N. 65 SENTENZA 4 - 8 marzo 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Non impugnabilita' - Non revocabilita' - Immodificabilita' - Situazione differenziata rispetto a quanto pervisto per l'ingiunzione di pagamento o di consegna, nell'asserito presupposto di una indentita' delle due situazioni - Disomogeneita' delle situazioni poste a raffronto - Potenziale definitivita' del decreto ingiuntivo concesso ante causam - Discrezionalita' legislativa - Ragionevolezza della considerazione come prevalente dell'interesse del creditore sull'interesse contrapposto del debitore - Non fondatezza. (C.P.C., art. 648). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.11 del 13-3-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1995 dal giudice istruttore del tribunale di Salerno, nel procedimento civile vertente tra Azienda Agricola Giandomenico Consalvo e Arenella Genuario, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 25, dell'anno 1995. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice istruttore del tribunale di Salerno ha sollevato, con ordinanza emessa il 13 aprile 1995, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede la non impugnabilita' e, conseguentemente, la non revocabilita' e la non modificabilita' dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a differenza di quanto previsto dall'art. 186-ter dello stesso codice di procedura civile per l'ingiunzione di pagamento o di consegna. Premette il giudice a quo che la questione sarebbe rilevante nel giudizio in corso dinanzi a lui, concernendo la revoca dell'ordinanza concessiva della provvisoria esecuzione. Chiarisce poi che, in virtu' dell'art. 177, n. 2, cod. proc. civ., l'ordinanza de qua non e' modificabile ne' revocabile dal giudice che l'ha pronunciata; viceversa l'ordinanza-ingiunzione resa ex art. 186-ter cod. proc. civ. rimane nella disponibilita' del giudice stesso, anche se i presupposti che giustificano la concessione dei due provvedimenti sono entrambi individuabili nell'art. 633 cod. proc. civ. Infatti l'art. 186-ter cod. proc. civ., attraverso l'anzidetto richiamo all'art. 633 cod. proc. civ., sottolineerebbe l'identita' delle due situazioni che legittimano l'emanazione dei provvedimenti; ne' le differenze concernenti la competenza ed il momento processuale in cui essi intervengono, varrebbero a giustificare la denunciata disparita', a fortiori in ragione dell'identita' della forma (ordinanza in entrambi i casi). L'attuale formulazione della norma impugnata non sarebbe quindi piu' giustificabile, non tanto con riguardo alla non revocabilita' - posto che il tribunale, decidendo sul merito, puo' sempre revocare il decreto ingiuntivo opposto - quanto con riguardo alla mancata previsione del potere di modifica dell'ordinanza da parte del giudice che l'ha emessa "normalmente in una fase processuale in cui l'istruzione della causa e' alle prime battute". In tal senso la denunciata stabilita' del provvedimento concessivo della provvisoria esecuzione si risolverebbe in una limitazione del diritto di difesa dell'ingiunto. 2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione in ragione delle sostanziali differenze esistenti tra l'ordinanza di cui alla norma impugnata e quella assunta a tertium comparationis. Nel giudizio di opposizione, infatti, la cognizione del giudice istruttore circa la concessione della provvisoria esecuzione, sia pure sommaria e provvisoria, si aggiunge alla cognizione gia' effettuata circa il rapporto controverso nella precedente fase monitoria. Al contrario nell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter cod. proc. civ. non si riscontra tale duplicita' di esame, si' che risulterebbe pienamente giustificato il regime di modificabilita' e revocabilita'. A tali considerazioni, riferibili sia al giudizio di competenza del giudice monocratico che a quello che si svolge dinanzi al giudice collegiale, l'Avvocatura aggiunge infine il richiamo all'analogo carattere di stabilita' conferito all'ordinanza sospensiva della gia' concessa provvisoria esecutivita' del decreto opposto. Il sistema non sarebbe quindi privo di razionalita' e non sarebbero ravvisabili ne' la censurata disparita' di trattamento, in ragione della descritta diversita', ne' la compressione del diritto di difesa, pur sempre salvaguardato dalla presenza di un contraddittorio pieno. Considerato in diritto 1. - Il giudice istruttore del tribunale di Salerno dubita - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - della