N. 273 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 gennaio 1996
N. 273 Ordinanza emessa il 10 gennaio 1996 della pretura di Udine, sezione distaccata di Cervignano nel Friuli nel procedimento penale a carico di Peressin Livio ed altre Edilizia e urbanistica - Reati contravvenzionali - Cause di estinzione - Oblazione - Immobili in comproprieta' - Oblazione eseguita da un condomino - Estinzione del reato per tutti i condomini - Mancata previsione dell'effetto estintivo del reato altresi' a favore di tutti i legali rappresentanti della societa', in caso di oblazione eseguita da uno solo dei soci - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.14 del 3-4-1996 )
IL PRETORE O s s e r v a A seguito della produzione documentale effettuata all'udienza del 15 dicembre 1995, si e' verificato l'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria per l'abuso edilizio contestato. In piu', l'imputato Peressin Livio ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento dell'oblazione. La difesa ha, quindi, richiesto che venisse dichiarata l'estinzione del reato nei confronti del Peressin e degli altri due amministratori delegati dell'impresa "Peressin S.p.a." ditta esecutrice dei lavori, che in tale veste erano stati citati a giudizio. Come correttamente osservato dal p.m., l'effettivo estintivo potrebbe pronunciarsi solo nei confronti dell'imputato che ha richiesto l'oblazione e ha effettuato il pagamento, cosi' come si evince dalla lettura congiunta dell'art. 34 e art. 38 legge n. 47/1985. Tale ultimo articolo prevede, tra l'altro, una disciplina diversa invece, per colui che e' imputato quale comproprietario. In tale unico caso, l'oblazione versata da uno dei contitolari, giova anche agli altri. Questa norma e' stata introdotta dall'art. 6 d.-l. 12 gennaio 1988 n. 2 conv. in legge 13 marzo 1988 n. 68 per ovviare alle iniquita' derivanti dall'applicazione del principio generale della necessita' del pagamento personale dell'intera oblazione nella ipotesi, molto frequenti, di coniugi in regime di comunione dei beni. Ci si chiede ora, se l'esclusione da tale beneficio dei soggetti aventi la rappresentanza legale di una persona giuridica, possa trovare una giustificazione alla luce del dettato costituzionale. Permesso che societas delinquere non potest, e' evidente che sono chiamati a rispondere coloro che agiscono in nome e per conto della societa'. Attraverso essi la societa' "vive" nel mondo giuridico e pone in essere gli atti necessari alla sua esistenza. Talvolta, come nel caso in ispecie, vengono posti in essere degli atti illeciti dei quali, tuttavia, possono essere chiamati a rispondere solo delle persone. Ad avviso dello scrivente la scelta di politica legislativa tesa a favorire tout court il comproprietario in se', quale rappresentante della comunione del diritto di proprieta' e non l'amministratore, quale legale rappresentante di una societa', non e' sorretta da una logica motivazione e parrebbe porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. E' ben vero che l'articolo citato impone di trattare in modo eguale casi eguali e per contro, con disciplina diversa i casi diversi. Ma appare evidente che non tutte le diversita' sono rilevanti, bensi' solo quelle che in tanto in quanto esistono, giustificano una disciplina ad hoc, che in tale diversita' trovi la sua origine, la sua ragionevolezza e non arbitrarieta'. Nell'ipotesi all'esame, la diversa disciplina in tema di estinzione del reato a seguito di oblazione e concessione in sanatoria rappresenta una diversita' non giustificata, in quanto non sorretta da una differenziazione dovuta ad un distinto interesse perseguito. Ne' puo' dirsi che esista tra le due specie un valore diverso rispetto all'interesse. Nel caso in esame dubita lo scrivente che tale diversita' di trattamento possa considerarsi materia sottratta al sindacato del giudice costituzionale in quanto frutto di una discrezionalita' legislativa espressione di scelte politiche. Non si tratta cioe' di disparita' di fatto che nascono dalla volonta' legislativa di tener conto di situazioni piu' meritevoli, ne' sono espressione della scelta di indirizzo politico ossia di individuazione dei fini che lo Stato deve perseguire, compiendo le scelte fondamentali dell'attivita' statale e coordinando e controllando tutte le attivita' dirette al raggiungimento di tali fini). Si tratta invece di una disciplina diversa a seconda esclusivamente dello status rivestito dal soggetto imputato (comproprietario o imprenditore), senza che a tale status siano ricollegabili dei distinti