N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1995

                                N. 250
   Ordinanza  emessa  il  29  novembre  1995  dal giudice dell'udienza
 preliminare presso il tribunale  di  Civitavecchia  nel  procedimento
 penale a carico di Garzella Albertina
 Processo  penale  -  Giudizio  abbreviato  -  Giudice per le indagini
    preliminari  che  si  sia  pronunciato  su  una  misura  cautelare
    personale  nei  confronti dello stesso imputato - Incompatibilita'
    ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale  -
    Omessa  previsione  -  Lesione  dei  principi  di  eguaglianza, di
    inviolabilita' del  diritto  di  difesa  -  Richiamo  ai  principi
    espressi  dalla  Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991,
    433/1995 (recte: 432/1995).
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 25).
(GU n.12 del 20-3-1996 )
                  IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva di  cui
 al  verbale  del 21 novembre 1995 nel procedimento penale a carico di
 Garzella Albertina nata a Dronero (CN)  il 3 novembre  1945  elett.te
 dom.ta  presso  lo  studio  dell'avv.to  Antonio  De  Girolamo, via A
 Manzoni n. 216, Napoli per il seguente reato: del reato p. e p. dagli
 artt.  476, 482, 61 n. 2, 640 codice penale vigente n.  1,  8  codice
 penale  vigente  110  codice  penale per avere, in concorso con altri
 rimasti ignoti e con Ricci Roberto e Giammaria Laura, e su  richiesta
 di  questi  ultimi,  formato  un  falso  atto  pubblico attestante la
 frequentazione al corso biennale per  specializzazione  previsto  dal
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970 da
 parte dei predetti Ricci e Giammaria  allo  scopo  di  commettere  il
 reato  di  truffa  aggravata  ai danni della pubblica amministrazione
 che, indotta  in  errore  dalla  falsa  documentazione  prodotta  dai
 summenzionati  Ricci  e  Giammaria,  rilasciava  nomina  in ruolo per
 l'attivita' di insegnate di sostegno presso la scuola  media  statale
 Calamatta  e Istituto d'arte di Civitavecchia (rispettivamente per la
 Giammaria  ed   il   Ricci)   con   pregiudizio   per   la   pubblica
 amministrazione sia con riguardo alle modalita' di assunzione sia con
 l'alterazione  della  graduatoria    del concorso e danno alla stessa
 pubblica  amministrazione   per         emolumenti   corrisposti   in
 Civitavecchia   dal  giugno  89  al  dicembre  90  e  fino  all'epoca
 dell'accertamento settembre 93.
   Va premesso in fatto che a seguito di indagini espletate dai CC NAS
 di Roma e delle dichiarazioni rese  dagli indagati   Giammaria  Laura
 (questa sottoposta  a ordinanza impositiva di  arresti domiciliari) e
 di  Ricci Roberto, in data 27 dicembre 1993 veniva  emessa da  questo
 giudice delle indagini preliminari ordinanza di custodia cautelare in
 carcere nei confronti di Garzella  Albertina per le ipotesi  di reato
 precisate  in  epigrafe; l'indagata restava latitante.
   All'udienza preliminare del 19 aprile 1994, definita  la  posizione
 degli  imputati  Ricci    e  Giammaria  ai sensi dell'art. 444 codice
 procedura penale,  veniva  disposto  il    rinvio  a  giudizio  della
 Garzella davanti al Tribunale; in data 4 agosto 1994 veniva  eseguita
 la misura cautelare emessa nei confronti della Garzella.
   L'imputata  veniva rimessa in liberta' dal Tribunale del riesame in
 data 7 ottobre 1994 a seguito di    impugnazione  dell'ordinanza  del
 tribunale  di  Civitavecchia  ricettiva  di  istanza  di revoca della
 misura cautelare.
   Dalla   sede dibattimentale il  procedimento  regrediva  nuovamente
 all'udienza  preliminare  a  seguito di dichiarazione di nullita' del
 decreto di latitanza; all'odierna  udienza   preliminare l  'imputata
 ha chiesto di essere giudicata con il rito abbreviato e il  difensore
 della   stessa      ha   contestualmente   sollevato   eccezione   di
 illegittimita' costituzionale  dell'art.  34,  comma  secondo  codice
 procedura  penale  nella parte in cui non prevede  l'incompatibilita'
 a partecipare
  all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari
  che  abbia disposto una misura cautelare personale  nei    confronti
 dell'imputato;   all'eccezione   ha  aderito  il  pubblico  ministero
 d'udienza.
   La questione  appare rilevante  e, nei   limiti appresso  indicati,
 non appare manifestamente infondata.
   Va   premesso   che   il   carattere   tassativo   delle  cause  di
 incompatibilita' previste dall'art.34 codice procedura  penale  rende
 la  norma insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica, e
 che la causa di incompatibilita' prospettata non  puo'  trarsi  dalla
 sentenza   della   Corte   costituzionale   n.   432/1995,  priva  di
 disposizioni  che  consentano  di  estendere,  ex   art.   27   legge
 costituzionale  11  marzo  1953  n.  87, la dichiarata illegittimita'
 costituzionale dell'art. 34 secondo comma codice procedura  penale  a
 fattispecie diverse  da quella esaminata.