legittimita' costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile nella parte in cui, affermandone la non impugnabilita', rende non revocabile e non modificabile, da parte del giudice che l'ha pronunciata, l'ordinanza concessiva della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, il giudice a quo ravvisa una disparita' di trattamento rispetto a quanto e' previsto per l'ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna introdotta dall'art. 186-ter nel comune processo di cognizione, con riguardo alla quale, viceversa, sono espressamente previste la revocabilita' e la modificabilita'; paventando, piu' in generale, una compressione del diritto di difesa del debitore. 2. - La questione non e' fondata. 2.1. - L'ordinanza con cui e' concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l'ordinanza descritta dall'art. 186-ter, richiamata come tertium comparationis, non possono essere assimilate, attese le rilevanti differenze di natura e funzione; e non si puo' dunque, su un'asserita loro omogeneita', assumere come costituzionalmente illegittima una disciplina differenziata delle stesse. 2.1.1. - Nell'ipotesi di cui al denunciato art. 648 cod. proc. civ., in presenza del titolo gia' formatosi nel procedimento monitorio, il giudice, generalmente in limine litis, a fronte delle ragioni di merito che sostengono l'opposizione, e sempre che questa non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, decide se concedere la provvisoria esecuzione del detto decreto. Il meccanismo processuale impone quindi che la reazione dell'opponente al decreto ingiuntivo venga valutata nell'ottica di una sua presumibile fondatezza o infondatezza, e che l'attendibilita' degli argomenti di contestazione del titolo venga interinalmente apprezzata attraverso un giudizio di semplice prognosi. Cosi' come accade nell'inversa ipotesi contemplata dal successivo art. 649 (che pero' condiziona l'emissione dell'ordinanza non impugnabile di sospensione alla presenza di "gravi motivi"). Ai (soli) fini dei provvedimenti che accordano o negano la provvisoria esecuzione, secondo le complementari norme ex artt. 648 e 649 cod. proc. civ., le difese dell'opponente si presentano ontologicamente complete ed esaustive; e proprio per questo al giudice e' attribuita, in particolare nella denunciata norma, una piena discrezionalita', che questa Corte ha avuto occasione di sottolineare quando ha caducato la gia' prevista obbligatorieta' della concessione della clausola in caso di offerta della cauzione (sentenza n. 137 del 1984), e quando ha fatto richiamo alla possibilita' di valutare anche elementi caratteristici della tutela cautelare (ordinanza n. 295 del 1989). Funzione tipicamente anticipatoria svolge invece l'ordinanza d'ingiunzione pronunciata ex art. 186-ter, che unitamente al provvedimento ex art. 186-bis appaga esigenze deflattive del processo, inserendosi nella complessiva logica di potenziamento del giudizio di primo grado (cfr. anche l'art. 186-quater, introdotto col decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, nonche' l'art. 282); essa e' concessa in qualsiasi momento su una valutazione di presumibile resistenza delle ragioni dell'istante alle contestazioni della controparte, nell'ottica della decisione definitiva (v. sentenza n. 295 del 1995). La tecnica di codesta anticipazione si realizza attraverso l'innesto in un giudizio ordinario a cognizione piena, gia' pendente, di un sub-procedimento che conduce all'emanazione di un'ordinanza, la modificabilita' e la revocabilita' della quale costituiscono espressione del suo carattere precario, in vista della decisione di merito, nella quale essa e' destinata normalmente ad essere riassorbita. Mentre nel giudizio di opposizione il giudice si trova ad esaminare un decreto gia' emesso e deve solo accertare se esistano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione provvedendo sempre e comunque nel contraddittorio reale fra le parti, invece nell'emettere il provvedimento ex art. 186-ter il giudice compie una sommaria delibazione della fondatezza delle ragioni addotte, anche nell'assenza del debitore. In particolare, egli esamina se "ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1, e secondo comma, e di cui all'art. 634", pronunciando, in caso affermativo, l'ordinanza di ingiunzione, che dichiara provvisoriamente esecutiva (solo) se sussistano anche "i presupposti di cui all'art. 642, nonche', ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma", e sempre che quest'ultima non "abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei" o "proposto querela di falso contro l'atto pubblico". 