N. 259 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1995
N. 259 Ordinanza emessa il 21 novembre 1995 dal pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi nel procedimento penale a carico di Petrini Luigi Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Sottrazione alla disciplina sanzionatoria dello smaltimento di sostanze inserite nei listini ufficiali delle camere di commercio - Reintroduzione del contenuto del d.m. 26 gennaio 1990 gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 512/1990) - Reiterazione a catena di decreti-legge non convertiti in assenza del presupposto della necessita' ed urgenza - Incidenza sui principi della tutela dell'ambiente e della natura, di legalita' della riserva di legge in materia penale - Violazione di norme comunitarie. Legislazione statale e regionale - Leggi ed atti equiparati - Decreti-legge non convertiti - Omessa previsione del divieto di reiterazione di decreti-legge decaduti - Violazione dei principi costituzionali in materia - Riferimenti alle pronunce costituzionali nn. 29, 161 e 289 del 1995. (D.-L. 8 novembre 1995, n. 463, art. 12; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, secondo comma, lett. d) (recte: c)). (Cost., artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 77).(GU n.13 del 27-3-1996 )
IL PRETORE Ha pronunziato la seguente ordinanza, all'esito della discussione nel processo indicato in epigrafe a carico di Petrini Luigi. O s s e r v a All'odierno processo le parti concludevano come da separato verbale. Ritiene il giudicante che la decisione allo stato non possa emettersi, in quanto va preliminarmente affrontata l'esame degli effetti sull'imputazione di cui al capo a) dell'art. 12 d.-l. 8 novembre 1995, n. 463, di cui occorre valutare la questione di legittimita' costituzionale. R i l e v a n z a Dalle emergenze processuali, segnatamente dalla perizia in atti, redatta con motivazione logica ed esente da vizi tecnici, che accertava la presenza di rifiuti provenienti da una lavanderia con elementi di tetracloroetilene - segnatamente ove il perito affermava (p. 2 dell'elaborato) che il "lavaggio degli indumenti avviene mediante un solvente denominato tetracloroetilene (o percloroetilene) il quale, ad ogni lavaggio, subisce un processo di distillazione", "preliminarmente al processo di distillazione, il percloroetilene viene "filtrato" attraverso un composto, inerte, allo stato solido, denominato decalite tonsil optimum N FF" (omissis) "che ha la funzione di trattenere lo sporco, le sostanze grasse e le eventuali fibre accumulate nel solvente durante il lavaggio. Periodicamente, ogni 12-15 lavaggi, la decalite esausta viene estratta e messa in contenitori metallici, muniti di coperchio, a loro volta stoccati in un manufatto di lamiera ubicato nel piazzale di pertinenza dell'Azienda. Si specifica che il solvente (percloroetilene) utilizzato nel ciclo di lavaggio precedentemente descritto non viene mai estratto dal serbatoio in cui e' contenuto, ma si procede esclusivamente al reintegro delle inevitabili perdite di esercizio" - sembra risultare, salva ogni successiva determinazione, la presenza nell'odierna vicenda di rifiuti classificabili, ex art. 2 del d.-l. 8 novembre 1995, n. 463, come "residui". Per l'effetto potrebbe applicarsi all'odierna fattispecie l'art. 12, commi quarto e quinto d.-l. n. 463 del 1995, che abroga la normativa penale dell'originario impianto sanzionatorio del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in particolare nel punto in cui, richiamando il contenuto dell'art. 14, comma primo, d.-l. n. 463 del 1995, esclude la punibilita' della condotta incriminata. Riesaminando, cosi' come imposto dalla precedente ordinanza interlocutoria (Corte costituzionale ordinanza 15 giugno 1995 n. 289), i parametri normativi suscettibili di applicazione nel caso di specie, deve ritenersi che nell'odierna vicenda persistano i dubbi di costituzionalita' gia' espressi nella propria ordinanza datata 29 novembre 1994 e che appaiono rafforzati dalla giurisprudenza costituzionale intervenuta nel successivo arco temporale.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 258/1996). 96C0369