N. 264 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 1993- 1 marzo 1996
N. 264 Ordinanza emessa il 16 aprile 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1 marzo 1996) dal tribunale di Reggio Calabria sulla richiesta di riesame proposta da Tropea Felice ed altra Reato in genere - Soggetti sottoposti a procedimento penale per specifiche ipotesi di reato o a procedimento di prevenzione - Possesso da parte degli stessi, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta - Mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni - Configurazione come reato proprio - Lesione del principio di uguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di non colpevolezza. (Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies). (Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).(GU n.13 del 27-3-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza esaminata la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Tropea Felice e Oppedisano Maria avverso il provvedimento emesso dal g.i.p. presso il tribunale di Locri, in data 17 marzo 1993; Esaminati gli atti e la documentazione allegata. Eccepisce preliminarmente la difesa, l'illegittimita' del provvedimento oggetto del presente riesame, per inapplicabilita' alla fattispecie per cui si procede, del sequestro preventivo. Viene asserito, infatti, che il sequestro di cui all'art. 321 c.p.p., postulando il pericolo di protrazione o aggravamento delle conseguenze di un fatto criminoso, deve indefettibilmente presupporre un reato, cosa che nel caso di specie difetterebbe, giacche', prosegue sempre la difesa, "l'unico dato relativo ad un'incolpazione e' quello dato dall'esistenza di indagini per associazione ex art. 74 t.u. stup.ti, a carico di Tropea Domenico, rispettivamente marito e padre dei reclamanti". Orbene, sul punto, non puo' omettersi di considerare, al fine di evidenziare la infondatezza dell'assunto riportato, che la disposizione di cui all'art. 12-quinquies della legge n. 306/1992, si applica a coloro nei cui confronti sono svolte indagini per i delitti, fra gli altri, di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilita' di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza. Pertanto, cio' che e' stato definito quale unico dato relativo ad un'incolpazione, vale a dire l'essere Tropea Domenico indagato per il reato di cui all'art. 74 t.u. stup.ti, costituisce proprio uno dei presupposti legittimanti l'ascrivibilita' del delitto previsto e punito dall'art. 12-quinquies citato. Nel prosieguo, viene altresi' lamentata l'assenza di indagine concernente la "pretesa sperequazione tra acquisibile ed acquisito", talche' l'art. 12-quinquies risulterebbe inapplicabile. Invero, contrariamente a quanto dedotto, devesi osservare che, dalle allegazioni contenute in atti, si rileva come gli odierni ricorrenti non siano mai stati percettori di reddito, non avendo mai espletato attivita' lavorativa, ed altresi' che il loro congiunto, Tropea Domenico, abbia dichiarato, per l'anno 1984, un imponibile di L. 9.975.000; per l'anno 1985, un imponibile di L. 3.640.000; per l'anno 1986 risulta non aver dichiarato alcun reddito; per l'anno 1987, contro un reddito dichiarato di L. 9.087.000, e' stato accertato dall'Ufficio imposte dirette di Locri un reddito di L. 73.669.000; per l'anno 1988, contro un reddito dichiarato di L. 11.703.000, e' stato accertato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Locri un reddito di L. 31.181.000. Tanto illustrato, si evidenzia che Oppedisano Maria e Tropea Felice, congiunti e conviventi di Tropea Domenico, risultano aver costituito, in data 10 dicembre 1991, una s.r.l., la Number One s.r.l., con capitale sociale di L. 90.000.000, avente ad oggetto la gestione di alberghi, l'esercizio di aziende commerciali, l'esercizio di attivita' edilizia, la compravendita di fabbricati. Detta societa', con amministratore unico Oppedisano Maria, risulta aver acquistato le particelle 100 e 210 del foglio di mappa 45, per una superficie complessiva di mq 2500, in localita' Grotteria Mare, per cui e' stata richiesta concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato in c.a. a cinque piani fuori terra, piu' seminterrato, da adibire ad hotel ristorante. Tale appezzamento e' stato valutato, tenuto conto dell'ubicazione, destinazione ed ampiezza, nell'informativa della Guardia di finanza di Catanzaro, in non meno di L. 500.000.000. Alla stregua di quanto sopra, ravvisata la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la sussistenza del reato, seppur alla cognizione del tribunale, in materia di sequestro, sia sottratto ogni sindacato sulla fondatezza della incolpazione, salvo il limite dell'accertamento della palese difformita' fra fattispecie contestata e fattispecie