N. 75 ORDINANZA 7 - 15 marzo 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. - Revocabilita' del consenso in caso di legge piu' favorevole al reo - Preclusione - Questione fondata su di un presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza. (C.P.P., art. 447, terzo comma, ultimo periodo). (Cost., art. 3).(GU n.12 del 20-3-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 447, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Forli' nel procedimento penale a carico di Perini Paolo, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Forli', in sede di esame sulla richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 447, comma 3, del codice di procedura penale: "nella parte in cui non consente la revocabilita' del consenso in caso di legge piu' favorevole al reo"; che il giudice a quo fonda il dubbio di legittimita' costituzionale sul presupposto che, in caso di modifica del trattamento sanzionatorio in senso piu' favorevole al reo (intervenuta nelle more tra presentazione della richiesta e pronuncia della decisione), non solo la richiesta di patteggiamento non sia piu' revocabile, a norma della disposizione impugnata, ma il decidente altro non possa fare se non emettere sentenza di applicazione della pena nei termini sui quali si era formato l'accordo delle parti; che, in conseguenza, nella situazione indicata il cit. art. 447, terzo comma, risulterebbe in contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento tra l'imputato il cui consenso al patteggiamento non e' piu' revocabile e l'imputato che invece puo' avvantaggiarsi del trattamento sanzionatorio piu' favorevole; Considerato che la questione e' fondata su di un presupposto interpretativo chiaramente errato, in quanto e' positivamente escluso dal principio codificato nell'art. 2, terzo comma, del codice penale, sulla inderogabile applicazione della legge penale piu' favorevole al reo, che il giudice possa accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini considerati dalle parti prima dell'abrogazione del trattamento sanzionatorio deteriore, poiche' in tal modo egli continuerebbe a dare applicazione ad una norma non piu' vigente; che, quindi, fermo restando che il remittente non puo' che rigettare la richiesta di patteggiamento fondata su di una norma espulsa dall'ordinamento, rimane del tutto integra, per l'imputato, la possibilita' di riformulare la richiesta di applicazione della pena sulla base del vigente quadro normativo, fino al termine previsto dall'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale; che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 447, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Forli', con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Ferri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C0388