N. 104 ORDINANZA 7 - 18 aprile 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Gratuito  patrocinio - Ammissione al beneficio per i non abbienti nei
 procedimenti penali concernenti contravvenzioni  -  Esclusione  salvo
 che i procedimenti siano riuniti a quelli concernenti delitti o siano
 agli  stessi  connessi ancorche' non riuniti - Difetto di rilevanza -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma ottavo).
 
 (Cost., artt. 3 e 24, terzo comma).
 
(GU n.17 del 23-4-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI,   prof.  Francesco  GUIZZI;  prof.
 Cesare  MIRABELLI;  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO;  avv. Massimo VARI;
 dott.  Cesare  RUPERTO;  dott.  Riccardo   CHIEPPA;   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY;  prof.  Valerio  ONIDA;  prof.  Carlo  MEZZANOTTE;  avv.
 Fernanda CONTRI; prof. Guido NEPPI MODONA; prof. Piero CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  8,
 della  legge  30  luglio  1990,  n. 217 (Istituzione del patrocinio a
 spese dello Stato per i non abbienti) promosso con  ordinanza  emessa
 il  7  giugno  1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la
 pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Federico Andrea
 iscritta al n. 1191 del registro ordinanze 1996  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  44, prima serie speciale,
 dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  25  marzo 1997 il giudice
 relatore Renato Granata;
   Ritenuto che nel corso del procedimento  penale  nei  confronti  di
 Federico  Andrea, imputato del reato contravvenzionale di guida senza
 patente (art. 116, comma 13, codice  della  strada),  il  pretore  di
 Torino - dopo aver dichiarato inammissibile, con provvedimento del 14
 marzo  1996,  l'istanza  dell'imputato di ammissione al beneficio del
 patrocinio  a  spese  dello  Stato  in  quanto  non  applicabile   ai
 procedimenti  penali  concernenti contravvenzioni - ha sollevato, con
 ordinanza del 7 giugno 1996, questione  incidentale  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n.
 217  per  violazione  degli  artt.  3  e  24,  terzo   comma,   della
 Costituzione,   nella   parte  in  cui  esclude  la  possibilita'  di
 ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i  non
 abbienti  nei  procedimenti penali concernenti contravvenzioni, salvo
 che questi siano riuniti a procedimenti concernenti delitti  o  siano
 agli stessi connessi ancorche' non riuniti;
     che il giudice rimettente sospetta la violazione del principio di
 ragionevolezza   e   di   eguaglianza   perche'   ingiustificatamente
 discrimina gli imputati  di  reati  contravvenzionali  rispetto  agli
 imputati  di  delitti  anche  se  talora  le  sanzioni dell'arresto e
 dell'ammenda previste per  alcune  contravvenzioni  risultano  essere
 piu'  elevate  della  reclusione  o  della  multa previste per taluni
 delitti;
     che parimenti sarebbe leso - secondo il giudice rimettente  -  il
 diritto  alla  difesa  perche'  la disciplina differenziata censurata
 avrebbe l'effetto di privare gli imputati  (non  abbienti)  di  reati
 contravvenzionali  della  effettiva  possibilita'  di  giovarsi della
 difesa tecnica in giudizio;
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
 che  la  questione  sia  dichiarata  manifestamente  inammissibile  o
 infondata per essere gia' stata  dichiarata  non  fondata  da  questa
 Corte con sentenza n. 243 del 1994;
   Considerato  che  il giudice rimettente, gia' prima di sollevare la
 questione  di  costituzionalita',  ha   applicato   la   disposizione
 censurata   provvedendo   in   ordine  all'istanza  dell'imputato  di
 ammissione al beneficio del patrocinio a  spese  dello  Stato,  senza
 peraltro  motivare in ordine alla necessita', neppure prospettata, di
 provvedere alla revoca del provvedimento emesso;
     che pertanto - come gia' affermato da questa Corte (ordinanze  n.
 340 del 1995 e n. 474 del 1991) - la questione risulta manifestamente
 inammissibile  per  difetto  di  rilevanza  non essendo consentito al
 giudice di sollevare questione di legittimita' costituzionale di  una
 disposizione  di legge della quale lo stesso giudice abbia gia' fatto
 applicazione.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  8, della legge 30
 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese  dello  Stato
 per  i  non  abbienti),  sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24,
 terzo  comma,  della  Costituzione,  dal  pretore   di   Torino   con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997
                  Il Presidente e redattore: Granata
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C0386