N. 274 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 1996
N. 274 Ordinanza emessa il 18 gennaio 1996 dal tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Solla Antonio Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento tra imputati - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, primo e secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.14 del 3-4-1996 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 966/1995 g.u.n.r. a carico di Solla Antonio, detenuto presso la casa circondariale di Poggioreale, imputato dei delitti di cui all'art. 21 n. 50/1994; artt. 648, 61 n. 2 c.p.; 64, 61 n. 2 c.p.; 648, 61 n. 2 c.p.; 469, 61 n. 2 c.p.; 648, 61 n. 2 c.p. Decidendo sulla eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento da parte del giudice che abbia composto il collegio in funzione di tribunale del riesame delle ordinanze che disponevano una misura coercitiva nei confronti dell'indagato, successivamente citato a giudizio, sentito il p.m. O s s e r v a Con decreto del 23 novembre 1995 il g.i.p. presso il tribunale di Salerno disponeva procedersi con giudizio immediato nei confronti di Solla Antonio per rispondere dei reati summenzionati accertati in Contursi il 23 settembre 1995. In precedenza questa stessa sezione del tribunale composto da questo stesso collegio si era pronunciato in data 12 ottobre 1995 sull'istanza di riesame proposto nell'interesse di Solla Antonio avverso l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari al predetto imposta con ordinanza del g.i.p. in sede del 26 settembre 1995. In tale sede questo tribunale rigetto' l'impugnazione confermando la ordinanza coercitiva ritenendo la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Cio' posto e passando all'esame della questione di legittimita' costituzionale essa e' innanzitutto rilevante sul giudizio in corso in quanto in caso di fondatezza della stessa, due dei giudici che compongono l'odierno collegio, risulterebbero incompatibili. Ma la questione e' anche non manifestamente infondata. Sussistono in vero seri dubbi sul contrasto tra l'art. 34, primo e secondo comma c.p.p. e gli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma della Costituzione laddove non prevedono che non puo' partecipare al giudizio il giudice che abbia proceduto al riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva ai sensi dell'art. 309 c.p.p. nei confronti dell'indagato successivamente citato a giudizio. Non ignora il collegio che la Corte costituzionale con sentenza n. 91/502 ebbe a dichiarare non fondata la medesima questione con riferimento agli artt. 76 e 25 della Costituzione sulla base del rilievo che l'incompatibilita' sarebbe limitata tassativamente alla partecipazione ad un precedente grado di giudizio e tale non potrebbe definirsi la fase processuale svolta innanzi al tribunale della liberta' cio' anche perche' l'oggetto del giudizio incidentale e quello del giudizio di merito sarebbe sostanzialmente diversi implicando il primo, con cognizione parziale ed allo stato, una pronunzia sulla mera cautela processuale, il secondo un giudizio sull'intera sostanziale e con cognizione estesa su tutto il rapporto processuale. Va pero', osservato che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 432/1995 del 15 settembre 1995 ha radicalmente innovato il quadro preesistente dichiarando l'illegittimita' dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. Orbene, la motivazione di detta ultima pronuncia afferma principi che sembrano rilevabili anche al caso di specie. In vero, il tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, nono comma e, peraltro per costante giurisprudenza di legittimita', ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato svolgendo sia una attivita' di controllo dello in tema di legittimita' e di merito, sia addirittura una funzione integrativa della motivazione eventualmente lacunosa. Pertanto, come evidenziato dalla stassa Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 citata, il controllo sulla sussistenza della gravita' degli indizi postula il giudizio che, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesta per la condanna, e' di alta probabilita' dell'esistenza del reato e della sua attribuibilita' all'indagato. Di piu', alla luce delle innovazioni di cui alla legge n. 332/1995, il giudice del riesame e' tenuto, altresi', ad esprimere una valutazione non solo circa l'esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 273, secondo comma c.p.p. in ordine alla possibilita' di ottenere con la sentenza la sospensione condizionale della esecuzione della pena. Tale essendo in sintesi le valutazioni che il tribunale del riesame deve compiere allorquando controlla una misura cautelare si deve riconoscere che detta attivita' comporta la formulazione di un giudizio non di mera legittimita' ma di merito sulla colpevolezza dell'imputato. Di conseguenza, si delinea il contrasto denunciato con l'art. 3 della Costituzione, attesa la evidente disparita' tra l'imputato che viene giudicato dai giudici che non si sono pronunciati positivamente sulla esistenza di un grave quadro indiziario legittimante l'adozione di un provvedimento cautelare e l'imputato che, invece, viene giudicato da giudici che tale valutazione abbiano gia' positivamente espresso. Si profila, altresi', il contrasto con l'art. 24 della Costituzione per la violazione del diritto di difesa in quanto la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato potrebbe essere pregiudicata dalla c.d. forza della prevenzione e, cioe', da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altro momento decisionale dello stesso procedimento.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, primo e secondo comma, del c.p. Sospende il giudizio in corso ed ordina che, a cura della cancelleria, si trasmettano agli atti alla Corte costituzionale; Dispone, altresi' che la presente ordinanza, letta in pubblica udienza venga trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Salerno, addi' 18 gennaio 1996 Il presidente: Vitiello 96C0402