N. 69 ORDINANZA 4 - 8 marzo 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Pretore  -  Cumulo  di  domande  -  Spostamento  al
 giudice competente per valore - Mancata previsione in caso di riserva
 di  contenimento  espressa  dalla  parte  - Carattere dispositivo del
 processo civile - Richiamo alla ordinanza della Corte nn. 130/1995  e
 275/1994 - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.C., artt. 10 e 14).
 
 (Cost., artt. 25 e 97).
(GU n.11 del 13-3-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
   Presidente:  avv. Mauro FERRI;
   Giudici:    prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 14 del
 codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo
 1995 dal pretore di Pescara  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Ciampoli  Sergio ed altra e Ciampoli Michele ed altri, iscritta al n.
 415 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica, prima serie speciale, n. 28,  dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che, nel corso di un  giudizio  -  nel  quale  gli  attori
 avevano  formulato  due  distinte  domande  il  cui valore, cumulato,
 eccedeva la competenza pretorile, chiedendo  tuttavia  contenersi  la
 condanna  entro  il limite di tale competenza - il pretore di Pescara
 ha sollevato, con ordinanza emessa il 29  marzo  1995,  questione  di
 legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 25 e 97 della
 Costituzione  -  degli  artt. 10 e 14 del codice di procedura civile,
 nella parte in cui  consentono,  "secondo  un  principio  costituente
 diritto vivente", che lo spostamento al giudice competente per valore
 a  se'guito di cumulo di domande non si produca in caso di riserva di
 contenimento espressa dalla parte;
     che, secondo il giudice a  quo,  il  foro  locale  si  avvarrebbe
 frequentemente di tale possibilita', in quanto i tempi di definizione
 dei  giudizi  presso  il  tribunale  di  Pescara  sarebbero  maggiori
 rispetto alla pretura;
     che le norme impugnate, a parere del  rimettente,  risulterebbero
 lesive   della  garanzia  ex  art.  25  della  Costituzione,  poiche'
 consentirebbero alle parti di scegliersi il proprio giudice,  nonche'
 del  principio  di  buon  andamento  ex  art.  97 della Costituzione,
 poiche' renderebbero vano ogni tentativo di distribuire razionalmente
 il carico di lavoro tra gli uffici giudiziari;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  concludendo  per
 l'infondatezza della questione;
   Considerato  che la dichiarazione dell'attore di voler contenere il
 valore complessivo delle domande  nei  limiti  della  competenza  del
 pretore adito e la conseguente individuazione di quest'ultimo come il
 giudice   della  controversia  rappresentano  indispensabili,  quanto
 ovvii, corollari del principio secondo cui il valore della causa,  ai
 fini  della  competenza,  si  determina  dalla  domanda  e,  piu'  in
 generale, dal carattere dispositivo del processo civile;
     che il richiamo all'art. 25 della Costituzione non e' pertinente,
 tutelando  esso  solo  l'esigenza  che  la  competenza  degli  organi
 giudiziari,   al   fine   di   una   garanzia   rigorosa  della  loro
 imparzialita', venga  sottratta  ad  ogni  possibilita'  di  arbitrio
 attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri
 generali  fissati  in anticipo e non in vista di singole controversie
 (v., da ultimo, ordinanza n. 130 del 1995);
     che ancor meno pertinente appare il riferimento all'art. 97 della
 Costituzione, poiche' - come questa Corte ha costantemente  affermato
 -   il   principio   di   buon   andamento   e   della  imparzialita'
 dell'amministrazione,  sia  pur  riferibile  anche  agli  organi   di
 amministrazione  della  giustizia,  attiene esclusivamente alle leggi
 concernenti  l'ordinamento  degli  uffici  giudiziari   e   il   loro
 funzionamento  sotto  l'aspetto  amministrativo,  mentre e' del tutto
 estraneo al tema dell'esercizio della funzione  giurisdizionale  (v.,
 ex plurimis, ordinanza n. 275 del 1994);
     che la questione, concernente per il resto profili di mero fatto,
 e' pertanto manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 10 e 14 del codice  di  procedura  civile,
 sollevata,  in riferimento agli artt. 25 e 97 della Costituzione, dal
 pretore di Pescara con l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.
                         Il presidente:  Ferri
                         Il redattore:  Ruperto
                       Il cancelliere:  Di Paola
   Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
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