legale ipotizzata (Cass., sez. II, 25 settembre 1985), si rileva che la fisionomia atipica dell'incriminazione in discorso comporta una fase preliminare relativa all'individuazione dei beni da assoggettare a vincolo, con successiva inversione dell'onere della prova a carico dell'indagato, il quale dovra' provare la lecita origine dei beni stessi, attivita' questa che riguardera' la successiva fase del giudizio di merito. Ulteriormente, e per cio' che concerne il motivo di gravame relativo alla insussistenza del pericolo di protrazione delle conseguenze di reato o dell'aggravamento di esse, si opina che il provvedimento di sequestro, in questa sede impugnato, e' stato disposto non perche' ravvisate sussistenti le succitate esigenze di prevenzione, bensi' perche' trattasi di beni per i quali la confisca e' obbligatoria, acclarata la fondatezza dell'imputazione. Tanto e' stato disposto in conformita' alle prescrizioni di cui all'art. 321, secondo comma, c.p.p., che consente al giudice di disporre il sequestro preventivo delle cose di cui e' consentita la confisca e pertanto non puo' che attestarsi la correttezza dell'operato del giudice a quo. Cio' premesso, va tuttavia, promosso incidente di costituzionalita', perche' ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la relativa quaestio - nei termini appresso indicati - nel presente procedimento in relazione al dedotto art. 12-quinquies, secondo comma, della legge n. 356/1992 per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione. In merito si osserva che questo tribunale, in diversa composizione, aveva gia' sollevato l'incidente di costituzionalita', in ordine alla medesima questione, con ordinanza del 14 dicembre 1992, la cui motivazione appresso si riporta e si recepisce integralmente come propria. La lettera della citata disposizione individua nel comma secondo una fattispecie modellata sul tipo degli artt. 707 e 708 c.p. (che e' infatti alternativa rispetto alle incriminazioni concernenti le condotte di cui al comma primo, nonche' a quelle di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.). Essa, infatti, assume, introducendo un meccanismo di inversione dell'onere della prova, uno stato di fatto personale, oggettivamente acclarato, individuato nell'inciso "risultano, anche per interposta persona fisica o giuridica, essere titolari o avere disponibilita a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilita' di valore sproporzionato al loro reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza" quale coelemento costitutivo dell'incriminazione in discorso, che e' reato di pericolo. Nello statuire cio', tuttavia, tale previsione non riproduce, quale requisito minimo di integrazione della posizione soggettiva incriminata, il presupposto di una previa condanna irrogata nei confronti del medesimo; requisito gia' riconosciuto imprescindibile per la compatibilita' costituzionale delle disposizioni analogamente incriminatorie di cui agli artt. 707 e 708 c.p. (cfr. sentenza n. 110 del 19 luglio 1968 e n. 14 del 2 febbraio 1971 della Corte costituzionale). Detta disposizione, infatti, assume quale presupposto della (eventuale) condanna e successiva applicazione di confisca il mero essere dell'imputato sottoposto ad indagini per taluno dei reati ivi specificati, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Selettivamente, pertanto, l'incriminazione si rivolge non a tutti i soggetti dell'ordinamento, ma solo a quelli, sebbene non piu' soltanto "inquisiti" (a vario titolo), comunque giudicabili. Tale posizione, che e' meramente processuale e non gia' "stato personale", che puo' essere dall'imputato del reato di cui all'art. 12-quinquies, persino non conosciuta, manifestandosi come condizione obiettiva di punibilita', contrasta comunque con la presunzione di non colpevolezza di chi e' mero indagato o anche giudicabile e non ha riportato (neppure con sentenza non definitiva) una condanna. Devesi, dunque, disporre la sospensione del giudizio di gravame di cui all'art. 309 c.p.p. per l'evidente impossibilita' di pronunciare sul medesimo, in pendenza del proposto incidente di costituzionalita'. Sicche' la presente questione di legittimita' si ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con conseguente proposizione alla competente Corte costituzionale, nei confronti della legge n. 356/1992.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992, come in motivazione specificata; Sospende il giudizio promosso con ricorso proposto dal difensore di Tropea Felice ed Oppedisano Maria ed ordina la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, nonche' per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Reggio Calabria, addi' 16 aprile 1993 Il presidente: Boemi Il giudice estensore: Crucitti 96C0374