2.1.2. - Gia' questa peculiarita' - relativa alla possibilita' che l'ordinanza ex art. 186-ter sia emessa anche in difetto d'un contraddittorio non meramente formale per via della contumacia del debitore, ipotesi prevista anzi come tipica nell'originario progetto di tale articolo ed ovviamente non configurabile nel giudizio d'opposizione ex art. 645 e segg. cod. proc. civ. - sarebbe di per se' sufficiente a giustificare la differenza di regime fra le due ordinanze in esame: differenza marcata appunto dalla revocabilita' e dalla modificabilita' connesse all'una ma escluse, attraverso la prevista non impugnabilita', per l'altra, e che influisce sul regime (di stabilita' o meno) degli effetti delle due ordinanze. Basti considerare che, quando l'ordinanza sia pronunciata nella contumacia del convenuto, puo' accadere che quest'ultimo non si costituisca nei venti giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, la quale allora acquista definitivita'; oppure che, costituendosi, egli addirittura disconosca la scrittura privata o proponga querela di falso contro l'atto pubblico, sulla cui base e' stata emessa l'ordinanza, o, piu' limitatamente, produca elementi idonei a convincere il giudice del difetto dei presupposti legalmente previsti per l'emissione dell'ordinanza o per la concessione della clausola di provvisoria esecuzione. 2.1.3. - Ma anche al di fuori dell'ipotesi di contumacia, non appare irragionevole una disciplina differenziata delle due ordinanze in esame, la quale viceversa e' da ritenersi in sintonia con la diversa ratio delle distinte norme che le prevedono. Nel caso contemplato dalla denunciata norma il legislatore ha posto l'eventualita' della concessione della provvisoria esecuzione a presidio della potenziale definitivita' del decreto ingiuntivo concesso ante causam, onde scoraggiare opposizioni dilatorie e indurre l'opponente ad una immediata esauriente rappresentazione delle proprie ragioni. E cio' non si palesa affatto in contraddizione con la nuova norma introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, nella disciplina dell'ordinario processo di cognizione: essendo del tutto coerente con la logica globale del codice di rito civile - in cui sin dall'inizio figura inserita la denunciata norma - riconoscere comunque, nel caso previsto dall'art. 186-ter, che il protrarsi dell'istruttoria possa condurre il giudice ad una diversa valutazione degli elementi raccolti e, di conseguenza, alla revoca della provvisoria esecuzione di un titolo che geneticamente a tale istruttoria appartiene, si' che la precarieta' della clausola di provvisoria esecuzione appare come una mera conseguenza della precarieta' del titolo stesso. 2.1.4. - Conclusivamente, devesi allora affermare che l'analogia dei presupposti di concessione della provvisoria esecuzione non comporta necessariamente la previsione di un identico regime di stabilita' per le due ordinanze in esame, diversi essendo i contesti processuali in cui esse s'inseriscono. E, piu' in generale, e' da rilevarsi che resta affidata alla discrezionalita' del legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata nei diversi tipi di giudizi. 2.2. - Il richiamo alla discrezionalita' del legislatore - che trova il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela (v. sentenza n. 295 del 1995) - in uno con quanto sopra s'e' detto in ordine al significato normativo dell'art. 648 cod. proc. civ., vale poi ad escludere la prospettata violazione, oltre che dell'art. 3 in collegamento con l'art. 24 della Costituzione, anche dell'art. 24 in se' considerato. Cio', proprio in quanto l'ordinanza di cui alla denunciata disposizione viene emessa nel reale e pieno contraddittorio delle parti, non ha natura decisoria, siccome destinata ad essere riassorbita nella sentenza di merito, e costituisce strumento per la soddisfazione d'un interesse (del creditore) che non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto prevalente su altro interesse contrapposto (del debitore) nel bilanciamento demandato appunto alla sua discrezionalita'.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Salerno con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996. Il presidente: Ferri Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C0356