N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1995
N. 250 Ordinanza emessa il 29 novembre 1995 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Garzella Albertina Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di inviolabilita' del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 433/1995 (recte: 432/1995). (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.12 del 20-3-1996 )
IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE Ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva di cui al verbale del 21 novembre 1995 nel procedimento penale a carico di Garzella Albertina nata a Dronero (CN) il 3 novembre 1945 elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv.to Antonio De Girolamo, via A Manzoni n. 216, Napoli per il seguente reato: del reato p. e p. dagli artt. 476, 482, 61 n. 2, 640 codice penale vigente n. 1, 8 codice penale vigente 110 codice penale per avere, in concorso con altri rimasti ignoti e con Ricci Roberto e Giammaria Laura, e su richiesta di questi ultimi, formato un falso atto pubblico attestante la frequentazione al corso biennale per specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970 da parte dei predetti Ricci e Giammaria allo scopo di commettere il reato di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione che, indotta in errore dalla falsa documentazione prodotta dai summenzionati Ricci e Giammaria, rilasciava nomina in ruolo per l'attivita' di insegnate di sostegno presso la scuola media statale Calamatta e Istituto d'arte di Civitavecchia (rispettivamente per la Giammaria ed il Ricci) con pregiudizio per la pubblica amministrazione sia con riguardo alle modalita' di assunzione sia con l'alterazione della graduatoria del concorso e danno alla stessa pubblica amministrazione per emolumenti corrisposti in Civitavecchia dal giugno 89 al dicembre 90 e fino all'epoca dell'accertamento settembre 93. Va premesso in fatto che a seguito di indagini espletate dai CC NAS di Roma e delle dichiarazioni rese dagli indagati Giammaria Laura (questa sottoposta a ordinanza impositiva di arresti domiciliari) e di Ricci Roberto, in data 27 dicembre 1993 veniva emessa da questo giudice delle indagini preliminari ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Garzella Albertina per le ipotesi di reato precisate in epigrafe; l'indagata restava latitante. All'udienza preliminare del 19 aprile 1994, definita la posizione degli imputati Ricci e Giammaria ai sensi dell'art. 444 codice procedura penale, veniva disposto il rinvio a giudizio della Garzella davanti al Tribunale; in data 4 agosto 1994 veniva eseguita la misura cautelare emessa nei confronti della Garzella. L'imputata veniva rimessa in liberta' dal Tribunale del riesame in data 7 ottobre 1994 a seguito di impugnazione dell'ordinanza del tribunale di Civitavecchia ricettiva di istanza di revoca della misura cautelare. Dalla sede dibattimentale il procedimento regrediva nuovamente all'udienza preliminare a seguito di dichiarazione di nullita' del decreto di latitanza; all'odierna udienza preliminare l 'imputata ha chiesto di essere giudicata con il rito abbreviato e il difensore della stessa ha contestualmente sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo codice procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; all'eccezione ha aderito il pubblico ministero d'udienza. La questione appare rilevante e, nei limiti appresso indicati, non appare manifestamente infondata. Va premesso che il carattere tassativo delle cause di incompatibilita' previste dall'art.34 codice procedura penale rende la norma insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica, e che la causa di incompatibilita' prospettata non puo' trarsi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995, priva di disposizioni che consentano di estendere, ex art. 27 legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87, la dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 34 secondo comma codice procedura penale a fattispecie diverse da quella esaminata. Va ancora premesso, traendo spunto dai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401/1991 e 433/1995, che: la previsione dell'incompatibilita' di cui all'art. 34, secondo comma, c.p.p., necessario presidio del valore dell'imparzialita' del giudice, ha rilievo solo rispetto al giudizio, cioe' rispetto alla decisione nel merito della regiudicanda e non anche a decisioni assunte ad altri fini: ai fini dell'incompatibilita' occorre che il giudice abbia previamente compiuto, sulla base dei risultati complessivi delle indagini preliminari una valutazione contenutistica della consistenza dell'ipotesi accusatoria finalizzata al controllo sulla legittimita' dell'esercizio dell'azione penale e del passaggio alla fase del giudizio; le valutazioni commesse al giudice delle indagini preliminari ai fini dell'emissione della misura cautelare personale comportano la formulazione di un giudizio non di mera legittimita' ma di merito, sia pure prognostico ed allo stato degli atti, sulla colpevolezza dell'imputato, specie a seguito delle modifiche introdotte con legge 8 agosto 1995 n. 332 che richiedono vieppiu' un giudizio che, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, sia di alta probabilita' dell'esistenza del reato e della sua attribuibilita' all'indagato. Fatte queste premesse, deve rilevarsi la stretta analogia della situazione relativa al giudice del giudizio abbreviato che ha precedentemente emesso nei confronti dell'imputato una misura cautelare con quelle gia' esaminate dalla Corte costituzionale e ritenute fondate, relative all'incompatibilita' del giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale con la partecipazione al giudizio dibattimentale ed all'incompatibilita' del giudice delle indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata o che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, codice procedura penale con la partecipazione al successivo giudizio abbreviato; in tutte le ipotesi considerate, infatti, il giudice delle indagini preliminari chiamato a compiere una valutazione contenutistica dei risultati delle indagini, non puo' al tempo stesso essere chiamato ad adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilita' dell'imputato, potendo essere tale valutazione condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento. L' incompatibilita, a parere del giudicante, non puo' essere estesa genericamente all'udienza preliminare, come ritenuto dalla difesa dell'imputata e in talune ordinanze di rimessione gia' adottate da alcuni giudici di merito. Non ricorre infatti il primo dei requisiti indicati in premessa e cioe' il "giudizio" rispetto al quale soltanto il legislatore delegante ha ritenuto, in accordo con la tradizionale configurazione dell'istituto in questione, che il pericolo di prevenzione del giudice andasse considerato, essendo l'udienza preliminare, anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 105/1993, finalizzata ad accertare la legittimita' della domanda di giudizio e potendo la stessa sfociare solo in una sentenza favorevole all'imputato. Va ritenuto pertanto che la questione di illegittimita' prospettata appare non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Costituzione, solo in punto di mancata previsione dell'incopatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del giudice delle indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza venga notificata all'imputata, al suo difensore, al p.m. in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; Manda la cancelleria per tutti i conseguenti adempimenti. Civitavecchia, addi' 29 novembre 1995 Il giudice: Michelozzi 96C0351