N. 68 ORDINANZA 4 - 8 marzo 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Trattamento  sanzionatorio   penale   -
 Inquinamento  delle  acque - Trattamento differenziato di fattispecie
 identiche se giudicate sotto la  vigenza  dei  diversi  decreti-legge
 susseguitisi  nel  tempo  - Mancata conversione nei termini di alcuni
 dei decreti-legge impugnati  -  Successivo  intervento  di  modifiche
 della disciplina in materia - Esigenza di nuova valutazione in ordine
 alla  rilevanza  delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici
 rimettenti.
 
 (D.-L.  16  novembre 1994, n. 629, artt. 3, primo comma, e 6, secondo
 comma; d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).
 
 (Cost., artt. 3, 10, 11, 32 e 77).  
(GU n.11 del 13-3-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:  avv. Mauro FERRI;
   Giudici:    prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, e
 6, comma 2, del decreto-legge 16 novembre  1994,  n.  629  (Modifiche
 alla  disciplina  degli  scarichi  delle  pubbliche fognature e degli
 insediamenti civili che non  recapitano  in  pubbliche  fognature)  e
 dell'art. 3 e dell'intero testo del decreto-legge 16 gennaio 1995, n.
 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature
 e   degli   insediamenti  civili  che  non  recapitano  in  pubbliche
 fognature), promossi con ordinanze emesse  il  2  dicembre  1994  dal
 pretore  di  Brindisi;  il 20 marzo 1995 dal pretore di Roma, sezione
 distaccata  di  Castelnuovo di Porto; il 2 marzo 1995, il 23 febbraio
 1995, il 30 gennaio 1995, il 3 marzo 1995, il 9 febbraio 1995  (n.  2
 ordinanze),  il  16 febbraio 1995 e il 9 febbraio 1995 dal pretore di
 Ferrara; il 24 febbraio 1995 dal pretore di Roma, sezione  distaccata
 di  Castelnuovo di Porto; il 3 marzo 1995 e il 10 febbraio 1995 (n. 2
 ordinanze) dal pretore di Ferrara; il 2 dicembre 1994 dal pretore  di
 Brindisi;  il 20 marzo 1995 e il 20 gennaio 1995 (n. 4 ordinanze) dal
 pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di  Porto;  il  16
 febbraio  1995  dal  pretore di Ferrara, sezione distaccata di Cento;
 iscritte rispettivamente ai nn. 585, 617, 635, 644,  645,  646,  647,
 648,  673, 674, 694, 726, 727, 734, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 838
 del registro ordinanze 1995 e  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della  Repubblica, prima serie speciale, nn. 41, 42, 43, 44, 46, 47 e
 50, dell'anno 1995;
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 febbraio 1996 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto  emesse  il  2
 dicembre 1994 (r.o. nn. 585 e 747 del 1995), nel corso di altrettanti
 procedimenti  penali  promossi  nei confronti di persone imputate per
 aver effettuato scarichi non autorizzati  o  eccedenti  i  limiti  di
 accettabilita',  il  pretore di Brindisi ha sollevato, in riferimento
 agli artt. 3, 10, 11,  32  e  77  della  Costituzione,  questioni  di
 legittimita'  costituzionale  del  decreto-legge 16 novembre 1994, n.
