORE
   A scioglimento della riserva che precede;
   Letti gli atti di causa;
   Richiamate le premesse di fatto poste a fondamento della domande
  e del ricorso introduttivo;
   Osserva che la Flaica Uniti Cub lamenta  che  la  S.p.a.  Coal  non
 consente ai rappresentanti sindacali della Flaica Uniti di esercitare
 i diritti ai premessi di cui all'art. 23 statuto dei lavoratori e, il
 diritto  alla convocazione di assemblea, di affissione, di riunione e
 tutto quanto previsto dal titolo terzo della legge n. 300 del 1970.
   Come si evince dagli elementi di  causa  pacificamente  ammessi  il
 sindacato Flaica Uniti Cub non e' firmatario del contratto collettivo
 applicato alla unita' produttiva aziendale della Coal.
   Orbene,  l'art. 19 della legge n. 300/1970 nella nuova formulazione
 susseguente  all'abrogazione  referendarie,  individua  la   maggiore
 rappresentativita'   del   sindacato,  e  quindi  l'attribuzione  dei
 conseguenti diritti di cui al titolo terzo  della  legge,  nell'unico
 criterio  della  sottoscrizione  del  contratto  collettivo applicato
 nell'unita' produttiva aziendale.
   La nuova disciplina individua  percio'  il  carattere  di  maggiore
 rappresentativita'  di  un sindacato sulla base di un unico elemento:
 la sottoscrizione del contratto collettivo.
   E' evidente che tale  nuova  formulazione  legislativa  si  applica
 anche a quei sindacati, come quello ricorrente, il cui riconoscimento
 era avvenuto sotto l'impero della vecchia disciplina legislativa.
   Il  carattere  di  maggiore  rappresentativita'  di un sindacato e'
 dinamico e contingente; di qui la necessita' di continue,  periodiche
 verifiche  ogni  qual  volta  se  ne  manifesti  la necessita' (anche
 giudiziale).
   Le verifiche vanno fatte nella base del diritto al momento  vigente
 secondo il generale principio tempus regit actum.
   Accertata  l'applicabilita'  al caso di specie dello jus supervemus
 si  dischiude  la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale della nuova disciplina.
   L'eccezione   di   incostituzionalita'   sollevata   dal  sindacato
 ricorrente appare non manifestamente infondata.
   In particolare con la vecchia disciplina il sindacato si  affermava
 per  fatto  proprio,  per  propri  meriti, attraverso il consenso che
 riusciva ad ottenere presso i lavoratori;  con  la  nuova  disciplina
 l'accesso  ai  diritti  di cui al titolo terzo e' legato al potere di
 accreditamento dell'imprenditore.
   Da una parte il sindacato e' onerato della necessita' di  stipulare
 accordi per ottenere il requisito che gli consenta l'accreditamento e
 dall'altra  l'imprenditore  potrebbe avvantaggiare una rappresentanza
 sindacale  anche  minima  anziche'  altra   con   maggiore   consenso
 sottoscrivendo accordid con l'una anziche' con l'altra.
   La   questione  di  incostituzionalita'  della  nuova  formulazione
 dell'art.  9 legge n. 300/1970 in relazione agli artt. 3 e  39  della
 Costituzione appare pertanto, non manifestamente infondata.
   E'  evidente  la  rilevanza  della  questione  costituzionale nella
 presente controversia.
   Se la societa' conventua dovesse continuare a  non  riconoscere  il
 requisito  per  poter  godere dei diritti di cui al titolo terzo, nei
 confronti del suindicato ricorrente, anche dopo l'accoglimento  della
 questione  di  incostituzionalita',  prenderebbe  sostanza il profilo
 dell'antisindacalita' del comportamento.
   Dalle svolte argomentazioni discende la necessita'  della  verifica
 da parte della Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1  della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della
 legge 11 marzo 1953,  n,  87,  in  accoglimento  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970
 in relazione agli artt. 3 e 39 della Costituzione;
   Ritenuta la questione  non  manifestamente  infondata,  dispone  la
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale perche' decida
 sulla questione stessa;
   Sospende il giudizio di corso;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 sia comunicata ai Presidenti delle due Camered del Parlamento.
     Latina, addi' 16 gennaio 1996
                       Il pretore g.d.l.: Diana
 96C0344