valori da tutelare. Il nostro ordinamento invero non riconosce una priorita' alla tutela del diritto di proprieta' in se', piuttosto che al diritto di impresa. La norma di favore introdotta dal decreto-legge del 1988 lungi dal favorire solo i piccoli comproprietari (es. marito e moglie che intendono costruirsi una casa di civile abitazione) finisce per favorire indiscriminatamente tutti i contitolari del diritto reale, quand'anche facenti parte di cospicue comunioni a scopo di godimento con finalita', ad esempio, speculative. Quindi verrebbe a mancare la ratio della disparita' introdotta, non potendo certo ritenersi che la norma sia dettata per favorire esclusivamente alcuna categoria rispetto ad altre, perche' piu' deboli o maggiormente bisognose di tutela (ad esempio per favorire il diritto alla casa). Ne' puo' sostenersi che il comproprietario a differenza di chi agisce in nome e per conto della societa', non abbia doveri di controllo con assunzione relativa di responsabilita' per cio' che attiene alla cosa in suo potere. Cosicche' se viene punita l'omissione colpevole del proprietario cosi' come dell'imprenditore, non si comprende perche' in sede di concessione di sanatoria, la personalita' della responsabilita' ai fini di una declaratoria di estinzione del reato, venga riconosciuta solo per questo e non per quello. Non ignora questo pretore che tra i soggetti che possono incorrere in un reato edilizio, l'art. 6 della legge n. 47/1985 non menzione il proprietario, ma solo il titolare della concessione, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori. E' ben vero che astrattamente titolare della concessione o committente possono non essere proprietari e che quest'ultimi, in tal caso, potrebbero rispondere eventualmente a titolo di concorso. Non e', tuttavia, per tale astratta ipotesi che e' stata dettata la norma di favore di cui all'art. 38. Infatti il proprietario in se' e per se' non e' soggetto attivo del reato, ma lo e' o in quanto rivesta anche altra qualifica di cui all'art. 6 citato o con i tali soggetti ivi indicati concorra. E' evidente, pertanto, che il proprietario, totalmente estraneo ad una costruzione abusiva e percio' esente da alcuna responsabilita', non ha alcun interesse a chiedere la concessione in sanatoria ne' ad effettuare il pagamento dell'oblazione. Appare, ad avviso dello scrivente, un mancato totale coordinamento tra l'art. 6 e l'art. 38, secondo comma, ultima parte laddove il termine proprietario va inteso quale soggetto rivestente la qualifica di cui all'art. 6, come d'altronde avviene nella maggior parte dei casi, o con uno di tali soggetti concorrente. Conseguentemente si deve dare atto che la disciplina di favore dettata dall'art. 38 attiene al proprietario in quanto tale e proprio in virtu' della titolarita' stessa (o meglio della contitolarita' di tale diritto) e null'altro. Cosicche' se l'immobile appartenesse a Tizio e Caio, l'oblazione corrisposta da uno di essi gioverebbe anche all'altro, mentre se lo stesso fosse intestato a una societa' in nome collettivo di cui i due sono soci, ognuno di essi dovrebbe presentare un'autonoma domanda di oblazione. In realta', la comunione e' una collettivita' organizzata, una persona giuridica collettiva, la cui capacita' e' minore di un ente morale e la cui finalita' e' quella della gestione della cosa. Tuttavia tali indubbie diversita' non incidono sulla realta' che qui interessa, ossia che al comunione agisce all'interno e all'esterno attraverso il gruppo dei comunisti, cosi' come i rappresentanti delle societa' agiscono per la persona giuridica. Sul piano prettamente penalistico la responsabilita' personale e individuale si incentra su chi ha vivere, fa agire una pluralita' organizzata sia essa persona giuridica, sia essa comunione a scopo di godimento. Allora vista la posizione speculare del comunista rispetto al responsabile della societa' in ambito penale, non appare giustificata, ma anzi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la limitazione al solo comproprietario dell'effetto estintivo del reato, nel caso di avvenuto pagamento dell'oblazione da parte di un altro condomino, con esclusione di altri soggetti, corresponsabili in una societa'.
P. Q. M. Dichiara rilevante non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'effetto estintivo del reato a favore di tutti i legali rappresentanti della societa', qualora uno solo di essi abbia versato l'oblazione; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere de Parlamento. Cervignano del Friuli, addi' 10 gennaio 1996 Il pretore: Barresi 96C0401