 629  (Modifiche  alla  disciplina  degli  scarichi  delle   pubbliche
 fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
 fognature),  denunciando  l'art.  3,  comma 1 (che modifica il regime
 delle sanzioni stabilite dal terzo comma dell'art. 21 della legge  10
 maggio   1976,  n.  319  per  gli  scarichi  eccedenti  i  limiti  di
 accettabilita'),  e  l'art.  6,  comma  2   (che   prevede   sanzioni
 amministrative  pecuniarie  per  chi  effettua  senza  autorizzazione
 scarichi civili e di pubbliche fognature nelle acque, sul suolo o nel
 sottosuolo);
     che, con riferimento all'art. 77 della Costituzione,  il  pretore
 di  Brindisi  ritiene che il decreto-legge, reiterato con il medesimo
 contenuto,  manchi  del  requisito  della  necessita'   ed   urgenza,
 presupposto  necessario  per  l'adozione da parte del Governo di atti
 aventi forza di legge;
     che le disposizioni denunciate sarebbero in contrasto  anche  con
 il   principio  di  eguaglianza  (art.  3  della  Costituzione),  per
 l'ingiustificata  disparita'   di   trattamento   determinata   dalla
 depenalizzazione  delle  contravvenzioni concernenti gli scarichi non
 autorizzati o eccedenti i limiti  di  tollerabilita'  provenienti  da
 insediamenti   civili,   mentre   costituiscono  reato  gli  scarichi
 egualmente non autorizzati o eccedenti  i  limiti  di  tollerabilita'
 provenienti  da insediamenti produttivi.  Inoltre sarebbe irrazionale
 la previsione di sanzioni piu' lievi  per  condotte  che  causano  un
 maggiore  danno  all'ambiente,  rispetto  alle sanzioni stabilite per
 ipotesi di minore gravita';
     che, secondo il pretore rimettente, sarebbero violati il  diritto
 alla  salute  (art. 32, della Costituzione), configurato come diritto
 all'ambiente salubre, e gli artt. 10 e 11 della Costituzione, perche'
 la disciplina adottata  contrasterebbe  con  i  vincoli  posti  dalla
 normativa comunitaria, in particolare con la direttiva 91/271/CEE del
 21 maggio 1991;
     che  anche  nei confronti del successivo decreto-legge 16 gennaio
 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle  pubbliche
 fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
 fognature),  che  ha  disciplinato  la  medesima  materia, sono state
 sollevate  questioni   di   legittimita'   costituzionale,   che   lo
 coinvolgono  nella  sua interezza o si riferiscono al solo art. 3. Le
 questioni sono state sollevate nel corso di altrettanti  procedimenti
 penali,  indicando  diversi  parametri  costituzionali, con ordinanze
 emesse dai pretori di Ferrara, il 30 gennaio (r.o. 645 del 1995),  il
 9  febbraio (r.o.  nn. 647, 648 e 674 del 1995), il 10 febbraio (r.o.
 nn. 727 e 734 del 1995), il 16 febbraio (r.o. n. 673 del 1995), il 23
 febbraio (r.o. n. 644 del 1995), il 2 marzo (r.o. n. 635 del 1995) ed
 il 3 marzo 1995 (r.o. nn.  646  e  726  del  1995);  dal  pretore  di
 Ferrara,  sezione  distaccata  di  Cento,  con ordinanza emessa il 16
 febbraio 1995 (r.o. n. 838 del 1995); dal pretore  di  Roma,  sezione
 distaccata  di  Castelnuovo  di  Porto,  con  ordinanze  emesse il 20
 gennaio (r.o.  nn. 749, 750, 751 e 752  del  1995),  il  24  febbraio
 (r.o.  n.  694  del 1995) ed il 20 marzo 1995 (r.o. nn. 617 e 748 del
 1995);
     che tutte le ordinanze considerano l'art. 3, il quale modifica la
 disciplina delle sanzioni, originariamente stabilita dal terzo  comma
 dell'art.  21  della  legge n. 319 del 1976, per gli scarichi oltre i
 limiti di accettabilita', o l'intero decreto-legge n. 9 del  1995  in
 contrasto  con  gli  artt.  25  e  77  della Costituzione, mancando i
 presupposti di necessita' ed urgenza che  legittimano  l'adozione  da
 parte  del Governo di atti con forza di legge. Inoltre la successione
 di  decreti-legge  non  convertiti,  con  un   contenuto   in   parte
 differente,  determinerebbe  un  trattamento  diverso  di fattispecie
 identiche, con violazione dei principi  di  riserva  di  legge  e  di
 certezza  del  diritto  in materia penale, perche' le stesse condotte
 sarebbero  valutate  diversamente  a  seconda  che  il  giudizio  sia
 adottato sotto la vigenza di uno o dell'altro decreto-legge;
     che,  in  particolare,  l'art.  3 del decreto-legge n. 9 del 1995
 determinerebbe, in violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  un
