N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 1995
N. 248 Ordinanza emessa il 26 ottobre 1995 dal tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Pandolfo Giovanni ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omesa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.12 del 20-3-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 321/94 r.g. nei confronti di Pandolfo Giovanni ed altri, imputati dei delitti di associazione per delinquere, corruzione e concussione. Esaminata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice in precedenza chiamato a decidere, ai sensi degli articoli 309 e 310 cpp, sulla misura cautelare personale nei confronti dell'imputato o di coimputato del medesimo reato a titolo di concorso necessario: questione sollevata all'udienza del 28 settembre 1995 dalla difesa dell'imputato Dal Maso Giuseppe in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sentito il pubblico ministero che ha concluso per la manifesta infondatezza; Ritenuto che, in base ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995, potrebbe ravvisarsi una ipotesi di incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che, come componente del cosiddetto tribunale della liberta', abbia partecipato alla procedura di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Considerato, in particolare, che, alla stregua delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nel paragrafo n. 5 della motivazione della sentenza summenzionata, la valutazione del tribunale adito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. sui "gravi indizi di colpevolezza" non appare diversa dalla valutazione compiuta sul medesimo oggetto dal giudice per le indagini preliminari, che ha adottato la misura cautelare: potendo ritenersi addirittura piu' incisivo e penetrante il giudizio del tribunale del riesame sia perche' emesso a seguito del contraddittorio delle parti sia perche' formulato anche con l'apporto di eventuali ulteriori atti di indagine; Ritenuto che la questione e' rilevante ai fini del giudizio in quanto, ove dichiarata fondata, comporterebbe l'incompatibilita' di uno dei giudici dell'odierno collegio per aver egli fatto parte del tribunale che riesamino' il provvedimento impositivo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'imputato Dal Maso Giuseppe (Ordinanza 29 novembre 1993); Ritenuto che - pur dovendosi, per le ragioni suindicate, assumere la stessa conclusione relativamente al giudice componente del tribunale della liberta' nelle procedure di appello avverso i provvedimenti sulle misure cautelari personali - la questione, per quanto e' consentito apprezzare, non ha rilevanza nel presente giudizio; Ritenuto infine che la medesima questione relativamente al coimputato dello stesso reato e' gia' stata risolta in senso negativo dalla Corte costituzionale con le decisioni n. 186/1992 e n. 439/1993. Considerato che non appare opportuno disporre la separazione del processo a carico dell'imputato Dal Maso Giuseppe per la stretta connessione della sua posizione con quella degli altri imputati;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 23 marzo 1953 n. 87; Dichiara non manifestamente infondata, nel limiti di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale sollevata dalla difesa dell'imputato Dal Maso Giuseppe in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verona, addi' 26 ottobre 1995 Il presidente: Sannite 96C0349