N. 261 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1995
N. 261 Ordinanza emessa il 21 novembre 1995 dal pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi nel procedimento penale a carico di Rocchi Clotilde ed altra Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Sottrazione alla disciplina sanzionatoria dello smaltimento di sostanze inserite nei listini ufficiali delle camere di commercio - Reintroduzione del contenuto del d.m. 26 gennaio 1990 gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 512/1990) - Reiterazione a catena di decreti-legge non convertiti in assenza del presupposto della necessita' ed urgenza - Incidenza sui principi della tutela dell'ambiente e della natura, di legalita' della riserva di legge in materia penale - Violazione di norme comunitarie. Legislazione statale e regionale - Leggi ed atti equiparati - Decreti-legge non convertiti - Omessa prevsione del divieto di reiterazione di decreti-legge decaduti - Violazione dei principi costituzionali in materia - Riferimenti alle pronunce costituzionali nn. 29, 161 e 289 del 1995. (D.-L. 8 novembre 1995, n. 463, art. 12; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, secondo comma, lett. d) (recte: c)). (Cost., artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 77).(GU n.13 del 27-3-1996 )
IL PRETORE Ha pronunziato la seguente ordinanza, all'esito della discussione nel processo indicato in epigrafe a carico di Rocchi Clotilde e Tomassini Amelia. O s s e r v a All'odierno processo le parti concludevano come da separato verbale. Ritiene il giudicante che la decisione allo stato non possa emettersi, in quanto va preliminarmente affrontata l'esame degli effetti sull'imputazione in oggetto dell'art. 12 d.-l. 8 novembre 1995, n. 463, di cui occorre valutare la questione di legittimita' costituzionale. R i l e v a n z a Dalle emergenze processuali, segnatamente dalla deposizione di Bagnetti Antonio che riferiva di rifiuti provenienti da una lavanderia con elementi di tetracloroetilene ("Sono tecnico dell'ambiente ULS n. 2. Nella lavanderia veniva eseguita un'attivita' di lavaggio di indumenti a secco mediante una macchina a ciclo chiuso, con tetracloroetilene che e' un solvente allo stato liquido, durante il lavaggio il solvente si impregna dello sporco contenuto nei capi lavati, del grasso e di eventuali fibre che si distaccano dai capi stessi; dopo un certo numero di lavaggi anche in relazione ai capi lavati, il tetracloroetilene viene fatto passare in un distillatore e portato allo stato gassoso, in questo distillatore e' presente la decalite, che e' una sostanza inerte e quindi si depura con una funzione da filtro. Questa decalite sempre in relazione ai numeri di lavaggi viene tolta dal filtro e messa in contenitori che al momento era contenuta in contenitori chiusi e sigillati ermeticamente e si trovavano nel bagno a servizio della lavanderia. Nel corso del sopralluogo accertammo che il quantitativo di decalite, cosi' come desumibile dalla consultazione dei registri di carico e scarico e dalla documentazione relativa al conferimento alla ditta per lo smaltimento e trasporto era pari a 70 kg l'anno. La decalite se ripulita potrebbe essere riutilizzata nel ciclo produttivo. I 70 kg di rifiuti prodotti in un anno sono sicuramente inferiori al volume di mc. 2") sembra risultare, salva ogni successiva determinazione, la presenza nell'odierna vicenda di rifiuti classilicabili, ex art. 2 del d.-l. 8 novembre 1995 n. 463, come "residui". Per l'effetto potrebbe applicarsi all'odierna fattispecie l'art. 12, commi quarto e quinto, d.-l. n. 463 del 1995, che abroga la normativa penale dell'originario impianto sanzionatorio del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in particolare nel punto in cui, richiamando il contenuto dell'art. 14, comma primo, d.-l. n. 463 del 1995, esclude la punibilita' della condotta incriminata.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 258/1996). 96C0371