 trattamento  differente  di fattispecie identiche, se giudicate sotto
 la vigenza di diversi decreti-legge, ed  una  irrazionale  disparita'
 nel  regime  delle  sanzioni,  essendo  punite  con  minore severita'
 condotte che  causano  un  maggiore  danno  all'ambiente  rispetto  a
 violazioni  meno  gravi.  Viene inoltre prospettata la violazione del
 diritto alla salute (art. 32, della Costituzione),  configurato  come
 diritto  all'ambiente  salubre;  dell'art.  9,  secondo  comma, della
 Costituzione, per  la  mancata  tutela  del  paesaggio,  inteso  come
 ambiente  naturale; dell'art. 10, della Costituzione o degli artt. 10
 e 11 della Costituzione, perche' la disciplina  adottata  sarebbe  in
 contrasto  con  i  vincoli  posti  dalla  normativa  comunitaria,  in
 particolare  con  la  direttiva  91/271/CEE;  dell'art.   41,   della
 Costituzionale,   giacche'   si   determinerebbe  una  situazione  di
 svantaggio per le imprese servite da scarichi che non  recapitano  in
 pubbliche  fognature,  le  quali hanno dovuto effettuare investimenti
 per adeguare i propri impianti alle norme  di  tutela  ambientale,  a
 differenza  delle  imprese  i  cui  scarichi  recapitano in pubbliche
 fognature;
     che,  nei  giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 585 e 747
 del 1995 (relative a disposizioni contenute nel decreto-legge n.  629
 del 1994), e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
 concluso per l'inammissibilita' delle questioni, non essendo stato il
 decreto-legge convertito nel termine di  sessanta  giorni  dalla  sua
 pubblicazione;
   Considerato  che  le  ordinanze  di rimessione si riferiscono tutte
 alla disciplina degli scarichi  delle  pubbliche  fognature  e  degli
 insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature: alcune
 denunciano  disposizioni  del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629,
 altre il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (nella sua  interezza  o
 limitatamente all'art. 3);
     che   essendo   prospettate   questioni   identiche  o  connesse,
 concernenti la disciplina della stessa  materia,  i  giudizi  possono
 essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
     che  i  due  decreti-legge  sottoposti a verifica di legittimita'
 costituzionale sono decaduti, non essendo stati convertiti  in  legge
 entro  il  termine  di sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione
 (come risulta dai comunicati  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,
 serie  generale,  nn.  12  e  65,  del 16 gennaio 1995 e del 18 marzo
 1995);
     che  la  materia  e'  stata  successivamente   disciplinata   dal
 decreto-legge  17  marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli
 scarichi delle pubbliche fognature e degli  insediamenti  civili  che
 non  recapitano  in  pubbliche  fognature),  convertito in legge, con
 modificazioni, con la  legge  17  maggio  1995,  n.  172.  Nella  sua
 configurazione  definitiva,  la  disciplina della materia risulta per
 piu' aspetti mutata  rispetto  a  quella  considerata  nelle  diverse
 ordinanze  di rinvio. Tra l'altro e' venuto meno il comma 2 dell'art.
 3  del  decreto-legge  n.  9  del  1995;   non   e'   piu'   prevista
 l'autorizzazione   in  sanatoria,  gia'  contenuta  nell'art.  7  del
 decreto-legge n. 9 del 1995; e' esclusa l'applicazione di sanzioni ai
 pubblici  amministratori  che  alla  data   di   accertamento   della
 violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili, finalizzati
 alla  depurazione  delle  acque  (norma  introdotta  nell'art.  3 del
 decreto-legge n. 79 del 1995 dalla legge di conversione);
     che, essendo mutato il quadro  normativo  complessivo,  gli  atti
 vanno  restituiti ai giudici rimettenti, perche' essi valutino se, in
 base alla nuova disciplina,  le  questioni  sollevate  siano  tuttora
 rilevanti nei giudizi principali (ordinanza n. 535 del 1995).
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  ordina  la restituzione degli atti ai giudici
 rimettenti indicati in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.
                         Il presidente:  Ferri
                        Il redattore:  Mirabelli
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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