   Va  ancora  premesso,  traendo  spunto dai principi affermati dalla
 Corte costituzionale nella sentenza n. 401/1991 e 433/1995, che:
    la previsione dell'incompatibilita' di cui  all'art.  34,  secondo
 comma,  c.p.p., necessario presidio del valore dell'imparzialita' del
 giudice, ha rilievo solo rispetto al giudizio,  cioe'  rispetto  alla
 decisione  nel  merito  della  regiudicanda  e  non anche a decisioni
 assunte ad altri fini:
     ai  fini  dell'incompatibilita'  occorre  che  il  giudice  abbia
 previamente  compiuto,  sulla  base  dei  risultati complessivi delle
 indagini preliminari una valutazione contenutistica della consistenza
 dell'ipotesi accusatoria finalizzata al controllo sulla  legittimita'
 dell'esercizio dell'azione penale  e  del  passaggio  alla  fase  del
 giudizio;
     le  valutazioni commesse al giudice delle indagini preliminari ai
 fini dell'emissione della misura cautelare  personale  comportano  la
 formulazione  di  un  giudizio non di mera legittimita' ma di merito,
 sia  pure prognostico ed allo stato degli  atti,  sulla  colpevolezza
 dell'imputato,  specie a seguito delle modifiche introdotte con legge
 8 agosto 1995 n. 332 che richiedono vieppiu'  un  giudizio  che,  pur
 senza  raggiungere  il  grado di certezza richiesto per  la condanna,
 sia di  alta  probabilita'  dell'esistenza  del  reato  e  della  sua
 attribuibilita'  all'indagato.  Fatte queste premesse, deve rilevarsi
 la   stretta  analogia  della  situazione  relativa  al  giudice  del
 giudizio abbreviato che
  ha  precedentemente  emesso  nei  confronti dell'imputato una misura
 cautelare con quelle gia'  esaminate  dalla  Corte  costituzionale  e
 ritenute  fondate,  relative  all'incompatibilita'  del giudice delle
 indagini preliminari  che  abbia  applicato  una    misura  cautelare
 personale   con  la  partecipazione  al  giudizio  dibattimentale  ed
 all'incompatibilita' del giudice delle indagini preliminari che abbia
 rigettato la richiesta di applicazione della pena  concordata  o  che
 abbia  emesso  l'ordinanza  di cui all'art. 409, quinto comma, codice
 procedura penale con la
  partecipazione  al  successivo  giudizio  abbreviato;  in  tutte  le
 ipotesi considerate, infatti, il giudice delle  indagini  preliminari
 chiamato  a    compiere  una valutazione contenutistica dei risultati
 delle indagini, non puo' al tempo stesso essere chiamato ad  adottare
 la   decisione   conclusiva   in  ordine     alla     responsabilita'
 dell'imputato, potendo essere  tale  valutazione  condizionata  dalla
 cosiddetta  forza  della  prevenzione  e  cioe'  da  quella  naturale
 tendenza a mantenere un giudizio gia'  espresso  o  un  atteggiamento
 gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento.
   L' incompatibilita, a parere del giudicante, non puo' essere estesa
 genericamente  all'udienza    preliminare, come ritenuto dalla difesa
 dell'imputata e in talune ordinanze di rimessione  gia'  adottate  da
 alcuni giudici di merito.
   Non  ricorre  infatti il primo dei requisiti indicati in premessa e
 cioe'  il  "giudizio"  rispetto  al  quale  soltanto  il  legislatore
 delegante  ha ritenuto, in accordo con la tradizionale configurazione
 dell'istituto in  questione,  che  il  pericolo  di  prevenzione  del
 giudice  andasse  considerato,   essendo l'udienza preliminare, anche
 dopo le modifiche apportate dalla legge n. 105/1993,  finalizzata  ad
 accertare  la  legittimita'  della  domanda  di giudizio e potendo la
 stessa sfociare solo in una sentenza favorevole all'imputato.
   Va ritenuto pertanto che la questione di illegittimita' prospettata
 appare non manifestamente  infondata, con riferimento agli artt.   3,
 24   e  25  Costituzione,  solo  in    punto  di  mancata  previsione
 dell'incopatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del giudice
 delle indagini preliminari che abbia disposto  una  misura  cautelare
 personale nei confronti dell'imputato;
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 agli  artt.  3,  24  e  25  della  Costituzione,  la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo comma, del codice
 procedura penale nella parte in cui non  prevede l'incompatibilita' a
 partecipare al  giudizio  abbreviato  del  giudice  per  le  indagini
 preliminari  che  abbia  disposto  una misura cautelare personale nei
 confronti dell'imputato;
   Sospende  il  procedimento   in   corso   e   dispone   l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza venga notificata all'imputata, al
 suo  difensore,  al  p.m.  in  sede,  al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato  e  della  Camera  dei
 deputati;
   Manda la cancelleria per tutti  i conseguenti adempimenti.
     Civitavecchia, addi' 29 novembre 1995
                        Il giudice: Michelozzi
 96C0351