N. 66 ORDINANZA 4 - 8 marzo 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia e  urbanistica  -  Abusivismo  -  Trattamento  sanzionatorio
 penale  - Concessione edilizia in sanatoria - Condizione che le opere
 siano state realizzate al fine di ovviare a  situazioni  di  "estremo
 disagio" - Riduzione della misura dell'oblazione - Impugnazione di un
 mero  presupposto  per  l'applicazione di particolare agevolazione in
 materia amministrativa - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, tredicesimo comma).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 25 secondo comma).
 
(GU n.11 del 13-3-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Luigi MENGONI;
 Giudici: prof. Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
 VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
  ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 13,
 della legge 23 dicembre 1994, n.  724  (Misure  di  razionalizzazione
 della  finanza  pubblica),  promosso  con  ordinanze emesse: 1) il 28
 marzo 1995 dal pretore di Caltanissetta  nel  procedimento  penale  a
 carico  di  Armando  Cigna, iscritta al n. 456 del registro ordinanze
 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  -  prima
 serie  speciale  -  n.  36,  dell'anno  1995; 2) il 7 luglio 1995 dal
 pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a carico  di  Carmen
 Lorenza  Castrillo,  iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1995 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  -  prima  serie
 speciale - n. 41, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  10  gennaio  1996  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Ritenuto  che  il  pretore  di  Caltanissetta, con due ordinanze di
 contenuto sostanzialmente identico, emesse nel corso  di  altrettanti
 procedimenti penali per violazioni edilizie (ordinanze R.O. nn. 456 e
 591 del 1995, rispettivamente in data 28 marzo 1995 e 7 luglio 1995),
 ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.  39,
 comma  13,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724   (Misure   di
 razionalizzazione  della  finanza  pubblica)  che prevede, in caso di
 domanda di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi  dello  stesso
 art.  39,  la  riduzione della misura dell'oblazione qualora le opere
 abusive siano state realizzate al fine di  ovviare  a  situazioni  di
 "estremo disagio";
     che,  secondo il rimettente, la disposizione in esame si porrebbe
 in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, della
 Costituzione, per  violazione  dei  principi  di  tassativita'  della
 fattispecie  penale  e  di  uguaglianza  dei  cittadini, in quanto la
 indeterminatezza  della  espressione  usata   dal   legislatore   non
 consentirebbe   al  giudice  di  individuarne  il  contenuto,  e,  di
 conseguenza, di stabilire con uniformita' di criteri i casi in cui e'
 consentita la decurtazione della sanzione;
     che nel giudizio introdotto con l'ordinanza R.O. n. 456 del  1995
 e'   intervenuto   il   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 concluso per la infondatezza dei rilievi;
   Considerato  che le due ordinanze sollevano la medesima questione e
 che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con
 un'unica pronuncia;
     che non e' configurabile  la  violazione  dell'art.  25,  secondo
 comma,  della Costituzione, in quanto la norma censurata non concorre
 a costituire il precetto penale che  nella  specie  risulta  violato,
 formulato   nell'art.  20  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,
 disposizione nella quale la condotta  penalmente  sanzionata  risulta
 sufficientemente descritta, si' da consentire di distinguere la sfera
 del lecito da quella dell'illecito (v., fra le altre, sentenze n. 122
 del 1993, n. 185 del 1992, n. 282 del 1990, n. 364 del 1988);
     che la impugnata disposizione di cui all'art. 39, comma 13, della
 legge  n.  724 del 1994 nemmeno contribuisce a precisare il contenuto
 della norma incriminatrice, costituendo, invece, solo il  presupposto
 per  l'applicazione  di  una  particolare  agevolazione  (in  sede di
 autodeterminazione   dell'oblazione  da  parte  dell'interessato,  di
 determinazione  definitiva  da  parte  del  sindaco  e  di   verifica
 eventuale  da  parte  del  giudice sia nel giudizio amministrativo di
 impugnativa della relativa determinazione, sia in  quello  penale  ai
 sensi  degli  artt.  38,  secondo comma, e 39 della legge 28 febbraio
 1985, n. 47), consistente nella riduzione dell'oblazione;
     che, una volta chiarito che la conoscibilita' del precetto non e'
 impedita dalla  norma  impugnata,  anche  la  prospettata  violazione
 dell'art.   3,   primo   comma,  della  Costituzione  mostra  la  sua
 inconsistenza;
     che,   pertanto,   le   questioni   devono   essere    dichiarate
 manifestamente infondate;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  39,  comma  13,
 della  legge  23  dicembre  1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
 della finanza pubblica), sollevate, in  riferimento  agli  artt.  25,
 secondo  comma,  e 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di
 Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.
                        Il presidente:  Mengoni
                        Il redattore:  Chieppa
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
 96C0357